Quando il form online di una Casa di Cura (non) viola la privacy dei pazienti

Nel maggio 2009 veniva notificato ad una Casa di Cura un verbale di contestazione amministrativa della Guardia di finanza per violazioni al d.lgs. n. 196/2003 Codice privacy , per aver effettuato trattamenti di dati personali senza la prevista notificazione al Garante italiano e per aver reso agli interessati un’informativa non comprendente tutti gli elementi richiesti dal suddetto Codice.

Il form online incriminato Il Garante della Privacy, in seguito all'accoglimento parziale della sua opposizione da parte del Tribunale, ricorre in Cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione dell' art. 3, l. n. 689/1981 , perché ai fini della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità per illeciti amministrativi, occorre che vi sia il riscontro di elementi positivi idonei a indurre un errore incolpevole . Ma perché si parla di buona fede? La Casa di Cura avrebbe trattato i dati personali in questione sul proprio sito internet tramite un form accessibile mediante gli appositi link , al fine di consentire agli utenti la prenotazione di visite mediche . L'autorità, a sostegno della sua doglianza, ricorda come l' art. 3 cit. preveda che ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa , e nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa . La buona fede della Casa di Cura Il ricorso non è fondato, in quanto, sull'autore grava l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa, e l'esimente della buona fede , intesa come errore sulla liceità del fatto … , ed assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato. Ciò, tuttavia, alla specifica condizione che l' errore sia incolpevole e inevitabile , siccome determinato da un elemento estraneo alla condotta e non ovviabile con l'ordinaria diligenza o prudenza Cass. n. 33441/2019 , Cass. n. 19759/2015 . Nel caso di specie, il Tribunale salernitano ha ritenuto che la condotta omissiva della Casa di Cura fosse connotata da buona fede perché la richiamata circolare dell'associazione di categoria aveva sicuramente ingenerato nei destinatari il convincimento di liceità della propria condotta, avendo precisato che erano esonerati dall'obbligo di legge tutti i soggetti che operavano diagnosi e cura dei pazienti limitando l'obbligo di notifica ai Centri di fecondazione assistita . Pertanto, la S.C. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno anche per le spese processuali.

Presidente Genovese – Relatore Terrusi Fatti di causa Nel maggio 2009 venne notificato alla Casa di cura omissis s.p.a. un verbale di contestazione amministrativa della guardia di finanza per violazioni al D.Lgs. n. 196 del 2003 breviter, codice privacy , artt. 161 e 163 in relazione agli artt. 13, 37 e 38, per aver effettuato, da epoca anteriore al 1-1-2004, trattamenti di dati personali senza la prevista notificazione al Garante della privacy nelle forme e secondo le modalità stabilite e per aver reso agli interessati un'informativa non comprendente tutti gli elementi richiesti dal Codice. Ciò a fronte del trattamento di dati personali posto in essere sul proprio sito Internet omissis mediante un form accessibile tramite gli appositi link dei Servizi on line e de Le prestazioni e i poliambulatori , al fine di consentire agli utenti la prenotazione di visite mediche. All'esito di tale verbale il Garante, esaminate le difese della società, emise un'ordinanza-ingiunzione a carico della stessa, comminando le sanzioni di 6.000,00 EUR per la violazione dell' art. 161 D.Lgs. n. 196 del 2003 Omessa o inidonea informativa all'interessato e di 20.000,00 EUR per quella dell'art. 163 D.Lgs. cit. Omessa o incompleta notificazione . La casa di cura propose opposizione dinanzi al tribunale di Salerno. Nella resistenza del Garante il tribunale ha accolto l'opposizione in parte, limitatamente cioè al profilo dell'omessa notificazione del trattamento dei dati, perché ha ritenuto che la condotta, per quanto pacifica, fosse connotata da buona fede, avendo la società omesso la notifica in ottemperanza alla circolare del 25-2-2004 della associazione di categoria Associazione Italiana Ospedalità Privata - AIOP , secondo la quale le associate dovevano considerarsi esonerate, appunto, dal relativo obbligo. Il Garante ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo, al quale la Casa di cura ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. - L'unico motivo di ricorso denunzia la violazione o falsa applicazione dell' art. 3 della l. n. 689 del 1981 , perché ai fini della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità per illeciti amministrativi, occorre che vi sia il riscontro di elementi positivi idonei a indurre un errore incolpevole cosa che può esser ritenuta in presenza di un'assicurazione di liceità di una condotta proveniente dalla pubblica amministrazione, ma non dinanzi a posizioni assunte da semplici associazioni di categoria. II. - Il motivo, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, non è volto a una rivalutazione del merito della fattispecie. È incentrato, invece, su una critica di diritto correlata alle modalità di apprezzamento della buona fede quale asserito fondamento di un errore scusabile. In base all' art. 3 della l. n. 689 del 1981 , nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa , e nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa . La censura del Garante, evocando la violazione di tale norma sostanziale l'art. 3 appena citato , ne contesta l'esegesi ai fini della premessa maggiore del sillogismo svolto dal giudice del merito in ordine all'errore scusabile sicché rispetto a essa non sono nè pertinenti, nè fondati i riferimenti del controricorso a un presunto difetto di specificità. III. - Il motivo di ricorso è fondato. Il tribunale di Salerno ha ritenuto che la condotta omissiva della casa di cura fosse connotata da buona fede perché la richiamata circolare dell'associazione di categoria aveva sicuramente ingenerato nei destinatari il convincimento di liceità della propria condotta, avendo precisato che erano esonerati dall'obbligo di legge tutti i soggetti che operavano diagnosi e cura dei pazienti limitando l'obbligo di notifica Centri di fecondazione assistita . La motivazione è semplicistica, perché ai fini dell'esonero da responsabilità per l'illecito amministrativo non basta il convincimento ingenerato dal parere di un'associazione di categoria, ma è necessario accertare la mancanza di colpa dell'autore della violazione. Le associazioni come l'A. sono e restano organismi privati, che sebbene muniti anche del compito di illustrare agli associati il senso di norme di legge non esonerano affatto gli associati medesimi come il tribunale sembra ritenere dal dovere di verificare personalmente la consistenza dei loro doveri. Non è dunque ravvisabile l'errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere nelle ipotesi in cui l'inosservanza di tali adempimenti sia stata determinata da chiarimenti forniti dalle predette associazioni v. Cass. Sez. 3 n. 4015. 2001, Cass. Sez. 3 n. 2467-01 . IV. - Ulteriormente va ricordato che l'art. 3 della L. n. 689 del 1981, nel dire che per le violazioni amministrativamente sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. Sull'autore grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa, e l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata L. n. 689 del 1981 , assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato. Ciò tuttavia alla specifica condizione che l'errore sia incolpevole e inevitabile, siccome determinato da un elemento estraneo alla condotta e non ovviabile con l'ordinaria diligenza o prudenza v. per varie applicazioni Cass. Sez. 1 n. 11253-04, Cass. Sez. 1 n. 10477-06, Cass. Sez. 1 n. 11012-07 ma anche successivamente Cass. Sez. L n. 1632010, Cass. Sez. 6-2 n. 19759-15, Cass. Sez. 2 n. 33441-19 . La sentenza impugnata, nel suo banale ragionamento, confligge con tali principi, sicché va cassata con rinvio per nuovo esame. Il giudice del rinvio, che si designa nel medesimo tribunale di Salerno in diversa composizione, si atterrà di contro ai principi sopra richiamati e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Salerno anche per le spese del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.