La Camera ha approvato il reato di omicidio nautico

Approvata poco fa dalla Camera, in via definitiva, con 288 voti favorevoli e 1 contrario, la proposta di legge sull'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

Il testo aveva ricevuto il via libera dal Senato lo scorso febbraio. L'ultimo passo sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo art. 589- bis c.p. Omicidio stradale o nautico prevede che chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'art. 3 del codice della nautica da diporto d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica data dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni . All'art. 590- bis Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime , si prevede che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'art. 3 del codice della nautica da diporto, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli artt. 186, comma 2, lettera c , e 187 c.d.s. , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , nonché degli artt. 53- bis , comma 2, lett. c , e 53- quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Ddl 911/2023