Coppia gay e maternità surrogata: genitore è solo il padre biologico, il padre intenzionale può adottare

Respinta in Cassazione l’istanza con cui due uomini, legati da una relazione sentimentale, hanno chiesto al Comune la trascrizione dell’atto di nascita redatto all’estero, dove entrambi erano indicati come padri di un bambino nato grazie alla PMA. Possibile in Italia, allo stato attuale della normativa, indicare come genitore del minore solo il padre biologico. Il padre intenzionale, ossia il partner del padre biologico ha la sola soluzione dell’adozione.

Coppia gay con bambino nato all'estero grazie alla maternità surrogata in Italia il genitore è solo il papà biologico, il cui partner può invece optare esclusivamente, alla luce dell'attuale quadro normativo, per l'adozione, così da essere ufficialmente altro padre del bambino. L'origine della vicenda risale a cinque anni fa, quando in Canada viene alla luce, grazie alla procreazione assistita, un bambino che sull'atto di nascita è indicato come figlio di due uomini, il padre biologico e il partner. Una volta rientrati in Italia, i due uomini chiedono al Comune di loro residenza la trascrizione dell'atto di nascita, redatto all'estero, per potere essere entrambi indicati ufficialmente come papà del bambino non solo, cioè, il genitore biologico, ma anche il suo partner, definito padre intenzionale. Dal Comune arriva una risposta negativa e i due uomini portano la questione dinanzi ai giudici di merito, i quali obbligano sì l'ente locale a trascrivere l'atto di nascita del bambino ma «con indicazione del solo genitore biologico come padre del minore», lasciando al partner del genitore biologico la possibilità di ricorrere all'adozione del bambino. La posizione assunta dai giudici del Tribunale e confermata dai giudici d'Appello è ritenuta non completamente soddisfacente dai due uomini, i quali portano la questione in Cassazione, ribadendo la necessità di essere riconosciuti entrambi come genitori del bambino, soprattutto tenendo conto del «vuoto normativo in materia di diritti dei minori nati dalla maternità surrogata». In particolare, il legale che rappresenta i due uomini afferma che è impensabile che «la tutela di soggetti minori d'età rimanga sospesa a tempo indeterminato nell'attesa che il legislatore vari una normativa tesa a consentire il riconoscimento giuridico del legame di fatto con coloro che dei minori abbiano voluto la nascita», cioè con i cosiddetti genitori intenzionali. A queste obiezioni i Magistrati di Cassazione ribattono che «il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione», ma, aggiungono, «tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il partner del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita». Da questo punto di vista, peraltro, la differenza di posizione del genitore biologico è stata ribadita, recentemente, anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sempre in rapporto all'istituto dell'adozione in casi particolari a cui può fare ricorso il cosiddetto genitore intenzionale. Inoltre, «perfino rispetto al riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, è stato ritenuto ostativo il divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dalla legge numero 40 del 2004, poiché tale divieto è volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva». Sicché, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, «non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa, il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino, della donna» che porta avanti la gravidanza per conto dei soggetti che vogliono avere un figlio. Per chiudere il cerchio, infine, i Magistrati di Cassazione fanno proprio il ragionamento dei giudici della Corte Costituzionale a fronte dell'acclarato «vuoto normativo, in questa materia, nell'ordinamento», esso è colmabile solo attraverso un adeguato intervento del legislatore. Nessun margine di manovra, quindi, per i giudici, anche perché «al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali attraverso l'adozione, quest'ultima dovrebbe essere disciplinata in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare», osservano i Giudici. Tirando le somme, «il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco», concludono i Magistrati. E quindi per il cosiddetto genitore intenzionale l'unica strada percorribile, ad oggi, è l'adozione del figlio biologico del partner.

Fatti di causa I.M. e C.P. chiesero al comune di omissis , senza esito, la trascrizione dell'atto di nascita di I.F., classe […], figlio naturale del primo e nato in […] con ricorso alla procreazione assistita e gestazione per altri. Nell'atto, redatto all'estero, anche C. era stato indicato quale genitore del bambino. I predetti insorsero contro la mancata trascrizione con ricorso al tribunale di Tivoli, il quale, nella resistenza del comune, ordinò sì di trascrivere l'atto, ma con indicazione del solo I. come padre del minore. La corte d'appello di Roma, con decreto in data 30-6-2021, ha respinto il reclamo, affermando di volersi uniformare ai principi tratti dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte numero 12193 del 2019, anche all'esito della decisione con la quale la Corte costituzionale sent. numero 33 del 2021 ha dichiarato a sua volta inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale paventate a riguardo di quei principi. Avverso il decreto è stato proposto ricorso per cassazione in tre motivi. Il comune non ha svolto difese. Ragioni della decisione I. - Il primo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 della CEDU e dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza numero 33 del 2021, in quanto, vertendosi in tema di diritti da attribuire a soggetti minori d'età, la tutela non potrebbe esser sospesa a tempo indeterminato nell'attesa che il legislatore vari una normativa tesa a consentire il riconoscimento giuridico del legame di fatto con coloro che dei minori abbiano voluto la nascita. Secondo i ricorrenti le stesse sentenze della Corte costituzionale nnumero 32 e 33 del 2021 avrebbero di fatto smentito la tesi delle Sezioni Unite in ordine all'adeguata tutela fornita mediante l'adozione i casi particolari da parte del cd. genitore intenzionale, attesa la riconosciuta esistenza di un vuoto normativo colmabile da un adeguato intervento del legislatore. Il secondo motivo denunzia la nullità della decisione articolo 132 numero 4, c.p.c. e 111 Cost. per omessa motivazione delle ragioni che hanno portato al rigetto della domanda. Il terzo mezzo infine denunzia alternativamente la contraddittorietà e l'illogicità di quelle motivazioni a fronte del riscontrato vuoto normativo in materia di diritti dei minori nati da maternità surrogata. II. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente, è manifestamente infondato. Va innanzi tutto corretta la superficiale lettura che i ricorrenti hanno dato delle richiamate decisioni della Corte costituzionale. Codeste non si sono limitate a dire esistente, nell'ordinamento, un vuoto normativo in questa materia, colmabile da un adeguato intervento del legislatore, ma hanno affermato che la ripetuta situazione è altrimenti suscettibile di essere colmata solo e in prima battuta dall'intervento legislativo stesso non anche quindi dal giudice in via interpretativa, perché al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali attraverso l'adozione, essa adozione dovrebbe essere disciplinata in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell'articolo 44, comma 1, lettera d , della L. numero 184 del 1983 ed è altrettanto evidente che il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata - nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati - non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco così testualmente la sent. numero 33 del 2021 . Ne segue che, al contrario di quanto semplicisticamente prospettato nell'attuale ricorso, esiste ed è riconosciuto dalla Corte costituzionale un ventaglio di opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica al punto che finanche la Corte costituzionale ha affermato doversi, allo stato, arrestare, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore . III. - Ora alla luce di simile dato giurisprudenziale, non solo il decreto della corte capitolina è correttamente motivato, diversamente da quanto eccepito dagli impugnanti nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, ma è anche conforme alla più recente affermazione di principio asseverata in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte. Le quali hanno dato a loro volta ulteriore continuità al rilievo secondo il quale il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione . Tale esigenza - si è detto - è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. d della l. numero 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il partner del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita Cass. Sez. U numero 38162-22 . IV. - La differenza di posizione, da questo punto di vista, del genitore biologico dal genitore intenzionale è stata ribadita, recentemente, anche dalla sentenza numero 239 del 2023 della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sempre in rapporto all'istituto dell'adozione in casi particolari al quale il secondo può far ricorso. Ed è da osservare che perfino rispetto al riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, è stato ritenuto ostativo il divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall'articolo 12, comma 6, della l. numero 40 del 2004, poiché tale divieto è volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva. Sicché, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino così ancora Cass. Sez. U numero 38162-22 . V. - Gli esposti rilievi conducono al rigetto del ricorso per cassazione. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.