Riforma Cartabia, nuovo procedimento d’appello e richiesta di concordato

La sentenza emessa nell’udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale COVID-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia stato disposto il rinvio per consentire all’imputato la proposizione di un nuovo accordo, è affetta da nullità a regime intermedio qualora l’appellante, con le proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l’accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pur in via subordinata, per l’ipotesi del rigetto dell’accordo ex art. 599- bis c.p.p.

Confermando la condanna per lesioni personali, calunnia e violazione di domicilio, la Corte di appello applicava all'imputato la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 599- bis , comma 3, c.p.p. Secondo la ricostruzione del ricorrente infatti era stata depositata richiesta di concordato , con consenso del Procuratore Generale, ma il PM aveva comunque depositato conclusioni scritte c hiedendo la conferma della sentenza di primo grado e la Corte di appello, pur dando atto della richiesta, negava l'accoglimento poiché il ricorrente aveva richiesto la riduzione della pena nella misura di 1/3 per la scelta del rito premiale . Il Collegio sottolinea in primo luogo che il nuovo art. 599- bis , comma 3, c.p.p. non è entrato in vigore al 30 dicembre 2022 data di entrata in vigore della Riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 150/2022 . In base alla disciplina transitoria prevista dall' art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022 , infatti, le norme relative alla nuova disciplina del giudizio di appello entreranno in vigore dopo la cessazione del regime processuale introdotto, in via temporanea, dalla normativa emergenziale . Nei fatti, alla data della pronuncia - 23 febbraio 2023 - il novellato art. 599, comma 3, c.p.p. non era vigente e, quindi, la Corte di appello non era tenuta a fissare la discussione orale a fronte del mancato riconoscimento del concordato in appello. Deve dunque ritenersi che la fattispecie in esame era disciplinata dalla norma previgente , dettata per un sistema che, però, non contemplava la possibilità della trattazione scritta in alternativa a quella orale e che, di conseguenza, non disciplinava espressamente l'ipotesi in cui nell'udienza fissata per il giudizio di appello ex art. 601 c.p.p. venisse rigettata la richiesta di concordato. Nell'assetto codicistico originario, infatti, la necessaria presenza delle parti rendeva superfluo la fissazione di una nuova udienza nel caso di rigetto della richiesta di concordato, proprio perché le parti erano già presenti in udienza e, quindi, in quella sede avevano la possibilità di interloquire ed, eventualmente, rimodulare l'accordo . Tale possibilità è venuta meno nel regime emergenziale in quanto, avendo optato per la trattazione scritta, l'udienza si svolge senza la presenza delle parti e queste non hanno quindi la possibilità di interloquire sul rigetto dell'accordo. Proprio per questa ragione, la riforma Cartabia ha ritenuto di prevedere espressamente il rinvio dell'udienza con la partecipazione in presenza, qualora non sia accolto il concordato sui motivi preventivamente formulato. In conclusione, con l'obiettivo di individuare una soluzione idonea a salvaguardare il diritto all'effettiva partecipazione ed allo svolgimento del diritto di difesa con espresso riferimento alla disciplina emergenziale, la Corte ritiene che la soluzione corretta sia quella di valorizzare la ratio sottesa all'art. 599- bis c.p.p. nella formulazione applicabile ratio temporis , ritenendo che la necessaria citazione dell'imputato a comparire in dibattimento , in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata, è dovuta non solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall'udienza fissata ai sensi dell' art. 601 c.p.p. , ma anche quando la richiesta è stata proposta nell'ambito del rito a trattazione scritta disciplinato dalla normativa emergenziale . Si deduce dunque che è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c , e 180 c.p.p. la sentenza emessa nell' udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, con le proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l'accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pur in via subordinata, per l'ipotesi del rigetto dell'accordo ex art. 599- bis c.p.p. . La sentenza impugnata viene annullata senza rinvio e gli atti vengono trasmessi alla Corte d'appello per il giudizio.

Presidente Costanze – Relatore Di Geronimo Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la condanna di R.M. alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, per i reati di lesioni personali, calunnia e violazione di domicilio. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato un unico motivo con il quale deduce la violazione dell' art. 599-bis, comma 3, c.p.p. . Premette il ricorrente di aver depositato richiesta di concordato, rispetto alla quale il Procuratore Generale prestava il proprio consenso, ciononostante, la parte pubblica depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e la Corte di appello, pur dando atto della richiesta ex art. 599-bis c.p.p. , la riteneva non accoglibile, in quanto il ricorrente aveva richiesto la riduzione della pena nella misura di 1/3 per la scelta del rito premiale . Ritiene il ricorrente che la Corte di appello, ove avesse ritenuto di non accogliere la richiesta di concordato, avrebbe dovuto fissare udienza di discussione orale, come espressamente previsto dall' art. 599, comma 3, c.p.p. . 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente ha articolato il motivo di impugnazione facendo leva sul nuovo dettato dell' art. 599-bis c.p.p. così come formulato a seguito della Riforma Cartabia , che ha introdotto a regime la possibilità della trattazione dei ricorsi - in appello e in cassazione - in forma partecipata o in forma cartolare. Invero, il novellato art. 599-bis, comma 3, c.p.p. , nella parte che qui rileva, non è entrato in vigore al 30 dicembre 2022 data di entrata in vigore del D.Lgs. n 150 del 2022 . In base alla disciplina transitoria prevista dall' art. 94, comma 2, D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 , infatti, le norme relative alla nuova disciplina del giudizio di appello entreranno in vigore dopo la cessazione del regime processuale introdotto, in via temporanea, dalla normativa emergenziale. Alla data della pronuncia - 23 febbraio 2023 - pertanto, il novellato art. 599, comma 3, c.p.p. non era vigente e, quindi, la Corte di appello non era tenuta a fissare, sulla base della predetta norma, la discussione orale a fronte del mancato riconoscimento del concordato in appello. 2.1. A prescindere dall'errato riferimento normativo, il motivo di ricorso - nella parte in cui lamenta la lesione del diritto di difesa a seguito dell'impossibilità di interloquire a seguito del rigetto della richiesta di concordato - risulta ugualmente fondato. Occorre rilevare, infatti, come al momento della decisione risultava applicabile la previgente previsione dell' art. 599-bis, comma 3, c.p.p. , interpretato nel senso che la citazione dell'imputato a comparire in dibattimento, in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. , è dovuta solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall'udienza fissata ai sensi dell' art. 601 c.p.p. Sez.6, n. 17875 del 22/4/2022, Rv. 283464-02 Sez.6, n. 9650 del 27/1/2022, Berlich, non mass. . Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che la sua applicabilità è limitata al caso in cui il giudice di appello decida sulla richiesta di concordato in una apposita udienza in camera di consiglio. Diverso è il caso di specie, in cui l'udienza - in questo caso camerale non partecipata e con trattazione scritta - era stata fissata per l'esame dell'appello e, quindi, non per la sola pronuncia sulla richiesta di concordato. In buona sostanza, quindi, deve ritenersi che la fattispecie in esame era disciplinata dalla norma previgente, dettata per un sistema che, però, non contemplava la possibilità della trattazione scritta in alternativa a quella orale e che, di conseguenza, non disciplinava espressamente l'ipotesi in cui nell'udienza fissata per il giudizio di appello ex art. 601 c.p.p. venisse rigettata la richiesta di concordato. Nell'assetto codicistico originario, infatti, la necessaria presenza delle parti rendeva superfluo la fissazione di una nuova udienza nel caso di rigetto della richiesta di concordato, proprio perché le parti erano già presenti in udienza e, quindi, in quella sede avevano la possibilità di interloquire ed, eventualmente, rimodulare l'accordo. Tale possibilità non è più consentita nel regime emergenziale posto che, qualora si sia optato per la trattazione scritta, l'udienza si svolge senza la presenza delle parti e, quindi, queste non hanno la possibilità di interloquire in ordine al rigetto dell'accordo. Proprio per tale ragione, del resto, la novella introdotta con il D.Lgs. n. 150 del 2022 ha ritenuto di prevedere espressamente il rinvio dell'udienza con la partecipazione in presenza, qualora non sia accolto il concordato sui motivi preventivamente formulato. 2.2. Quanto detto impone di individuare una soluzione idonea a salvaguardare il diritto all'effettiva partecipazione ed allo svolgimento del diritto di difesa con espresso riferimento alla disciplina emergenziale, che da un lato prevede la trattazione scritta in alternativa a quella orale, ma che al contempo non ha espressamente disciplinato come avvenuto solo con il D.Lgs. n. 150 del 2022 l'ipotesi del mancato accoglimento del concordato sui motivi. A tal proposito, di ritiene che la soluzione corretta sia quella di valorizzare la ratio sottesa all' art. 599-bis c.p.p. nella formulazione applicabile ratio temporis, ritenendo che la necessaria citazione dell'imputato a comparire in dibattimento, in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata, è dovuta non solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall'udienza fissata ai sensi dell' art. 601 c.p.p. , ma anche quando la richiesta è stata proposta nell'ambito del rito a trattazione scritta disciplinato dalla normativa emergenziale. In entrambi i casi, infatti, ciò che rileva è che la parte - legittimamente confidando nell'accoglimento della richiesta ex art. 599-bis c.p.p. - non ha la possibilità, nel caso di rigetto, nè di riformulare la richiesta, nè di concludere nel merito, eventualmente articolando le difese con la memoria da depositare entro cinque giorni prima dall'udienza. Si tratta, in sostanza, di un'interpretazione adeguatrice del dettato dell' art. 599-bis c.p.p. ante riforma, volta a contemperare le esigenze della difesa con le forme della trattazione cartolare. Tale soluzione, peraltro, è stata già ritenuta applicabile nel regime derogatorio introdotto a seguito dell'emergenza pandemica, essendosi affermato che è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c , e 180 c.p.p. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo Sez.2, n. 43198 de 16/9/2022, Deraga, Rv.283853 . 2.3. Questa Corte non ignora l'esistenza di un principio parzialmente difforme, secondo cui in tema di concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. , nel caso in cui la richiesta sia avanzata per iscritto senza che sia stata formulata istanza di trattazione orale, il procedimento si celebra con rito cartolare anche nel caso in cui l'anzidetta richiesta sia rigettata, senza che ciò comporti lesione del diritto al contraddittorio e la Corte di appello decide avuto riguardo alle conclusioni rassegnate in via subordinata dalle parti nella richiesta di applicazione della pena concordata Sez.2, n. 23288 del 24/3/2023, Palombelli, Rv. 284731 . Tale affermazione, tuttavia, riguarda una fattispecie non del tutto assimilabile a quella in esame, nella quale l'appellante aveva concluso chiedendo la definizione con il concordato sulla pena e, in subordine, la fissazione di nuova udienza per la discussione. Si tratta di un'ipotesi ben diversa da quella esaminata nella richiamata sentenza, nella quale, invece, la parte aveva concluso anche nel merito, in tal modo esercitando il contraddittorio in maniera piena ed implicitamente accettando che l'epilogo potesse essere diverso dall'accoglimento del concordato sui motivi. 2.4. Tenendo conto di quanto finora affermato dalla giurisprudenza deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c , e 180 c.p.p. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, con le proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l'accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pur in via subordinata, per l'ipotesi del rigetto dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p. . 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.