IMU su complesso industriale: la perizia di inagibilità ha natura retroattiva?

La sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26679/2023, ha respinto il ricorso proposto da una società, nato in relazione al possesso di un complesso industriale e proposto sulla scorta di una perizia di inagibilità risalente a 3 anni prima rispetto l’anno fiscale di riferimento.

Il caso in esame origina dal ricorso proposto da una s.r.l., innanzi la CTP di Teramo, la quale si vedeva respingere le proprie istanze, mediante sentenza, in merito al pagamento parziale dell' IMU 2012 , richiesto dal Comune di Ancarano in relazione al possesso di un complesso industriale ubicato in detto Comune. La decisione, in sede di impugnazione, veniva confermata dal giudice di secondo grado, con sentenza n. 847/4/2019, sulla scorta delle medesime ragioni. La CTR Abruzzese, entrando, maggiormente, nel dettaglio specificava come l'avviso di accertamento impugnato fosse idoneo a far comprendere le ragioni dell'imposizione, puntualizzando la legittimità dell'avviso sebbene fosse privo di allegati inerenti le delibere comunali, atti di natura pubblica e dalla reperibilità agevole. Il giudice dell'Appello riconosceva al Comune il potere di accertamento , per l'anno fiscale 2012, anche per la quota dell'imposta spettante allo Stato art. 13 del dl n. 201/2011 . Infine la CTR pur riconoscendo l'esistenza di una perizia accertante le condizioni di inagibilità dell'immobile, espletata, nel 2009, da un perito nominato dal Tribunale ordinario, sposa la tesi del Comune secondo cui il contribuente non ha provato l'inagibilità dei fabbricati, nell'anno fiscale 2012, producendo documentazioni risalenti al 2009, non potendo fruire, pertanto, della riduzione dell'imposta pari al 50%. La società istante, avverso tale sentenza, ricorreva in Cassazione, formulando i quattro seguenti motivi di doglianza difetto di motivazione dell'avviso impugnato art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , artt. 4 e 6 l. n. 212/2000 art. 42 l. n. 600/1973 e art. 24 Cost. violazione delle norme sostanziali e processuali circa l'applicazione del tributo art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. art. 13 d.l. n. 201/2011 artt. 6 e 10 l.n. 212/2000 richiamo del principio di non contestazione in relazione all'inagibilità del bene immobile art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e art. 115 c.p.c. censura al giudice dell'appello in merito assolvimento dell'onere della prova circa l'inagibilità del bene per l'anno 2012 art. 360, comma 1, num. 3 c.p.c. e art. 2697 c.c. . Il Comune resisteva con controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Cassazione rigettava sulla scorta delle seguenti valutazioni Il primo motivo veniva dichiarato inammissibile poiché in materia di imposta comunale sugli immobili …l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali Cass. n. 26431/2017 . L'obbligo di allegare l'avviso di accertamento riguarda solamente gli atti non conosciuti e non diversamente conoscibili dal contribuente, ma non quelli dove vige il principio della conoscibilità , quali le delibere comunali. Cass. n. 13420/2021 . Il secondo motivo di doglianza veniva rigettato poiché la condizione che legittima la riduzione dell'imposta deve far riferimento all' anno fiscale impositivo , ovvero il 2012. Come evidenziato nella pronuncia della CTR, a seguito di dirimente e fattuale accertamento, la società ricorrente non ha dimostrato per l'anno d'imposta in oggetto 2012 la permanenza delle medesime condizioni del 2009, superando la problematicità dell'accertamento ad opera dell'ente delle condizioni legittimanti la richiesta di riduzione. Per quanto concerne il terzo motivo concernente il principio di non contestazione in ordine alle condizioni di inagibilità del bene, non può gravarsi l'amministrazione comunale di un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo Cass. n. 6268/2023 . Con riferimento al quarto e ultimo motivo concernente l'onere della prova art. 2697 c.c. , non residuano dubbi, per principio generale, che gravi in capo al contribuente l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie Cass. n. 19767/2020 . Conclusivamente, nella vicenda esposta, sulla scorta delle suddette riflessioni, la Cassazione respingeva l'impugnazione proposta dalla società ricorrente, condannandola al pagamento delle spese in favore del Comune.

Presidente Sorrentino – Relatore Candia Rilevato che 1. oggetto del contendere è il parziale pagamento dell'IMU relativa all'anno 2012, richiesto dal Comune di Omissis in relazione al possesso da parte della ricorrente di un complesso industriale ubicato nel citato Comune 2. con l'impugnata sentenza la Commissione regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 492/2019 della Commissione tributaria provinciale di Teramo, la quale aveva, a sua volta, respinto il ricorso della contribuente, ritenendo, il Giudice regionale, che - l'avviso di accertamento impugnato fosse corredato di motivazione idonea a far comprendere le ragioni dell'imposizione in ragione dell'identificazione del bene e delle norme applicabili, precisando che la legittimità dell'avviso non era inficiata dalla mancata allegazione delle delibere comunali, trattandosi di atti pubblicati ed agevolmente conoscibili - il potere di accertamento del Comune riguardasse per l'anno in questione 2012 anche la quota dell'imposta spettante allo Stato, come stabilito dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, avendo la relativa abrogazione, disposta dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 e valevole dal 1 gennaio 2013, efficacia non retroattiva - fosse oggetto di discussione non solo la mancanza della prescritta richiesta di riduzione dell'imposta del 50% per l'esistenza delle condizioni di inagibilità dell'immobile, ma anche la prova che tali condizioni, accertate con riguardo al 2009, sussistessero ancora nell'anno in cui si riferisce l'accertamento, ovvero il 2012 - anche ammesso che la perizia del geom. che ha accertato le condizioni di inagibilità dell'immobile, il 22 luglio 2009, quale perito del Tribunale ordinario nell'ambito di una procedura concorsuale, possa essere ritenuta conoscibile dall'ufficio e comunque considerata utilizzabile nel presente processo tributario, va rilevato che appare corretta la tesi del Comune secondo cui il contribuente deve fornire la prova della inagibilità dei fabbricati con riferimento all'annualità di accertamento dell'imposta anno 2012 , sicché la descrizione degli stessi risalente a tre anni prima è priva di rilevanza giuridica , aggiungendo al riguardo che non solo in sede amministrativa ma nemmeno nel presente procedimento, in primo grado o in appello, la contribuente ha prodotto alcun documento che attesti, per il 2012, la permanenza di quelle condizioni di inagibilità che erano state riscontrate nel 2009 così nella sentenza impugnata priva di numerazione 3. con ricorso notificato in data 15 giugno 2020, SAL.PI. UNO S.R.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando quattro motivi di censura, successivamente illustrati con la memora di cui all'art. 380-bis.1. c.p.c., depositata il 4 maggio 2023 4. il Comune di Omissis , dal suo canto, resisteva con controricorso notificato il 23 luglio 2020, concludendo per il rigetto dell'impugnazione, depositando in data 4 maggio 2023 la memoria di cui all'art. 380-bis.1. c.p.c Considerato che 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, cod. prov. civ., la violazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, artt. 1, comma 162, della L. 27 luglio 2000, n. 212 , 4 e 6, della L. 29 settembre 1973 , n. 600, 42 e Cost., 24, ribadendo l'eccezione di nullità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione 2. con la seconda censura l'istante ha dedotto, con riguardo all'art. 360, comma 1, num. 3, cod. prov. civ., la violazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, artt. 13, della L. 27 luglio 2000, n. 212 , 6 e 10 , lamentando la violazione delle norme sostanziali e processuali che disciplinano l'applicazione del tributo 3. con la terza doglianza, SAL.PI UNO S.R.L. ha denunciato, con riferimento all'art. 360, comma 1, num. 4, cod. prov. civ., la violazione dell' art. 115 c.p.c. , invocando il principio di non contestazione circa lo stato di inagibilità del bene immobile 4. con la quarta ed ultima ragione di impugnazione, la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, cod. prov. civ., la violazione dell' art. 2697 c.c. , rimproverando al Giudice regionale di aver addossato al contribuente l'onere di provare le condizioni di inagibilità del bene anche per l'anno 2012 5. il ricorso va rigettato per le seguenti valutazioni 6. il primo motivo di impugnazione concernente il difetto di motivazione dell'avviso impugnato risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto, né riassunto il suo complessivo contenuto, per cui deve darsi continuità al consolidato principio espresso da questa Corte secondo cui qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente ndr. o quantomeno riassuma i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo , occorrendo assolvere al duplice onere imposto dall' art. 366, comma 1, num. 6., c.p.c. di produrre agli atti il documento contestato e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387 Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840 , che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147 , Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928 , Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312 Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170 Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093 , che richiama Cass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469 Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554 , che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312 , Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536 , Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283 , Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570 , Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156 , Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481 6.1. in ogni caso, anche a volere ritenere la censura ammissibile, sotto il suindicato profilo, considerando che, secondo la versione dell'istante, l'avviso conteneva solo il richiamo alla delibera comunale, non allegata, senza motivare sulle condizioni di inagibilità del bene, va riconosciuto che le ragioni della contestazione risultano infondate, dovendosi - sul piano generale, ricordare che In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l' an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva Cass. 26431/2017 così, Cass., Sez, T, 2 maggio 2023, n, 11449 e 11443 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 27 luglio 2023, n. 22702 , che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386 Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555 Cass., 8 novembre 2017, n. 26431 Cass., 10 novembre 2010, n. 22841 Cass., 15 novembre 2004, n. 21571 ed ancora, tra le tante, Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887 - per altro verso, ribadire che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. n. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale, le quali, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili cfr. Cass., Sez. 18 maggio 2021, n. 13420 , che richiama Cass. n. 5755 del 2005 Cass. n. 21511 del 2006 Cass. n. 9601 del 2012 Cass. n. 26644 del 2017 nel medesimo senso, tra le tante, Cass., Sez. V, 21 novembre 2018, n. 30052 e Cass. Sez. T, 21 gennaio 2023, n. 2140 , Cass., Sez. T., 2 maggio 2023, n, 11443 cit. e le altre ivi citate - ancora, osservare che la contestazione ha riguardato il pacifico, parziale, pagamento dell'imposta rispetto al quale non sussiste alcun atto propedeutico da notificare, essendo l'avviso il primo atto della procedura di accertamento, né ricorrono particolari oneri motivazionali che devono presiedere l'avviso se non l'identificazione del bene, il titolo di possesso da parte del contribuente e le modalità di calcolo della pretesa , mentre la condizione di inagibilità del cespite costituisce situazione fattuale dichiarata dal contribuente, accertata o altrimenti conosciuta dal Comune v. D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, come interpretato da questa Corte che non rientra nel contenuto motivazionale dell'atto soprattutto se - come nella specie - non dichiarata, né accertata e/o conosciuta , ma attiene al diritto o meno di ottenere la riduzione dell'imposta, profilo questo che concerne il merito della controversia 7. anche la seconda censura non può essere accolta 7.1. l'istante ha sul punto lamentato la violazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3, dolendosi dell'attribuzione al bene, per effetto del mancato riconoscimento della riduzione del 50%, di un reddito di gran lunga superiore a quello effettivo v. pagina n. 11 del ricorso , con conseguente lesione del principio della capacità contributiva, assumendo come non fosse in contestazione che nell'anno di imposta 2012 il bene si trovasse nel medesimo stato di inagibilità accertato nell'anno 2009, dato che ogni attività volta al ripristino e ristrutturazione del fatiscente compendio immobiliare sarebbe necessariamente passata attraverso provvedimenti autorizzatori della stessa Amministrazione Comunale , invocando sul punto il disposto del D.Lgs. n. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4, secondo il quale al contribuente non può essere richiesta la prova di fatti già noti alla pubblica amministrazione, lamentando, altresì, la violazione del principio di buona fede e di leale collaborazione di cui all'art. 10 del medesimo testo legislativo 7.2. l'intero impianto del motivo in rassegna risente di una riduttiva lettura della sentenza impugnata, non considerando che il Giudice regionale ha fondato la propria decisione, reputando non provata la condizione di inagibilità del bene in relazione all'anno di imposta oggetto di controversia e ciò anche nella prospettiva di dar per conosciuta da parte del Comune la conoscenza di siffatto stato dell'unità immobiliare nell'anno 2009. 7.3. nello specifico, la Commissione ha ritenuto che la condizione di inagibilità del bene accertata tre anni prima non potesse, di per sé sola, considerarsi invariata, espressamente affermando che non solo in sede amministrativa ma nemmeno nel presente procedimento, in primo grado o in appello, la contribuente ha prodotto alcun documento che attesti, per il 2012, la permanenza di quelle condizioni di inagibilità che erano state riscontrate nel 2009 7.4. detta valutazione risulta, da un lato, corretta sul piano dei principi, giacché la condizione fattuale legittimante la riduzione, siccome legata a fattori variabili, deve essere dimostrata in relazione all'anno di imposta per cui è invocata a prescindere dal modo con cui la prova può essere offerta e cioè anche dimostrando la permanenza delle condizioni di inagibilità già dichiarate, accertate o conosciute dall'ente per gli anni pregressi , mentre, sotto altro profilo, si basa su di un accertamento non censurabile sotto il paramento di cui all' art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c. , dovendo sul punto aggiungersi che le ragioni della contestazione avanzata dalla società coinvolgono la Corte in un'inammissibile rivisitazione del quadro probatorio raccolto nella parte in cui assumono che attraverso un ragionamento di tipo inferenziale l'assenza di titoli abilitativi per il ripristino delle condizioni di agibilità del bene il Giudice dell'appello avrebbe potuto considerare invariata la condizione di fatiscenza del bene accertata nell'anno 2009 7.5. non risulta pertinente alla fattispecie in rassegna il principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui la riduzione dell'imposta va riconosciuta, in base al principio di buona fede e di leale collaborazione tra le parti ed anche in assenza di specifica dichiarazione, qualora lo stato di inagibilità sia noto al Comune cfr. tra le tante Cass. Cass., Sez. VI/T, 21 gennaio 2021, n. 1263 , poiché occorre a tal fine - come ben evidenziato nella citata pronuncia - che sia offerta la prova della conoscenza da parte dell'ente dello stato di inagibilità ed inutilizzabilità delle unità immobiliari oggetto dell'accertamento, laddove, nella specie, la Commissione, con accertamento fattuale di natura preliminare e dirimente, ha escluso che il contribuente avesse dimostrato la permanenza nell'anno di imposta delle condizioni di inagibilità del bene accertate nell'anno 2009, così superando, a monte, il tema della conoscenza da parte dell'ente delle condizioni legittimanti la richiesta di riduzione 7.6. risulta, infine, inammissibile la contestazione relativa alla violazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3, e, quindi, dell'attribuzione al bene di un reddito di gran lunga superiore a quello effettivo v. pagina n. 11 del ricorso o meglio di una valutazione, ai fini dell'imposizione, di 6.973.122,50 Euro molto maggiore rispetto al prezzo di stima 2.197.345,00 Euro e di acquisto 1.463.930, 00 Euro 7.6.1. in proposito, si rileva, anzitutto, che il motivo in esame non contiene in violazione del canone di autosufficienza alcuna trascrizione o indicazione circa la deduzione con l'atto di appello della suddetta questione, che non è stata scrutinata dal giudice del gravame 7.6.2. dal suo canto, la difesa del Comune in termini non contestati nella memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c. ha eccepito la novità della suddetta domanda 7.6.3. deve allora ribadirsi che Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio tra le tante Cass., Sez. 2 , 9 agosto 2018, n. 20694 Cass., Sez. 2 , 18 settembre 2020, n. 19560 Cass., Sez. 5 , 9 dicembre 2020, n. 28036 Cass., Sez. 6 -5, 23 marzo 2021, n. 8125 Cass., Sez. 5 , 5 maggio 2021, n. 11708 Cass., Sez. 6 -5, 18 ottobre 2021, n. 28714 Cass., Sez. 5 , 29 ottobre 2021, n. 30863 Cass., Sez. 5 , 24 novembre 2021, n. 36393 Cass., Sez. 2 , 21 dicembre 2021, n. 40984 Cass., Sez. 5 , 15 marzo 2022, n. 8362 Cass., Sez. 5 , 6 dicembre 2022, n. 35885 così Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429 8. possono, infine, essere esaminati congiuntamente la terza e la quarta doglianza, in quanto connesse, gravitando entrambe sul tema della prova circa lo stato di inagibilità del bene immobile 8.1. quanto al principio di non contestazione in ordine alle condizioni di inagibilità del bene, va osservato che questa Corte ha ripetutamente precisato che - la non contestazione, assurta dopo la novellazione dell' art. 115 c.p.c. , a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo, concerne esclusivamente il piano probatorio dell'acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo - inoltre, va altresì considerato che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui in ogni caso un limite strutturale insito nel fatto che l'avviso di accertamento o di rettifica non è l'atto introduttivo del processo quanto piuttosto l'oggetto immediato , per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, l'attenzione sia rivolta alle difese dell'amministrazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all'atto della costituzione in giudizio esporre le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente , indicando le prove di cui intende valersi e proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio , non per questo può trascurarsi che l'amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuente ritenuto - ne consegue che l'onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione desumibile dall' art. 115 c.p.c. , non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all'amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo così, da ultimo, Cass., Sez. T, 2 marzo 2023, n. 6268 , che richiama Cass. 6 febbraio 2015, n. 2196 8.1.a. allo stesso modo, è stato chiarito che il principio di non contestazione non elide l'operatività dell'altro principio operante sul piano dell'allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario secondo cui la mancata presa di posizione sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie cfr. Cass. 7789/06 così Cass., Sez. T. 24 novembre 2022, n. 34707 e, nel medesimo senso, Cass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9887 8.1.b. alla luce di tali ribaditi principi non può quindi operare nella fattispecie in rassegna il suddetto principio 8.2. in ordine alla dedotta violazione dell' art. 2697 c.c. , va, invece, ribadito, sul piano dei principi, che In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell' art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni così Cass., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9225 , che richiama Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598 e Cass., Sez. VI -II, 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018 e nello stesso senso Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 1229 cit. ed anche Cass., Sez. VI/T, 25 gennaio 2022, n. 2242 , che richiama pure Cass., Sez. 6'-5, 19 ottobre 2021, n. 28894 Cass., Sez. 6'5, 28 ottobre 2021, n. 30535 8.2.1. non par dubbio che, per principio generale, competa al contribuente provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie cfr. Cass., Sez. T., 22 settembre 2020, n. 19767 , che richiama Cass. n. 4766 e 17703 del 2004, 1759 del 2009 , 775 del 2011 , 1635 del 2015 , 10787 del 2016 , 21250 del 2017 e 13395 del 2018 8.2.2. nella specie, la Commissione non si è discostata da tale principi nella parte in cui ha ritenuto che la società non avesse dimostrato la permanenza delle condizioni di inagibilità del complesso immobiliare anche per l'anno 2012, mentre il motivo di ricorso si fonda su di una contraria premessa in punto di fatto circa la condizione di non rimuovibilità di tale situazione, se non per un'attività dell'interessato non posta in essere , che ancora una volta chiama la Corte ad un'inammissibile rivisitazione delle risultanze probatorie offerte 9. alla stregua delle complessive riflessioni sopra svolte l'impugnazione va respinta 10. le spese del presente grado di giudizio seguono, tra le parti costituite, la soccombenza. 11. va, infine, dato atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna SAL.PI UNO S.R.L. al pagamento in favore del Comune di Omissis della somma di 4.000,00 Euro per competenze, oltre a 200,00 Euro per spese vive, ed accessori Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.