Filo diretto sulla trasmissibilità agli eredi delle spese di remissione di querela poste a carico dell'imputato

La Corte d’Appello di Torino, con nota prot. n. 8773 del 24 maggio 2023, ha posto un quesito al Ministero della Giustizia, sulla trasmissibilità agli eredi delle spese di remissione di querela poste a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4 c.p.p.

In particolare, la Corte chiede di chiarire se , in caso di morte dell'imputato/querelato , si debba procedere all' annullamento della partita di credito iscritta a suo carico a seguito di remissione di querela , ex art. 340 comma 4 c.p.p., ovvero se dette spese possano essere recuperate nei confronti dei di lui eredi . Rispondendo al suddetto quesito, il Ministero sottolinea che in caso di decesso del querelato, gli uffici giudiziari sono tenuti ad inviare ad Equitalia giustizia, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A., una nota Mod. b contenente, oltre al certificato di morte, ove possibile la documentazione da cui siano estrapolabili indicazioni sugli eredi , quale ad esempio il certificato storico di famiglia, affinché Equitalia proceda al recupero delle spese nei loro riguardi laddove si tratti di partite iscritte dall'Ufficio ante Convenzione, si invitano gli Uffici, nell'impossibilità di applicare l' art. 220 d.P.R. 115 del 2002 , a non procedere all'annullamento .