Secondo l’Avvocatura «l’errore di fondo è quello di voler attribuire alla giustizia penale il compito di risolvere il problema del disagio giovanile e della violenza utilizzata come strumento di affermazione personale e sociale in contesti privi di riferimenti educativi e di supporti pubblici, quali la scuola, i servizi sociali, i centri sportivi e di aggregazione giovanile».
Per l'Organismo Congressuale Forense non bisogna “sostituire” il «recupero sociale del soggetto che delinque con una serie di misure preventive e punitive che vanificano l'obiettivo rieducativo finale e rischiano, anzi, di aumentare le probabilità̀ di inserimento definitivo nel circuito criminale», quindi, auspica che il dibattito parlamentare in sede di conversione in legge del decreto Caivano «possa apportare significativi cambiamenti migliorativi, in linea con i principi cardine del diritto penale e nel rispetto delle consolidate garanzie proprie del processo a carico dei minorenni. Processo che già̀ contiene importanti strumenti di contrasto alla criminalità̀ minorile». Inoltre, per ciò che riguarda il diritto internazionale minorile, la massima misura custodiale del carcere «va dunque disposta solo quando sussistono gravi e inderogabili esigenze di tutela della collettività̀», per scongiurare il rischio delle conseguenze notoriamente negative derivanti dal contatto con l'ambiente carcerario «prima ancora di una eventuale affermazione di condanna». Per un maggiore approfondimento, vedi anche le news “Il decreto legge Caivano” e “Via libera dal CdM al dl Caivano ”.