Respinta la tesi difensiva secondo cui vi sarebbe stato un vizio di mente, dovuto alla crisi di astinenza per mancata assunzione di droga, alla base delle due rapine. Decisivo il parere del perito lo stato di astinenza non incide sulla capacità di intendere e di volere, né sulla capacità di comprendere il disvalore delle proprie azioni.
Impossibile ridimensionare le due rapine messe a segno in pochi giorni da un uomo tossicodipendente ma in crisi per la prolungata mancata assunzione di droga. Decisiva la valutazione compiuta dal perito, il quale sancisce, in sostanza, che l'astinenza subita dal tossicodipendente non incide sulla capacità di intendere e di volere. Scenario degli episodi che danno origine alla vicenda giudiziaria è la provincia di Messina. Lì, nel volgere di pochi giorni, un uomo, assuntore abituale di sostanze stupefacenti, mette a segno due rapine ai danni dello stesso negozio. Il quadro probatorio è chiarissimo, secondo i giudici di merito, e così l'uomo si ritrova condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di rapina. Per l'avvocato difensore, però, i giudici d'Appello hanno trascurato un dettaglio fondamentale, cioè che l'uomo ha agito in preda alla crisi causatagli da un periodo di prolungata e forzata astinenza dall'assunzione di droga. I giudici di Appello hanno riconosciuto la responsabilità penale dell'autore delle due rapine e hanno escluso l'ipotesi di un vizio di mente a fronte della crisi d'astinenza vissuta dall'uomo per la mancata assunzione di droga. Questa linea di pensiero è condivisa e fatta propria dai Magistrati di Cassazione, i quali ribattono l'obiezione difensiva secondo cui «all'epoca delle due rapine messe a segno, l'uomo, tossicodipendente, non assumeva alcuna terapia farmacologica, con conseguente emersione di condotte impulsive» concretizzatesi nelle azioni criminose compiute ai danni di un negozio. Per spazzare via ogni dubbio, i Magistrati sottolineano che l'uomo sotto processo «è un soggetto problematico dai punto di vista personologico» ma che «tuttavia mantiene, oltre alla consapevolezza della propria condizione, anche senso critico, coscienza e volontà di determinarsi». Infine, in chiusura, vengono richiamate le risultanze della perizia effettuata sull'uomo, risultanze che certificano che «lo stato di astinenza dalla tossicodipendenza non incide sulla capacità di intendere e di volere né sulla capacità di comprendere il disvalore delle proprie azioni».
Presidente Beltrani – Relatore Florit Ritenuto in fatto 1. L'impugnata sentenza ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Messina del 12 luglio 2022 con cui M.F. era stato condannato alla pena di giustizia per due rapine commesse a distanza di pochi giorni l'una dall'altra ai danni dello stesso negozio di […], nonché per la ricettazione del mezzo utilizzato nel corso di una di esse. La Corte di appello ha assolto l'imputato dalla contestata ricettazione, rideterminato la pena e confermando nel resto. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. In esso si lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. b ed e c.p.p. con riferimento agli articolo 89 c.p. e 546 lett. e c.p.p. Si sostiene che la Corte di appello ha interpretato erroneamente l'articolo 89 c.p. disconoscendo la sussistenza del vizio parziale di mente con motivazione carente ed illogica rispetto alle contestazioni mosse nell'atto di appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. doppia conforme in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per la rapina contestatagli ed in particolare dell'esclusione della rilevanza del vizio di mente, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove cfr., Sez. 3, numero 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 Sez. 2, numero 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 . Va inoltre considerato che stabilire se l'imputato, riconosciuto affetto da infermità mentale, fosse al momento del fatto totalmente privo di capacità d'intendere e di volere ovvero avesse tale capacità, ma grandemente scemata, costituisce una questione di fatto la cui valutazione, mercè l'ausilio delle risultanze della perizia psichiatrica, compete esclusivamente al giudice di merito, il giudizio del quale si sottrae al sindacato di legittimità quante volte, anche con il solo richiamo alle condivise valutazioni e conclusioni delle perizie, divenute tuttavia consustanziali alla motivazione, risulti essere esaurientemente motivato, immune da vizi logici di ragionamento, garantito da una continua osservazione del soggetto, e conforme a corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione ex multis, Cass. Sez. 1, numero 2883 del 24/01/1989 Panfilla, Rv. 180615 - 01 . Ciò premesso, la Corte ritiene che il giudice d'appello di Messina abbia adeguatamente giustificato la propria decisione, rifacendosi da un lato al contenuto della consulenza e dall'altro alle regole giurisprudenziali elaborate in materia, nella parte in cui assumevano rilevanza in relazione al caso concreto. La Corte ha altresì escluso la necessità di rinnovazione dell'accertamento peritale, così rispondendo a specifica istanza della difesa, alla luce della completezza e correttezza della risposta fornita, con giudizio di fatto non censurabile in questa sede v., ad es., Sez. 1, numero 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 nonché Sez. 2, numero 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 . In relazione al principale profilo di contestazione della decisione la quale, secondo il ricorrente, non aveva considerato che all'epoca dei fatti l'imputato, tossicodipendente, non assumesse alcuna terapia farmacologica, con conseguente slatentizzazione delle condotte impulsive occorre sottolineare che a pg.6 la motivazione adeguatamente evidenzia che l'imputato è un soggetto problematico dal punto di vista personologico e che tuttavia egli mantiene, oltre alla consapevolezza della propria condizione, senso critico, coscienza e volontà di determinarsi. Soprattutto, si evidenzia esplicitamente, basandosi sulle risultanze della perizia, che lo stato di astinenza dalla tossicodipendenza non incide sulla capacità di intendere e di volere nè sulla capacità di comprendere il disvalore delle proprie azioni. Si tratta di un giudizio scevro da contraddizioni o aporie ed immune da censure di qualsivoglia natura. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.