Cade nei pressi della Chiesa durante una sagra: chi risarcisce?

Cade in un fossato-intercapedine nei pressi di una Chiesa, durante la partecipazione ad una sagra estiva. Porta in giudizio la Parrocchia e la Provincia per ottenere il risarcimento del danno subito.

Nelle more del giudizio di appello il ricorrente decede e gli succedono le eredi. La controversia arriva fino in Cassazione, dove la Provincia ligure deduce l'errore da parte della Corte territoriale che l'avrebbe ritenuta responsabile del sinistro accaduto, quale ente proprietario della strada, dovendo la medesima prevenire la situazione di pericolo. La ricorrente sostiene che l'incidente era avvenuto all'interno della proprietà privata limitrofa, «e non sulla sede stradale o sulla c.d. banchina sita a margine ed a livello della stessa, in quanto il fossato intercapedine, non rientrando nel concetto di banchina, non poteva ricadere sotto la responsabilità della Provincia». La doglianza non è fondata. Il Collegio si è già espresso più volte sulla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'articolo 2051 c.c., ricordando che «opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» Cass. numero 7805/2017, Cass. numero 6141/2018 . Infatti, «l'obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l'ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale “banchina” , tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata» Cass. numero 5445/2006, Cass. numero 22755/2013 . Pertanto, «la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex articolo 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito» Cass. numero 6141/2018 Cass. numero 18325/2018 . Nel caso di specie, la pronuncia gravata sottolinea che il caso in oggetto rientra a pieno titolo nell'ipotesi cui fanno riferimento i Giudici di legittimità, nelle quali scatta l'obbligo per l'ente proprietario di «prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, al fine di evitare danni non solo ai mezzi ma anche ai pedoni». Per tutti questi motivi, la S.C. rigetta il ricorso in oggetto.

Presidente Travaglino – Relatore Rossello Svolgimento del processo 1. B.O. convenne dinanzi al Tribunale di la parrocchia omissis odierna controricorrente , e la Provincia di odierna ricorrente , per sentirle condannare al risarcimento del danno subito a seguito di una caduta in un un fossato-intercapedine nei pressi della chiesa, mentre il medesimo stava partecipando ad una sagra estiva in Vezzi … avvenuta circa tre anni prima 08/08/2010 . 2. Le convenute rimasero contumaci. 3. Istruita la causa con CTU medico-legale, il Tribunale di Savona condannò la Provincia di e la parrocchia omissis a pagare, in solido, all'attore Euro 91.333,62, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo e spese di lite e di CTU. Il Tribunale ritenne che il fatto storico fosse provato sulla base delle dichiarazioni del teste e della documentazione in atti. 4. Avverso la predetta sentenza la provincia di propose gravame dinanzi alla Corte d'appello di Genova, con motivi inerenti i alla identificazione della proprietà del terreno ove si verificò un fatto ii al mancato rilievo del comportamento del danneggiato tale da integrare il caso fortuito o, quantomeno, il concorso nella causazione dell'evento iii alla erronea parificazione della responsabilità ex articolo 2051 c.c. della Provincia rispetto a quella della Parrocchia iv all'avere il Tribunale calcolato e liquidato il risarcimento del danno in violazione di principi di legge e dell'orientamento giurisprudenziale univoco. 5. La Parrocchia omissis si costituì chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con reiezione di ogni domanda del B. , e, in subordine, di dichiarare il prevalente concorso di colpa di quest'ultimo, e per l'effetto di ridurre della metà della somma liquidata all'esito del giudizio di primo grado, con conferma, in ogni caso, della responsabilità solidale della Provincia di . 6. Nelle more del giudizio di appello il B. è deceduto, e gli sono succedute le eredi B.T. e P.G. . 7. Con sentenza numero 406/2020, depositata in data 27/4/2020, la Corte di Appello di Genova i ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla Provincia di , riformando la sentenza di primo grado limitatamente alla parte relativa alla quantificazione del danno ii ha confermato per il resto la sentenza impugnata iii ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Parrocchia omissis iv ha provveduto, di conseguenza, sulle spese. 8. Avverso la predetta sentenza la provincia di propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la Parrocchia S.mo omissis e B.T. e P.G. nella qualità di eredi di B.O. resistono con separati controricorsi. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis 1 c.p.c. 10. Le controricorrenti B.T. e P.G. hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360,1 co., numero 3, c.p.c., Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2043 e/o 2051 c. c. con riferimento alla loro applicazione in materia di responsabilità dell'ente proprietario della strada , lamentando che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto responsabile del sinistro la Provincia, quale ente proprietario della strada, poiché era la medesima a dover prevenire la situazione di pericolo. Al contrario, la ricorrente sostiene che il sinistro si è verificato all'interno della proprietà privata limitrofa, e non sulla sede stradale o sulla c.d. banchina sita a margine ed a livello della stessa, in quanto il fossato intercapedine, non rientrando nel concetto di banchina, non poteva ricadere sotto la responsabilità della Provincia. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360,1 co., numero 3, c.p.c., Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 190 del codice della strada e consequenziale violazione e falsa applicazione degli articolo 2051 e/o 2043 c.c. nonché dell'articolo 1227 così come richiamato dall'articolo 2056 c.c. , sostenendo che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere sussistente una qualsiasi responsabilità, esclusiva o concorrente, del danneggiato nella causazione dell'incidente anche ai sensi dell'articolo 1227 c.c., che si sarebbe concretizzata nella violazione dell'articolo 190 del Codice della Strada. La ricorrente assume che, ai sensi del citato articolo 190 C.d.S, il B. avrebbe dovuto camminare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti e - qualora questi mancassero, come nel caso di specie - circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli, e non spingersi oltre il margine di questa, margine che coincide con il limite della superficie sita a livello della sede stradale. 3. Sul primo motivo. Questa S.C. si è espressa in più occasioni nel senso che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, e non avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione dei medesimi, tuttavia, ha l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e - in caso affermativo - di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. L'ente proprietario della strada versa pertanto in colpa, che costituisce fonte di responsabilità, quando, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza di una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario e non adotti i presidi e provvedimenti cautelativi atti a prevenire ed evitare pregiudizi agli utenti della strada. 3.1 La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'articolo 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode cfr. Cass., sez. 6-3, ord. 27/03/2017, numero 7805 Cass., sez. III, ord. 14/03/2018, numero 6141 . 3.2 La S.C. ha specificato che l'obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l'ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale banchina , tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata Sez. 3, Sentenza numero 5445 del 14/03/2006 Rv. 588851 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 22755 del 04/10/2013, Rv. 629057 - 01 . Pertanto, la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex articolo 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito così Cass., Sez. III, ord. 14/03/2018, numero 6141 conforme Cass., Sez. III, ord. 12/07/2018, numero 18325 . 3.3 In particolare, secondo Cass., Sez. III, ord. 17/02/2023, numero 5116 In materia di responsabilità ex articolo 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza o inadeguatezza , la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo Cass. numero 26527/20209 conforme Cass., Sez. III, ord. 18/06/2019, numero 16295 . 3.4 La sentenza gravata, ad esito dell'esame approfondito di tutto il materiale probatorio, ha motivato che nella fattispecie in questione fosse esigibile che il personale addetto alla manutenzione della strada provinciale si avvedesse della situazione di pericolo in cui versava il tratto adiacente al ciglio della strada ove è caduto il B. . L'assunto dell'appellante, ed in particolare che la zona in cui è caduto B.O. si trovasse a distanza di sicurezza dalla carreggiata, ben oltre la carreggiata destinata al transito dei veicoli, ben oltre il bordo della strada in cui parcheggiano i veicoli, ben oltre il tratto asfaltato successivo alla linea bianca lungo almeno un metro, ben oltre il tratto di almeno mezzo metro di lunghezza ricoperto di erba ben oltre gli arbusti posti al termine del suddetto tratto di ricoperto di erba non appare coerente con le emergenze processuali e per tale motivo non è condiviso dalla Corte così a p. 6, ultimo §, della sentenza . 3.5 Inoltre la pronuncia gravata motiva che la fattispecie in esame rientra a pieno titolo nelle ipotesi cui fa riferimento la giurisprudenza sopra richiamata, nelle quali scatta l'obbligo per l'ente proprietario di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, al fine di evitare danni non solo ai mezzi, anche ai pedoni. La Corte territoriale motiva altresì che è infondato l'assunto per cui dovrebbe individuarsi una responsabilità concorrente del B. , tenuto conto che il buco era mascherato a causa della presenza di erba alta che impediva di visualizzare il vuoto sottostante e della semioscurità data dall'ora notturna, e che il B. si trovava nelle immediate vicinanze della strada, oltre che in prossimità dello spigolo dell'edificio, sicché non era esigibile nè prevedibile l'improvvisa mancanza di terreno così a p. 8 della sentenza . 3.6 Il motivo in esame non si confronta con il filtro previsto dall'articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., omettendo di esporre gli elementi e le ragioni per le quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene con l'effetto che il ricorso è inammissibile ex articolo 360 bis, numero 1, c.p.c. Cass., Sez. Unumero , numero 7155/2017 Cass., Sez. VI-2 Ord. 02/03/2018, numero 5001 Cass., 13524/2017 Cass., 1351/2018 . 4. Sul secondo motivo. Con il motivo in esame, che risulterebbe comunque assorbito dalla inammissibilità del primo motivo, la ricorrente in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. Come ribadito di recente da Cass., Sez. II, 8/3/2022, numero 7523 Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile . 5 Il ricorso è pertanto infondato, per le ragioni sopra esposte. 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.700,00, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti, Parrocchia omissis , da un lato, e omissis e B.T. e P.G. , dall'altro. Ai sensi dell'articolo 13, 1 comma, quater del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della l. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.