Aggressivo con la compagna perché convinto che l’abbia tradito: non c’è l’attenuante della provocazione

I Giudici chiariscono che, a fronte della mancanza di riscontro in merito all'asserito tradimento della donna, è logico ricondurre la condotta dell'uomo alla sua intima convinzione di essere vittima di infedeltà, elemento ben diverso dall'effettività del tradimento, e ciò non permette di ravvisare l'attenuante della provocazione.

La convinzione di essere stato tradito dalla compagna non basta a ridimensionare i comportamenti aggressivi tenuti dall'uomo nei confronti della donna e a considerarli come frutto di provocazione. A finire sotto processo è un uomo, accusato di avere diffamato e minacciato la compagna, costretta anche a subire la violazione di domicilio.Il quadro probatorio è ritenuto inequivocabile dai giudici di merito consequenziale la condanna, sia in primo che in secondo grado, dell'uomo. Che, però, col ricorso in Cassazione prova a ridimensionare i comportamenti a lui attribuiti in questa ottica il suo legale punta soprattutto sulla provocazione rappresentata dalla presunta infedeltà della donna. Obiettivo della difesa è, in sostanza, ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, circostanza attenuante esclusa, invece, in Appello, laddove si è sancito che «l'infedeltà nell'ambito di un rapporto di coppia di fatto non può integrare il fatto ingiusto che permette di ravvisare alcuna provocazione». A spazzare via ogni dubbio provvedono i Giudici della Cassazione, i quali ribadiscono che «il tema del fatto ingiusto costitutivo della provocazione va declinato secondo uno schema valutativo che tiene conto della necessità che si tratti di un fatto che rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico». Proprio ragionando in questa ottica, «la necessità di contestualizzare il fatto ingiusto rispetto alla sensibilità acquisita da una determinata collettività in un dato momento storico, onde definire il contenuto della regola che si assume violata tanto da produrre una ingiustizia obiettiva, non consente di condividere», precisano i Magistrati, «il distinguo operato in Appello tra coppie coniugate e coppie di fatto, giacché risulta oramai diffusa, e per molti aspetti anche acquisita giuridicamente - ‘legge Cirinnà' sulle coppie di fatto -, nella nostra comunità, la considerazione delle convivenze more uxorio, o, comunque, delle relazioni sentimentali stabili, in termini moralmente e socialmente equiparabili al coniugio, quanto alla rilevanza dell'impegno reciproco assunto e alle ricadute in termini di diritti e doveri delle parti della relazione». I Giudici aggiungono poi che «nella valutazione del fatto ingiusto deve prescindersi dalle convinzioni del soggetto sotto accusa e dalla sua sensibilità personale, non corrispondenti a canoni di civile convivenza». Tornando alla vicenda oggetto del processo, non si può ignorare un dettaglio non secondario non emergono effettivi episodi di infedeltà da parte donna, poiché, come osservato in Appello, «un bacio» dato ad un uomo «non implica necessariamente l'avvio di una relazione che ben può essersi arrestata a livello amicale». A fronte della «mancanza di riscontro in merito all'asserito tradimento della donna», è logico ricondurre la condotta dell'uomo «alla sua intima convinzione di essere vittima di infedeltà, elemento ben diverso dall'effettività del tradimento», e ciò «non permette di ravvisare l'attenuante della provocazione», concludono i Magistrati.

Presidente Miccoli – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Piacenza - che aveva dichiarato L.D. colpevole di percosse e diffamazione continuate e di minacce, reati commessi tra l'[…] e l' omissis , così riqualificato il fatto sub A , nonché per tentata violenza privata, così riqualificato il fatto sub B , e anche per violazione di domicilio aggravata, sub C , - ha assolto l'imputato dai fatti di cui all'articolo 581 c.p., commessi in data omissis   e omissis , contestati nel capo A , ed escluso l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 2 c.p. e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per i residui reati. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato F. R., che svolge dieci motivi. 2.1. violazione dell'articolo 192 c.p.p. in punto di affermazione di responsabilità per il delitto di diffamazione, sulla base di mere supposizioni, non essendo stato verificato, durante le indagini, l'indirizzo IP da cui sarebbe stata disposta la pubblicazione delle espressioni diffamatorie, nè accertata l'identità di chi avesse in uso il profilo. 2.2. vizi della motivazione in punto di riconoscimento della responsabilità in ordine al delitto di cui all'articolo 612 c.p. in data omissis , giacché la Corte territoriale non ha tenuto conto della produzione della annotazione di pg. da cui emergeva che la condotta del L.   era reattiva a una aggressione da parte della G., nè ha valutato lo specifico contesto fattuale, essendosi trattato di una lite estemporanea. 2.3. Erronea valutazione della credibilità della p.o. e vizi della motivazione, in merito ai reati sub B e C , la cui affermazione di responsabilità si fonda essenzialmente sulla deposizione della G., senza confrontarsi con la versione dell'imputato di essere stato aggredito fisicamente riportando danni fisici 2.4. Con il quarto e il quinto motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, sia quelle generiche che la provocazione, con motivazione lapidaria senza tenere conto della condotta tenuta dall'imputato durante le indagini e dell'evoluzione dei rapporti con la p.o 2.5. Con il sesto motivo si denuncia violazione del divieto di reformatio in pejus, dal momento che la Corte di appello, pur avendo assolto l'imputato dalle percosse, ha rideterminato la pena escludendo solo la pena pecuniaria, mentre ha immotivatamente lasciato intatta quella detentiva. 2.6. Il settimo motivo censura la quantificazione della pena, in merito alla congruità degli aumenti non giustificati. 2.7. L'ottavo e il nono motivo attingono la statuizione di diniego della sospensione condizionale della pena, dolendosi il ricorrente della illegittimità dell'ordinanza con la quale la Corte di appello ha ritenuto utilizzabile la annotazione di p.g. del 02/12/2020, per negare la sospensione condizionale della pena, e comunque, denunciando il vizio di omessa motivazione, pur a fronte di specifico motivo di appello. 2.8. L'ultimo motivo denuncia carenza e illogicità della motivazione circa la conferma delle statuizioni civili, senza alcuna valutazione delle deduzioni dell'appellante. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria scritta di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cui insiste nella fondatezza di tutti i motivi di ricorso concludendo per l'accoglimento. Considerato in diritto Il ricorso non è fondato. 1.Quanto al primo motivo, non sono accoglibili le prospettazioni di incertezza, su un piano astratto, circa l'identificazione dell'autore del reato nel ricorrente, avendo il giudice del merito fornito un'adeguata motivazione, incentrata, in modo ragionevole, sul rilievo che la condotta, commessa utilizzando le credenziali del, Lentink e attraverso affermazioni coerenti con pregresse esternazioni del ricorrente, non possa essere riconducibile ad altri che a lui, in mancanza di qualunque altro soggetto che nella vicenda possa avere avuto interesse a tenere la condotta stessa. 1.1. Si vuole dire che, in realtà, può prescindersi dall'accertamento tecnico ai fini dell'affermazione di responsabilità, laddove la decisione si fondi, come nel caso di specie, su una valutazione logica degli indizi, idonea a sorreggere la conclusione a cui la sentenza è giunta. Deve, cioè, escludersi il contrasto con le regole di giudizio declinate dall'articolo 192 c.p.p. nell'affermazione di responsabilità per il reato di diffamazione, basata sui dati logici emergenti dalla vicenda di fatto, anche in assenza accertamento tecnico sulla titolarità dell'indirizzo IP da cui sono partiti i messaggi offensivi, essendo attribuibile il profilo facebook anche su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo nickname. cfr., Sez. 5, numero 45339-18 del 13/07/2018, Petrangelo, numero m. Sez. 5, numero 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, numero m., e, da ultimo, sez. 5, numero 18883 dell'8/2/2023, numero m. . Va ricordato, infatti, che è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica in tal senso la giurisprudenza stratificata di questa Corte, sin da Sez. 1, numero 6992, del 30/1/1992, ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'articolo 192 del codice di rito non ha inteso introdurre alcuna gerarchia di valore nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva conf. da ultimo, Sez. 1, numero 46566 del 21/02/2017 Ud Rv. 271228 . 2. Il secondo motivo pretende di introdurre dinanzi al Giudice di legittimità una alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, chiedendo di rivalutare la condotta dell'imputato alla luce di mere circostanze di fatto, non deducibili in questa sede. D'altro canto, il ricorrente omette di confrontarsi con gli argomenti spesi nella sentenza impugnata che ha evidenziato come le espressioni minacciose fossero state profferite anche alla presenza delle Forze dell'ordine. Motivi del genere risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso Cass. Sez. U. numero 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 conf. Sez. 2, numero 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710 . La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'articolo 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c all'inammissibilità ex plurimis, Cass. Sez. 4 numero 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157 Sez. 1, Ordinanza numero 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751 Sez. 5, numero 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568 Sez. 2, numero 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 Sez. 2, numero 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710 . 3. Parimenti inammissibile il terzo motivo, con cui si contesta l'attendibilità del teste G., e si lamenta un'asserita errata valutazione delle dichiarazioni del ricorrente anche in questo caso, si chiede una rivalutazione delle prove, ponendo a confronto le dichiarazioni della teste con quelle dell'imputato, che, lo si ribadisce, è operazione non i consentita nel giudizio di legittimità, Sifil0 il rilievo di patenti illogicità, qui non ravvisabili. Invero, la sentenza impugnata - che ha già replicato sul punto I ha sottolineato come la prova dei fatti non si fondi, come sostenuto dal ricorrente, sulle sole dichiarazioni della G., essendo state considerata anche la testimonianza del padre di quest'ultima, e comunque, fondando la valutazione su congrue e razionali valutazioni alla luce dei complessivi comportamenti tenuti dalle parti. pg. 5 . 4. Incorre nei medesimi vizi anche il quarto motivo, che chiede alla Corte di cassazione una nuova valutazione di merito sul beneficio delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la valutazione operata nella sentenza impugnata, che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, con argomenti affatto illogici, le ha escluse con specifica motivazione, ritenendo prevalenti su altri elementi pure di segno favorevole all'imputato l'indole aggressiva e prevaricatrice e rindifferenza ai precetti dell'Autorità Giudiziaria . In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione Sez. 5, numero 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 , neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato Sez. 6, numero 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419 conf. sez. 5, numero 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 , sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso Sez. 2, numero 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163  Sez. 2,numero 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 . 5. Con il quinto motivo, si censura la valutazione della Corte di appello che, nell'escludere la circostanza attenuante della provocazione, ha rilevato che l'infedeltà nell'ambito di un rapporto di coppia di fatto , come quella intercorrente tra l'imputato e la persona offesa, non può integrare il fatto ingiusto che permette di ravvisare l'attenuante della provocazione. La sentenza impugnata, nell'affermare il principio, ha evocato un risalente approdo, espressosi, effettivamente, nel senso di dare rilievo alla infedeltà tra coniugi, affermando che In tema di provocazione, l'infedeltà coniugale costituisce fatto ingiusto per la morale della famiglia e per la civile convivenza così la massima di Sez. 1, numero 708 del 04/12/1992 dep. 1993 Rv. 192786 . 5.1. La valutazione della Corte di appello pretende di trarre da quella decisione più di quanto vi si affermi, concentrandosi sull'obbligo di fedeltà coniugale di cui all'articolo 143 c.c., mentre oblitera la rilevanza che assume anche la violazione di regole morali e giuridiche ai fini della integrazione della attenuante in parola. Invero, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, il tema del fatto ingiusto costitutivo della provocazione va declinato secondo uno schema valutativo che tiene conto della necessità che si tratti di un fatto che rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico Sez. 5, numero 55741 del 25/09/2017 Rv. 272044 conf. Sez. 5, numero 49569 del 18/06/2014, Rv. 261816 Cass. Sez. 5 numero 2725 del 13/12/2019 dep. 2020 Rv. 278556 Sez. 5 -, numero 23031 del 03/03/2021, Rv. 281377 . 5.2. La necessità di contestualizzare il fatto ingiusto rispetto alla sensibilità acquisita da una determinata collettività in un dato momento storico, onde definire il contenuto della regola che si assume violata tanto da produrre una ingiustizia obiettiva, non consente di condividere il distinguo operato dalla Corte di appello tra ‘coppie coniugate e ‘coppie di fatto, giacché risulta oramai diffusa, e per molti aspetti anche acquisita giuridicamente cfr. legge Cirinnà sulle coppie di fatto , nella nostra comunità, la considerazione delle convivenze more uxorio, o, comunque, delle relazioni sentimentali stabili, in termini moralmente e socialmente equiparabili al coniugio, quanto alla rilevanza dell'impegno reciproco assunto e alle ricadute in termini di diritti e doveri delle parti della relazione. 5.3. Nella giurisprudenza di legittimità, si è altresì chiarito come, nella valutazione del ‘fatto ingiusto, debba prescindersi dalle convinzioni dell'imputato e dalla sua sensibilità personale, non corrispondenti a canoni di civile convivenza Sez. 5, numero 55741 del 25/09/2017 Rv. 272044, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'atteggiamento della persona offesa, consistito nel corteggiare la moglie dell'imputato, potesse integrare gli estremi della provocazione, ritenendo irrilevanti le ragioni del ricorrente incentrate sulle considerazioni che, con tale atteggiamento, la vittima aveva messo in dubbio la sua autorità nei confronti della moglie e leso il suo prestigio in un contesto ambientale di tipo criminale conf. Sez. 5, numero 49569 del 18/06/2014, Rv. 261816, nonché Sez. 5 -, numero 23031 del 03/03/2021, Rv. 281377 in cui la Corte ha escluso che l'avere visto la propria compagna ballare con la vittima potesse integrare gli estremi della provocazione, e, ancora, Sez. 5 numero 2725 del 13/12/2019 dep. 2020 Rv. 278556, in cui non si è ravvisato il fatto ingiusto nella relazione sentimentale intrapresa dalla persona offesa con il coniuge dell'autore del fatto criminoso . 5.4. Il principio, applicato alla fattispecie in esame, porta a far emergere la circostanza che, dalla sentenza impugnata, non emergono effettivi episodi di infedeltà da parte della G. la Corte di appello ha, invero, osservato come un bacio non implica necessariamente l'avvio di una relazione che ben può essersi arrestata a livello amicale pg. 6 , lasciando, dunque, intendere la mancanza di riscontro in merito all'asserito tradimento della donna. Da qui, l'assenza di illogicità manifeste o contraddittorietà della sentenza impugnata, che riconduce la condotta dell'imputato alla sua intima convinzione di essere vittima di infedeltà, elemento ben diverso dall'effettività del tradimento il che non permette di ravvisare l'attenuante in questione. 6. Il sesto e settimo motivo non sono fondati. Invero, in primo grado, l'imputato era stato condannato per i reati di cui ai capi a , b e c , alcuni dei quali diversamente qualificati, alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed Euro 800 di multa in appello, lo stesso è stato assolto da uno dei reati di cui al capo a articolo 581 c.p. , e il giudice del gravame ha lasciato invariata la pena detentiva, operando una riduzione della sola pena pecuniaria. Non sussiste la denunciata violazione del divieto di reformatio in pejus, dal momento che la sentenza di primo grado aveva operato esclusivamente un aumento pari a 1200 Euro per il delitto di percosse, senza aumentare anche la pena detentiva. Risulta, quindi, corretto l'operato della Corte di appello, che, dopo avere assolto l'imputato dalle percosse, ha coerentemente rideterminato la pena per i residui reati, operando il ridimensionamento della sola pena pecuniaria. 7. Quanto alla sospensione condizionale, i motivi di ricorso sono del tutto privi del requisito della decisività. Invero, non coglie nel segno la deduzione con la quale si contesta l'utilizzo di una annotazione di polizia giudiziaria, dal momento che, dalla sentenza, emerge in modo inequivocabile come il beneficio sia stato negato, non solo in virtù del documento in questione, ma in ragione degli elementi emersi dall'istruttoria che, come è stato sottolineato, avevano già evidenziato la dedizione del prevenuto alla replica di comportamenti illeciti nonostante il processo subito , con riferimento, in particolare, al mancato rispetto della misura del divieto di avvicinamento. 3n tema di sospensione condizionale della pena, vige il medesimo principio di diritto già sopra richiamato, secondo cui il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'articolo 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti Sez.4, numero 34380 del 14/07/2011, Rv.251509 Sez.3, numero 35731 del 26/06/2007, Rv.237542 . 8. Infine, con riguardo alle statuizioni civili, il motivo attinge la discrezionalità dei giudici di merito, che, tuttavia, hanno correttamente operato, provvedendo in termini equitativi alla liquidazione del danno, che, peraltro, hanno anche lievemente ridotto in seguito alla assoluzione per il reato di percosse. La valutazione non è, dunque, sindacabile in questa sede, non emergendo vizi logici palesi, dovendo considerarsi che, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei pregiudizi morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, trattandosi di danni che, per definizione, sfuggono a una esatta determinazione, e potendo ritenersi assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione di fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento Sez. 4 numero 18099 del 01/04/2015, Rv. 263450 Sez. 6 numero 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229 . È stato chiarito, infatti, che la dazione di una somma di danaro così determinata, per tali danni, non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non avere indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in mancanza dei quali il danno non patrimoniale non potrà mai essere provato nel suo ammontare preciso. Fermo restando il dovere del giudice di dare conto, qui sufficientemente assolto, delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato Sez. 3 civile, numero 2228 del 16/02/2012, Rv. 621460 Sez. 3 civile numero 19493 del 21/09/2007, Rv. 599416 Sez. lav. numero 11029 del 13/05/2006, Rv. 589068 . In sostanza, la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge a una precisa valutazione analitica, restando affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se difetti totalmente la giustificazione o essa si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria Sez. 5 numero 35104 del 22/06/2013, Rv. 257123 , mentre l'onere motivazionale è congruamente assolto quando si riscontri la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato Sez. 5 numero 6018 del 23/01/1997, Rv. 208086 Sez. 3 numero 34209 del 17/06/2010, Rv. 248371 . 9. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.