Il campanello suona a vuoto: logico presumere l’illegittima assenza dell’imputato ai domiciliari

Impossibile, secondo i giudici, mettere in discussione la condanna per evasione nei confronti di un uomo inchiodato dal resoconto fornito da un esponente della polizia giudiziaria che aveva effettuato un controllo la sera del 31 dicembre 2017 e che, nonostante il prolungato suono del campanello, non aveva ottenuto alcun riscontro dall’interno dell’abitazione.

Logico ritenere non presente in casa l’uomo costretto ai domiciliari se l’esponente delle forze dell’ordine ha suonato per ben dieci minuti il campanello dell’appartamento senza ottenere alcuna risposta e senza registrare alcun segno di vita dall’interno dell’immobile. Irrilevante il fatto che l’uomo assuma regolarmente forti tranquillanti a causa di gravi problemi di salute ciò non rende plausibile, secondo i giudici, l’ipotesi che egli si sia addormentato in casa e per questo non abbia udito il campanello A risultare fatale per il protagonista della vicenda è il controllo compiuto la sera del 31 dicembre 2017 da un esponente di polizia giudiziaria, o meglio la sua mancata risposta allo squillo ripetuto del campanello di casa. Per i giudici di merito è logico ritenere che l’uomo fosse illegittimamente non presente in casa, come certificato dal resoconto fornito dall’esponente delle forze dell’ordine. Consequenziale, quindi, la condanna per il reato di evasione , condanna sancita in Tribunale e confermata in Appello. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende l’uomo prova a dare una diversa lettura alla mancata risposta del suo cliente allo squillo del campanello di casa , e in questa ottica mette sul tavolo l’assunzione di forti tranquillanti da parte dell’uomo, assunzione dovuta a gravissime patologie e legittimata da prescrizione medica per una potente terapia tranquillante . Per i Giudici di Cassazione, però, la tesi difensiva è davvero fragile, poiché l’acclarata assunzione di tranquillanti da parte dell’uomo non può essere considerata idonea a renderlo insensibile a ogni richiamo sonoro, anche in considerazione del fatto che il controllo che ha dato il via al processo fu effettuato alle ore 20.30 . Senza dimenticare, poi, che l’esponente delle forze dell’ordine aveva suonato il campanello per ben dieci minuti ma senza ricevere risposta alcuna . Confermata, quindi, la condanna dell’uomo per il reato di evasione , chiosano i giudici di Cassazione. E ciò anche alla luce del principio secondo cui l’ allontanamento , senza autorizzazione , dal luogo degli arresti domiciliari può essere legittimamente desunto dalla mancata risposta al suono del citofono , attivato dalla polizia giudiziaria, nel corso di un controllo notturno, per un lasso temporale non irrilevante, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l’attenzione .

Presidente Costanzo – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 24 luglio 2020, che condannava A.G. per il reato di evasione commesso il Omissis . 2. Avverso la sentenza ricorre per Cassazione A., a mezzo dell'avvocato Maietta Marco, deducendo i seguenti motivi 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla corretta e completa valutazione delle prove in ordine alla sussistenza del reato di evasione e alla mancata risposta alio squillo del campanello di casa. La Corte territoriale ha sostenuto che la assunzione da parte dell'imputato di tranquillanti non era provata in realtà è stata depositata in atti l'intera cartella clinica dell'imputato, che attesta le gravissime patologie che hanno indotto il Tribunale di Sorveglianza di Roma a dichiarare A. incompatibile con il regime carcerario nel maggio 2016 per gravi motivi di salute, tra le quali risulta la prescrizione medica, in data di molto precedente a quella dei fatti di questo procedimento, di assunzione di potente terapia tranquillante. Tale circostanza è stata confermata dalla moglie A.R. nel corso della propria testimonianza. 2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'istanza di differimento dell'udienza per motivi di salute dell'imputato. La Corte ha omesso di motivare in ordine alla richiesta di rinvio della trattazione dell'udienza dell'11 ottobre 2022, formulata dal difensore per motivi di salute dell'imputato. Da ciò è conseguita una grave lesione del diritto di difesa dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I giudici di merito evidenziano che il reato risulta provato sulla base delle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria, il quale il Omissis si era recato a casa dell'imputato intorno alle ore 20.30 e, per ben dieci minuti, aveva suonato il campanello senza ricevere risposta alcuna. L'operante escludeva, poi, nel modo più assoluto, che non aveva incontrato alcun vicino di casa che lo aiutasse nella ricerca. Alla luce delle dichiarazioni del teste, che non aveva alcun motivo per mentire, con motivazione congrua e immune da vizi logici, sono state correttamente ritenute non nelle dichiarazioni della vicina di casa e amica, che, in dibattimento, ha riferito di avere incontrato l'operante, di avere in sua presenza contattato telefonicamente la moglie dell'imputato, che si trovava a casa del figlio, la quale lo invitava ad attendere il suo arrivo, così da potere entrare a casa insieme e verificare la presenza in casa di A 2.1. Inoltre, è pacifico, anche alla luce della documentazione medica prodotta, che A. assumesse tranquillanti, ma tale circostanza è stata ritenuta dai giudici di merito, con motivazione ineccepibile, inidonea a renderlo insensibile a ogni richiamo sonoro, anche in considerazione del fatto che il controllo fu effettuato alle ore 20.30. Il Collegio di appello si è così conformato alla giurisprudenza conforme di questa Corte, che ha più volte ribadito che in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla polizia giudiziaria, nel corso di un controllo notturno per un lasso temporale non irrilevante, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile, posto che, pur essendo vero che la Corte di appello non ha valutato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, tale vizio non risulta decisivo. L'impedimento non era, infatti, idoneamente documentato, posto che nel certificato medicato si attestava unicamente che, il giorno prima dell'udienza, A. aveva 39 di febbre, e non anche la sua assoluta impossibilità di presenziare. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186 , e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.