Distratta dal cellulare: difficile attribuire particolare destrezza al ladro che le ruba la borsa

Indiscutibile la responsabilità penale dell'uomo finito sotto processo per avere sottratto una borsa ad una donna. Vacilla però, secondo i Giudici, l'aggravante della destrezza, una volta accertata la distrazione della donna.

Difficile attribuire una peculiare destrezza al ladro che sottrae la borsa a una donna disattenta perché impegnata a leggere un messaggio sullo smartphone. Scenario dell'episodio è la provincia di Milano. Siamo nel maggio del 2015 e un uomo riesce a rubare la borsa a una donna. Confermata la condanna per furto, ma ad aggravare la posizione del ladro è il riconoscimento a suo carico della destrezza presente nel blitz da lui messo a segno. Su quest'ultimo punto concordano i giudici di merito, i quali, sia in primo che in secondo grado, pongono in evidenza i dettagli dell'azione criminosa. Nello specifico, si è appurato che la donna aveva prelevato una somma di denaro ad uno sportello bancomat e poi, una volta risalita in auto, aveva riposto la propria borsa sul sedile passeggero anteriore, e, infine, giunta a destinazione, aveva parcheggiato la vettura a quel punto, il ladro, mentre la donna era intenta a leggere un messaggio sul proprio cellulare , aveva aperto la portiera e aveva afferrato la borsa per poi fuggire a bordo di un ciclomotore. Col ricorso in Cassazione, però, l'avvocato difensore sostiene sia impensabile riconoscere l'aggravante della destrezza a fronte dell'azione criminosa compiuta dal suo cliente, il quale non ha tenuto alcun comportamento attivo e specifico nel creare l'occasione furtiva, avendo egli meramente approfittato di una distrazione della persona offesa e, quindi, di un'occasione non da lui creata , precisa il legale. Illogico, sempre secondo il legale, il ragionamento compiuto in Appello, laddove si è fatto riferimento alla prossimità del bene asportato rispetto alla vittima per accreditare la destrezza del ladro. Per i Giudici di terzo grado le obiezioni difensive hanno un certo fondamento. In premessa viene osservato che i giudici di merito hanno ravvisato la destrezza nella repentinità dell'azione posta in essere dall'uomo nell'aprire la portiera dell'auto della donna, afferrare la borsa e poi fuggire a bordo del proprio ciclomotore ma dalla descrizione dell'episodio oggetto del processo non si ricava che l'uomo abbia agito con modalità esecutive accentuanti il disvalore del fatto , sanciscono i Giudici di Cassazione. Decisivo il richiamo al principio secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora il soggetto abbia posto in essere, prima o durante l' impossessamento del bene mobile altrui , una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni – da lui non provocate – di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo . In Appello si è posto in evidenza il fatto che il soggetto non aveva semplicemente approfittato di un momento di distrazione della donna , ma aveva posto in essere una manovra repentina , ma questa osservazione non pare sufficiente per riconoscere l'aggravante della destrezza, anche perché il mero approfittamento di un momento di disattenzione della persona offesa non costituisce il maggior disvalore del fatto, essendo necessario che la situazione di cui il soggetto approfitta sia da lui stesso causata , concludono i Magistrati di Cassazione, riaffidando la questione ai giudici d'Appello, chiamati a prendere nuovamente in esame il dubbio relativo al riconoscimento o meno della destrezza nel blitz compiuto dal ladro ai danni della donna.

Presidente Ciampi – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha ritenuto C.E. colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, c.p. 2. Il fatto il 21/05/2015, la persona offesa, V.P., prelevava una somma di denaro ad uno sportello bancomat. Risalita in auto, riponeva la propria borsa sul sedile passeggero anteriore. Giunta a destinazione, parcheggiava la vettura mentre era intenta a leggere un messaggio sul cellulare, un uomo apriva la portiera e afferrava la borsa per poi fuggire a bordo di un ciclomotore. L'uomo era poi identificato nell'odierno imputato. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che lamenta, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all' art. 625, comma 4, c.p. non vi è stato alcun comportamento attivo e specifico dell'imputato nel creare l'occasione furtiva, avendo egli meramente approfittato di una distrazione della persona offesa, di un'occasione non da lui creata. La Corte territoriale ha eluso la precisa censura che le era stata devoluta sulla destrezza come capacità specifica dell'imputato di creare una situazione che renda più agevole l'azione furtiva facendo invece riferimento alla prossimità del bene asportato rispetto alla vittima. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 07/06/23 è pervenuta memoria di replica del difensore dell'imputato, avv. Donatella Frojo, che evidenzia la mancanza di querela. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza è meritevole di accoglimento. 2. La Corte territoriale, alla stregua del Giudice di primo grado, ha ravvisato la destrezza nella repentinità dell'azione posta in essere dall'imputato nell'aprire la portiera dell'auto, afferrare la borsa e poi fuggire a bordo del proprio ciclomotore. Dalla descrizione rinvenibile nella sentenza censurata, tuttavia, non si ricava che l'imputato abbia agito con modalità esecutive accentuanti il disvalore del fatto, non essendo il ragionamento dei Giudici territoriali coerente con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità e con il diritto vivente. Le Sezioni Unite hanno già precisato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017 , Quarticelli, Rv. 270088-01 Sez. 4, n. 12176 del 27/2/2020 , Tripolone, in motivazione . Nella specie, la Corte territoriale ha affidato la propria valutazione al fatto che l'agente non aveva semplicemente approfittato di un momento di distrazione, ma aveva posto in essere una manovra repentina. Oltre ad apparire intrinsecamente contraddittorio, il ragionamento elude il principio in base al quale il mero approfittamento di un momento di disattenzione della persona offesa non costituisce il maggior disvalore del fatto, essendo necessario che la situazione della quale l'agente approfitta sia dallo stesso causata, nulla emergendo sul punto specifico dal ragionamento svolto dai Giudici del gravame. Ne discende l'annullamento della sentenza limitatamente alla ritenuta aggravante della destrezza, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante della destrezza e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.