Violenza sulle donne: le modifiche al codice rosso pubblicate in Gazzetta

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023 la legge n. 122/2023 recante modifiche al c.d. codice rosso in tema di poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'art. 362, comma 1- ter , c.p.p. e assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. Le nuove norme entreranno in vigore il 30 settembre 2023.

La legge, che consta di un unico articolo, apporta due modifiche al d.lgs. 20/2/2006 n. 106 , recante Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero , al fine di rendere più stringente il c.d. codice rosso di cui alla l. n. 19/7/2019 n. 69 e assicurare l'effettività dell'intervento del pubblico ministero a tutela della vittima dopo l'iscrizione della notizia di reato . La revoca dell'assegnazione per la trattazione del procedimento Art. 2 Titolarità dell'azione penale 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario , di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 . 2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. 2- bis . Quando si procede per il delitto previsto dall' articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell' articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale . Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all' articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale . L' art. 1, comma 1, lett. a della novella, nell'introdurre il nuovo comma 2- bis all' art. 2 del citato d.lgs. n. 106/2006 , stabilisce che nell'ipotesi in cui si proceda per i delitti, tanto in forma tentata che consumata, di violenza domestica e di genere omicidio art. 575 c.p. , solo nella forma tentata maltrattamenti contro familiari e conviventi art. 572 c.p. violenza sessuale artt. 609- bis e 609- ter c.p. atti sessuali con minorenne art. 609- quater c.p. corruzione di minorenne art. 609- quinquies c.p. violenza sessuale di gruppo 609- octies c.p. atti persecutori art. 612- bis c.p. lesione personale art. 582 c.p. e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso art. 583- quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate previste dagli artt. 576 comma 1 nn. 2, 5 e 5.1, e 577 cc . 1 n. 1, e 2 c.p. tra le quali, l'aver commesso il fatto contro l'ascendente, il discendente, il coniuge anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o in occasione della commissione dei delitti di maltrattamenti, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, o se commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della persona offesa il procuratore della Repubblica , quale titolare esclusivo dell'azione penale, possa, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato per le indagini che non abbia rispettato il termine, previsto dall 'art. 362, comma 1- ter , c.p.p. , di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'acquisizione di informazioni dalla persona offesa o da chi abbia presentato denuncia, querela o istanza. Entro 3 giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. In ogni caso, revocata l'assegnazione, il procuratore è tenuto, direttamente o mediante assegnazione ad altro magistrato dell'ufficio, a provvedere, senza ritardo, ad assumere le informazioni omesse , salvo che ricorrano quelle imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, richiamate dallo stesso art. 362 comma 1- ter c.p.p. La relazione sul rispetto dei tempi Art. 6. Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale. 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell' articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. L' art. 1, comma 1, lett. b , l. n. 122/2023 , nell'introdurre il nuovo comma 1- bis all' art. 6 d.lgs. n. 106/2006 , stabilisce che il procuratore generale presso la Corte di appello, nell'ambito dell'attività di vigilanza che gli è propria, acquisisca dalle procure della Repubblica del distretto, con cadenza trimestrale, i dati sul rispetto del termine di cui all'art. 362, comma 1- ter , c.p.p. e, conseguentemente, invii una relazione, almeno semestrale, al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Legge n. 122/2023 in G.U. del 15 settembre 2023, n. 216