Nuove misure contro l’immigrazione clandestina: il decreto in GU

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 adottato dal Governo nell’ultimo Consiglio dei Ministri e recante, tra l’altro, misure di contrasto all’immigrazione clandestina.

Le nuove norme, in vigore già da oggi 20 settembre, prevedono disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e la realizzazione di strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio . In particolare, l' art. 20 d.l. n. 124/2023 modifica l' art. 14 TU immigrazione d.lgs. n. 286/1998 sostituendo il comma 5 con il seguente testo La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. In tema di progettazione e realizzazione di nuove strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio, l'art. 21 modifica così l' art. 233 d.lgs. n. 66/2010 al comma 1, dopo la parola difesa sono inserite le seguenti e sicurezza e dopo la lettera s è inserita la seguente s-bis le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dopo il comma 1-bis è inserito il seguente 1-ter Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all' articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 . Inoltre, il comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia approvato un piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui agli articoli 10- ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti, e delle conseguenti attività, di seguito piano. Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano può essere aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente . Il decreto autorizza inoltre la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture e di 400 mila euro per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza.

Decreto legge n. 124/2023 in G.U. del 19 settembre 2023, n. 219