Scuola pubblica o scuola privata? Se i genitori litigano, l’ultima parola spetta al magistrato

Necessario verificare non solo la potenziale offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna la scuola più onerosa, ma anche la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative.

Scuola pubblica o scuola privata? Se i genitori litigano sui primi passi del figlioletto nel mondo dell'istruzione, allora è onere del magistrato prendere una decisione, avendo come unica stella polare il concreto interesse - morale e materiale - del minore. Scontro frontale tra due genitori - Tizia ed Caio - non coniugati essi non riescono a prendere una decisione comune sulla scuola - pubblica o privata - da scegliere per il loro figlioletto. Palla ai giudici, allora, giudici che, sia in primo che in secondo grado, autorizzano la frequentazione , da parte del minore , di una scuola primaria privata , come richiesto dal padre, mentre vengono respinte le obiezioni proposte dalla donna e mirate ad ottenere l'iscrizione del figlioletto in una scuola pubblica . In particolare, i giudici di secondo grado hanno disatteso il reclamo svolto dalla madre, sottolineando che la scuola privata è dotata di giardino consente lo svolgimento di attività extracurriculari maggiori rispetto alla scuola pubblica non è molto distante dall'abitazione del minore, essendo collocata in un piccolo centro urbano - incomprensibili, quindi, le allegazioni circa la diversità dell'ambiente sociale rispetto al quartiere di abitazione e aggiungendo poi che la scelta di far frequentare alla altra figlia una scuola privata dimostra una generale non avversione della donna per tale tipo di scuola e che la retta è stata assunta integralmente dal padre . A fronte delle obiezioni sollevate in Cassazione da Tizia, i magistrati mettono in discussione la decisione emessa in Appello, poiché non focalizzata sul concreto interesse materiale e morale del minore . Il tema preso in esame riguarda la fattispecie del contrasto tra genitori, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale , su una questione di particolare importanza che investe la persona del figlio minore, quale indubbiamente è quella che richiama la scelta delle modalità di svolgimento del suo percorso scolastico . A questo proposito, i magistrati ricordano che, Codice Civile alla mano, il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Proprio per questo, nell'ipotesi di contrasto insorto tra i genitori su questione di particolare importanza per la persona del minore, decisione è rimessa al giudice , con disposizione applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio . E il giudice, come soggetto super partes , è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori che non sono stati in grado di comporre i propri dissidi ideologico-culturali e le correlate convinzioni e di stabilire, di comune accordo, le linee educative . Ma una tale decisione non resta arbitraria ma deve essere assunta secondo un criterio stabilito dalla legge, quello dell'esclusivo riferimento al superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, nel caso concreto in esame. Ciò significa che la scelta del giudice deve essere indirizzata non facendo prevalere le personali convinzioni sull'interesse morale e materiale del minore, che va individuato considerando, innanzi tutto, l'età e le esigenze di sviluppo evolutivo affettivo, psico-fisico e formativo normalmente ad essa connesse, le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, le esigenze specifiche dovute ad eventuali documentate circostanze fattuali individualizzanti proprie del bambino, il contesto familiare e sociale e quanto altro il giudice ritenga utile valorizzare motivatamente tra gli elementi relativi al minore acquisiti nella fase istruttoria . Passando dal quadro generale ai dettagli della vicenda in oggetto, i magistrati spiegano che in un caso di iscrizione ad una scuola primaria e dell'infanzia che costituisce il primo approdo alla scolarizzazione e a una più ampia socializzazione del minore e che ha visto contrapporre un istituto privato ad un istituto pubblico, collocati anche in zone urbane diverse vi è la necessità di verificare non solo la potenziale offerta formativa , la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell' onere di spesa da parte del genitore che propugna la scuola più onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore , in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, considerata la sua mancanza di mobilità autonoma, posto che una distanza della scuola dall'abitazione, significativa per il minore, potrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interesse morale e materiale, rispetto alle quali l'assolvimento dell'esborso economico da parte del padre non può costituire l'elemento dirimente . E ciò sia in ordine alla possibilità del minore di avviare e incrementare rapporti sociali ed amicali di frequentazione extrascolastica con i compagni e di creare una propria sfera sociale, funzionale alla crescita psico-fisica ed alla maturazione richieste dall'età evolutiva, posto che tutti i potenziali amici necessiterebbero, comunque, della disponibilità di familiari o di addetti adulti per l'accompagnamento e gli spostamenti, sia in ragione della congruità dei tempi di percorrenza e dei mezzi da utilizzare per l'accesso alla scuola ed il rientro all'abitazione, rispetto all'età ed alle esigenze fisiologiche del minore . Tutte queste considerazioni dovranno essere valutate con attenzione dai giudici d'Appello, chiamati nuovamente a prendere in esame il contenzioso tra Tizia ed Caio sulla scelta della scuola a cui iscrivere il figlioletto.

Presidente Genovese Relatore Tricomi Rilevato che 1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto da C.C. , genitrice non coniugata, avverso il decreto emesso ex art. 709 ter c.p.c. con cui, in data 25 gennaio 2021, il Tribunale di Lucca aveva autorizzato la frequentazione da parte del minore N.E. della Scuola primaria e dell'infanzia privata omissis su istanza del padre N.A. , nella contestazione della madre C. che instava per l'iscrizione presso una scuola pubblica. La Corte di merito ha disatteso il reclamo svolto dalla madre sul rilievo che la scuola privata i era dotata di giardino ii consentiva lo svolgimento di attività extracurriculari maggiori rispetto alla scuola pubblica iii non era molto distante dall'abitazione del minore, essendo collocata in un piccolo centro urbano quale e ciò rendeva anche incomprensibili le allegazioni circa la diversità dell'ambiente sociale rispetto al quartiere di abitazione, iv la scelta di far frequentare alla altra figlia una scuola privata dimostravano una generale non avversione della C. per tale tipo di scuola v la retta era stata assunta integralmente dal padre. C. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto con due motivi. N.A. ha replicato con controricorso, corroborato da memoria. Considerato che 2.- Preliminarmente va osservato che, come riferito dalla ricorrente, il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. è stato aperto con autonoma istanza nell'ambito del procedimento di primo grado n. r.g. 4532/2019, concernente le modalità di collocamento, visita e mantenimento del minore nato da genitori non coniugati, procedimento che - come risulta dai registri di quest'ufficio - è giunto sino in Cassazione ed è stato autonomamente definito con l'ordinanza n. 28378/2022. 3.1.- Con il primo motivo è denunciata la violazione ed erronea applicazione degli artt. 30 e 33 Cost. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 147 e 315 bis cc . ed il vizio di motivazione. La ricorrente si duole che la motivazione sia carente e che si basi solo sul potere economico di chi sostiene i costi della scuola privata e sulla possibilità solo eventuale del minore di frequentare attività extra, esterne all'orario scolastico. 3.2.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità del procedimento per omesso esame di fatti decisivi per la decisione che indica nei seguenti a assenza di motivi confliggenti con l'interesse del minore, in ragione dei quali preferire la scuola privata b distanza tra la scuola pubblica e la scuola privata c creazione per il minore di una rete amicale in un quartiere diverso dal proprio d omessa considerazione che l'istruzione pubblica è espressione del diritto sancito dall' art. 33 della Costituzione e assenza di presunzione che la scuola privata sia migliore di quella pubblica e assenza di concreti motivi preferenziali f la frequenza della scuola privata richiede l'adesione a specifici orientamenti non solo didattici, ma anche educativi che possono non essere condivisi dai genitori g la scuola pubblica è gratuita e deve rispettare i parametri costituzionali dell'imparzialità e dell'efficienza ed essere orientata allo sviluppo culturale del minore h la scuola pubblica è scelta neutra espressione del sistema nazionale di istruzione i l'iscrizione a 40 ore, anziché a 25 ore lede il principio di fratellanza, perché porterebbe il minore ad uscire da scuola alle 16,30, mentre la sorella termina le lezioni alle 13,00 l la presenza del giardino non è dirimente perché, come da decreto ministeriale del 18/12/1975, il giardino è imposto come requisito strutturale anche alla scuola pubblica. 4.- Il provvedimento in esame, adottato ai sensi dell' art. 709 ter c.p.c. dalla Corte d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere la controversia insorta tra genitori, avente ad oggetto la scelta per il figlio minore di frequentare o meno una scuola dell'infanzia pubblica piuttosto che privata, è ricorribile in cassazione, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e stabilità Cass. n. 6802/2023 , sia pure rebus sic stantibus, anche se destinato ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno scolastico Cass. n. 21553/2021 , di talché non rientra tra i provvedimenti del giudice di merito volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale e di affidamento della prole che, in quanto privi del carattere di definitività e di contenuto decisorio, non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell' art. 111 Cost. Cass. n. 1568 /2022 . 5.1.- I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti. 5.2.- Il tema, che viene in esame, riguarda la fattispecie del contrasto tra genitori, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, su una questione di particolare importanza che investe la persona del figlio minore, quale indubbiamente è quella che richiama la scelta delle modalità di svolgimento del percorso scolastico di questi. 5.3.- Rammentando che, ai sensi dell' art. 315 bis, comma 1, c.c. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. , va osservato che la norma di riferimento e governo della relativa fattispecie concreta è quella dettata, dall' art. 337, comma 3, c.c. che, tra gli altri, richiama anche le materie dell' istruzione e dell'educazione dei minori per cui - nell'ipotesi di contrasto insorto tra i genitori su questione di particolare importanza per la persona del minore - la decisione è rimessa al giudice , con disposizione applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell' art. 337 bis cc Il giudice quindi, come soggetto super partes, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori che non siano stati in grado di comporre i propri dissidi ideologico-culturali e le correlate convinzioni e di stabilire, di comune accordo, le linee educative. La decisione non resta arbitraria ma deve essere assunta secondo un criterio stabilito dalla legge, quello dell'esclusivo riferimento al superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, nel caso concreto in esame. 5.4.- In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in maniera granitica che, in materia di scelte riguardo ai figli, il criterio guida informante delle decisioni sia - non possa non essere - quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata cfr., tra le altre pronunce, Cass. n. 1196/2005 Cass. n. 25310/2020 Cass. n. 21553/2021 Cass. n. 6802/2023 . Proprio dando corso e attuazione a detto principio, questa Corte ha stabilito che, in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell'interesse del minore può comportare anche l'adozione di provvedimenti, relativi all'educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo così Cass. n. 21916/2019 sempre in tema di educazione religiosa, già Cass. n. 24683/2013 . La scelta del giudice, quindi, deve essere indirizzata non facendo prevalere le personali convinzioni sull'interesse morale e materiale del minore, che va individuato considerando, innanzi tutto, l'età e le esigenze di sviluppo evolutivo affettivo, psico/fisico e formativo normalmente ad essa connesse, le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, le esigenze specifiche dovute ad eventuali documentate circostanze fattuali individualizzanti proprie del bambino, il contesto familiare e sociale e quanto altro il giudice ritenga utile valorizzare motivatamente tra gli elementi relativi al minore acquisiti nella fase istruttoria. 5.5.- In un caso, come il presente, di iscrizione ad una scuola primaria e dell'infanzia - che costituisce il primo approdo alla scolarizzazione e a una più ampia socializzazione del minore e che ha visto contrapporre un istituto privato ad un istituto pubblico collocati anche in zone urbane diverse - vi è, dunque, la necessità - da parte del giudice di merito - di verificare non solo la potenziale offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma, innanzi tutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, considerata la mancanza di mobilità autonoma di questi, posto che una distanza della scuola dall'abitazione, significativa per il minore, potrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interesse morale e materiale, rispetto alle quali l'assolvimento dell'esborso economico da parte del padre non può costituire l'elemento dirimente. Ciò, esemplificativamente, sia in ordine alla possibilità del minore di avviare e/o incrementare rapporti sociali ed amicali di frequentazione extrascolastica con i compagni e di creare una propria sfera sociale, funzionale alla crescita psico/fisica ed alla maturazione richieste dall'età evolutiva, posto che tutti i potenziali amici necessiterebbero, comunque, della disponibilità di familiari o di addetti adulti per l'accompagnamento e gli spostamenti, sia in ragione della congruità dei tempi di percorrenza e dei mezzi da utilizzare per l'accesso alla scuola ed il rientro all'abitazione, rispetto all'età ed alle esigenze fisiologiche del minore. 5.6.- Nel caso in esame, la Corte fiorentina, come si evince dal provvedimento impugnato, non ha incentrato la statuizione sul concreto interesse morale e materiale del minore, che costituisce il criterio legale unico di valutazione e rispetto al quale le due proposte educative formulate dai genitori avrebbero dovuto essere vagliate il decreto va pertanto cassato. In sede di rinvio la Corte territoriale dovrà provvedere a ciò, con apprezzamento di fatto che spetta al giudice del merito, mediante un confronto delle proposte nei sensi prima indicati, rispetto al concreto interesse morale e materiale del minore. 6.- In conclusione, il ricorso va accolto il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa, per l'applicazione degli anzidetti principi e per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione. Oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione della presente. P.Q.M. - Accoglie il ricorso - Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità - Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.