Applicabilità della “nuova” causa di non punibilità per tenuità del fatto

L’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis c.p., come novellato dalla riforma Cartabia, in ragione della natura sostanziale dell’istituto, può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, potendo finanche essere rilevata dalla Corte d’ufficio.

Due imputati venivano condannati per i reati di furto in concorso e di tentato furto in concorso , sia in primo che in secondo grado. Dinanzi alla Cassazione, i due ricorrenti chiedono l'annullamento della condanna lamentando vizio di motivazione in punto di mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all' art. 62, n 4 , c.p. e mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis , c.p., avendo i giudici di merito omesso di considerare il comportamento serbato all'arrivo delle forze dell'ordine dopo la commissione del reato , elementi valorizzati dalla riforma Cartabia . Il ricorso risulta fondato. Il Collegio osserva infatti che l' applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis c.p., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c , n. 1, d.lgs. n. 150/2022 cd. riforma Cartabia , in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche d'ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p. Nel caso di specie, nel rigettare la richiesta dell'appellante sul punto, la Corte d'appello, con motivazione contraddittoria, ha sottolineato come il comportamento processuale dei ricorrente colti sul fatto nei confronti del personale della struttura commerciale dove vennero consumate le condotte e degli agenti operanti sia stato valutato favorevolmente dal giudice di primo grado ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre apodittico appare il riferimento al valore dei beni che, peraltro, appare logicamente in contrasto con il riconoscimento della richiamata circostanza attenuante, di cui all'art. 62, n. 4 , c.p. e alla circostanza che gli imputati non fossero incensurati . Viene poi sottolineato che il mero riferimento all'intensità del dolo non è sufficiente a giustificare il rigetto della richiesta di applicazione della norma in parola, anche perché la nuova formulazione dell'art. 131- bis c.p. impone al giudice procedente di prendere in considerazione la condotta susseguente al reato , di cui il giudice di appello non ha invece tenuto conto. Concludendo, la Corte annulla la sentenza impugnata.

Presidente Zaza – Relatore Guardiano In fatto e in diritto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Como, in data 23.9.2022, aveva condannato R.G. e T.M. , ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di furto in concorso e di tentato furto in concorso loro ascritti ai capi n. 1 e n. 2 dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto fondato su motivi comuni, lamentando vizio di motivazione in punto di mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all' art. 62, n 4 , c.p. nella determinazione della pena, pur avendone la corte territoriale riconosciuta la sussistenza in motivazione, e di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis, c.p. , che la corte territoriale ha escluso, con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, dopo avere riconosciuto la speciale tenuità del danno e senza soffermarsi sul grado di colpevolezza degli imputati, nonché sul comportamento serbato da questi ultimi all'arrivo delle forze dell'ordine e successivamente alla commissione dei reati, circostanze che, anche alla luce della prossima entrata in vigore della riforma Cartabia , andavano prese in considerazione. 3. Con requisitoria scritta del 5.5.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, Dott.ssa Lucia Odello, chiede che i ricorsi vengano accolti. Con memoria e motivi nuovi del 16.3.2023, l'avv. S.G., in qualità di difensore d'ufficio di entrambi gli imputati, rappresenta la necessità di valutare, alla luce della riforma Cartabia , la condizione di procedibilità costituita dalla querela presentata nei confronti degli imputati, nonché, sempre alla luce di tale riforma, la corretta applicazione dell' art. 420 bis, c.p.p. , da parte del giudice di primo grado, che, all'udienza del 4.11.2020, ha dichiarato l'assenza degli imputati sul solo presupposto dell'elezione di domicilio da loro effettuata in fase di identificazione, senza un'ulteriore valutazione se gli stessi avessero avuto piena conoscenza dell'esistenza del processo a loro carico. Con conclusioni scritte del 29.3.2023 l'avv. G., chiede l'accoglimento del ricorso, anche in relazione ai motivi nuovi articolati in data 16.3.2023 4. In via preliminare va rilevato che il ricorrente T.M., come si evince dal certificato di morte rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di omissis in data omissis , prodotto in atti, risulta deceduto il omissis . Si è verificata, pertanto, una causa estintiva del reato ex art. 150, c.p. , rilevabile in ogni stato e grado del giudizio cfr. Cass., sez. IV, 26.6.2008, n. 36524 , rv. 242114 , che impone l'adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del suddetto ricorrente. 5. Quanto alla posizione del R., il ricorso appare fondato e va accolto nei termini che seguono. Evidente, invero, la sussistenza del vizio di assenza di motivazione della sentenza oggetto di ricorso denunciato dal prevenuto, posto che effettivamente la corte territoriale, pur avendo riconosciuto in favore del R. la sussistenza della circostanza attenuante di cui all' art. 62, n. 4 , c.p. , accogliendo sul punto il relativo motivo di appello cfr. p. 9 , non ne teneva conto ai fini della determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, confermando integralmente la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado, che tale circostanza attenuante non aveva riconosciuto. Anche in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all' art. 131 bis, c.p. , il ricorso va accolto. Al riguardo si osserva che l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis c.p. , come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c , n. 1 D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 cd. riforma Cartabia , in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p. , pur in caso di ricorso inammissibile cfr. Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133 . Tale sbocco interpretativo, infatti, non rappresenta che la naturale conseguenza dell'applicazione, con riferimento al nuovo intervento riformatore, dei principi già affermati dalla Sezioni Unite Penali di questa Corte, in sede di interpretazione della portata applicativa dell'istituto di nuovo conio previsto dall' art. 131-bis, c.p. , quando esso venne inserito nel corpo del codice penale, secondo cui l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall' art. 131-bis, c.p. , avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell' art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 16 marzo 2015, n. 28 , con cui tale istituto ebbe vita, anche aì procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma 4, c.p. , e 129, c.p.p., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p. , anche nel caso di ricorso inammissibile In motivazione la Corte ha specificato che, quando, invece, non si discute dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 . Di conseguenza l' art. 131-bis, c.p. , nella sua nuova formulazione, non può che applicarsi ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all' art. 2, comma 4, c.p. , trattandosi di legge più favorevole rispetto a quella previgente e la relativa questione, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell' art. 609, comma 2, c.p.p. , pur se il ricorso sia sorretto da altri motivi tutti inammissibili. Ovviamente l'astratta deducibilità in questa sede della questione di diritto di cui si discute, non implica, di per sé, la fondatezza del rilievo difensivo e, ancor prima, l'ammissibilità stessa del motivo di impugnazione, che andrà sempre valutata alla luce dei principi generali in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione. Ciò posto va rilevato che, nel rigettare la richiesta dell'appellante sul punto, la corte territoriale, con motivazione contraddittoria, ha sottolineato come il comportamento processuale serbato dal R. e dal T. , colti sul fatto, nei confronti del personale della struttura commerciale dove vennero consumate le condotte in addebito, e degli agenti operanti, sia stato valutato favorevolmente dal giudice di primo grado, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Mentre del tutto apodittico appare il riferimento al valore dei beni che, peraltro, appare logicamente in contrasto con il riconoscimento della richiamata circostanza attenuante, di cui all'art. 62, n. 4 , c.p. e alla circostanza che gli imputati non fossero incensurati. A tale ultimo riguardo si osserva che, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, la relativa motivazione deve tener conto dei parametri normativi di cui all' art. 131-bis, c.p. , inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza, alla stregua dell' art. 133, c.p. , ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole cfr. Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, Rv. 278095 Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420 . Da solo, il riferimento all'intensità del dolo operato dalla corte territoriale cfr. p. 10 , non appare sufficiente a giustificare il rigetto della richiesta difensiva, anche perché la nuova formulazione dell' art. 131 bis comma 1, c.p. , applicabile per le ragioni già esposte, impone al giudice procedente di prendere in considerazione specificamente la condotta susseguente al reato , di cui il giudice di appello non ha tenuto conto nell'esprimere il suo giudizio sull'applicabilità della causa di non punibilità di cui si discute. Del tutto generica appare la doglianza sulla condizione di procedibilità articolata con i motivi nuovi, fermo restando che nel caso in esame il tema esula del tutto dagli interventi innovatori nella materia della perseguibilità a querela di parte di fattispecie prima perseguibili d'ufficio, operati dalla riforma Cartabia , in quanto si procede per reati che erano e sono perseguibili a querela di parte, della cui presentazione dà atto la corte territoriale cfr. p. 2 . Inammissibile, infine, l'ultimo rilievo difensivo, in quanto il Legislatore è effettivamente intervenuto sull' art. 420 bis, c.p.p. , riscrivendone completamente il testo dell'articolo, con l'eliminazione del precedente comma 2, ma la nuova disposizione non può essere applicata in conformità al principio del tempus regit actum che governa la successione nel tempo delle norme processuali. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata nei confronti del R. , limitatamente agli indicati profili, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della corte di appello di Milano, che provvederà a risolvere le indicate carenze e aporie motivazionali, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei conforti di T.M. perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Annulla la stessa sentenza nei confronti di R.G. relativamente all'attenuante del danno lieve e alla causa di non punibilità di cui all 'art. 131-bis, c.p ., con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della corte di appello di Milano.