Il ritardo della partenza del volo fa perdere al turista la coincidenza per il rientro: risarcito

Quantificato in 600 euro il ristoro economico per un cittadino italiano che ha sopportato non poche vicissitudini, nel gennaio del 2015, per rientrare a Roma dopo avere soggiornato alle Maldive.

Risarcimento confermato per il passeggero che, a causa del ritardo nella partenza del volo, perde la coincidenza ed è costretto non solo ad allungare i tempi ma anche a fare una tappa in più per completare il rientro a casa. Inequivocabile la ricostruzione delle vicissitudini sopportate nel gennaio del 2015 da un cittadino italiano per rientrare a Roma dopo avere soggiornato alle Maldive. Nello specifico, il viaggio di ritorno – da Malé, capitale delle Maldive, a Mosca – subì, alla partenza, un ritardo di quarantacinque minuti rispetto all’orario previsto e per questo il cittadino italiano spiega di non aver potuto essere conseguentemente imbarcato sul successivo prenotato volo Mosca-Roma , venendo spostato su un volo del giorno successivo ma sulla tratta Mosca-Bologna anziché su un volo per Roma . Per i giudici di merito è evidente il danno subito dal cittadino italiano, che perciò si vede riconosciuto, sia in primo che in secondo grado, un risarcimento di 600 euro. A pagare dovrà essere, ovviamente, la compagnia aerea, colpevole per i disservizi costituiti dal ritardo e dalla conseguente perdita della coincidenza aerea . Inutile il ricorso proposto in Cassazione dalla compagnia aerea, che vede confermata in via definitiva la propria responsabilità per il disagio subito dal passeggero . In premessa, comunque, i Magistrati precisano che la vicenda in esame rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, che prevede espressamente l’obbligazione del vettore per l’ipotesi di ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci . Difatti, tra gli obblighi sanciti a carico del vettore rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio , con il logico corollario, nella vicenda in esame, che in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia aerea, il ritardo nella tratta Malé-Mosca integra un’ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea all’onere del risarcimento dei conseguenti danni . Per quanto concerne i danni risarcibili , vanno considerati, precisano i Magistrati, anche i danni non patrimoniali . Ciò alla luce del principio secondo cui, in tema di trasporto aereo internazionale, è risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nello stress, nell’ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione, lesione che va intesa come limitazione alla libertà di movimento del viaggiatore. Analizzando la vicenda oggetto del processo, i Magistrati osservano che a fronte dell’allegazione, da parte del passeggero della fonte del proprio diritto e dell’ inadempimento del vettore , nonché dei danni lamentati, la compagnia aerea non ha fornito la prova dell’estinzione ovvero del fatto modificativo o impeditivo dell’obbligazione né che l’inadempimento sia stato cagionato da altra causa a sé non imputabile . Corretta, infine, anche l’individuazione, compiuta in Appello, dei danni risarcibili quali conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento attribuibile alla compagnia aerea, ossia l’essere giunto, il passeggero, a Mosca con quarantacinque minuti di ritardo l’aver perso la coincidenza per Roma l’aver dovuto alloggiare in albergo a Mosca per una notte l’essere stato poi imbarcato non su un volo per Roma, come da previsioni contrattuali, bensì su un volo per Bologna . Evidente, osservano i Magistrati di Cassazione, il danno non patrimoniale risarcibile subito dal viaggiatore a fronte non di meri disagi o fastidi ma di una vera e propria limitazione della disponibilità del proprio tempo, della libertà di movimento e di circolazione .

Presidente Scarano – Relatore Moscarini Rilevato che M.E. convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Pisa la compagnia aerea omissis lamentando di avere il viaggio di ritorno da […] … – […] in data omissis subito un ritardo alla partenza di 45 minuti rispetto all'orario previsto di non aver potuto essere conseguentemente imbarcato sul successivo prenotato volo […]-[…], venendo riprotetto su volo del giorno successivo […]-[…], anziché su un volo per […]. Domandò il risarcimento dei conseguentemente subiti danni. Nella resistenza della compagnia aerea, il Giudice di Pace di Pisa condannò quest'ultima a rispondere dei disservizi costituiti dal ritardo e della conseguente perdita della coincidenza aerea, condannandola al pagamento della somma di Euro 600. Con sentenza del 18/6/2019 il Tribunale di Pisa ha successivamente rigettato il gravame interposto dalla compagnia aerea. Avverso la sentenza del giudice dell'appello la omissis popone ora ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il M. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all' art. 380 bis, 1 co. c.p.c. Considerato che Con il primo motivo -violazione ex art. 360 c.p.c. , n. 3 dell' art. 2002 c.c. in relazione agli artt. 1678, 1681, 1341 c.c. -la ricorrente lamenta che il giudice non ha considerato le Condizioni generali di contratto a norma delle quali, lungi dall'essere dedotta una specifica obbligazione del vettore al rispetto degli orari di volo, si prevede che Il vettore farà tutto il possibile per portare a termine il trasporto del passeggero e dei suoi bagagli in tempi ragionevoli. Le tempistiche indicate negli orari e altri documenti non sono garantite e non fanno parte del presente documento . Con il secondo motivo -violazione ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3. sub specie art. 3 del Regolamento CE 261/04 e art. 1218, 1223 e 2697 c.c. in relazione all'applicabilità dell'art. 7 dello stesso regolamento ad una fattispecie esclusa. Violazione dell'art. 12 preleggi lamenta che erroneamente il giudice del merito ha ritenuto di poter nel caso applicare quanto previsto dal Regolamento CE in assenza dei relativi presupposti, trattandosi di volo in partenza da Paese non comunitario e con destinazione un Paese dell'UE operato da compagnia aerea non comunitarie, al quale si applicano le tutele assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto il giudice avrebbe dovuto, pertanto, applicare quanto previsto dalla Convenzione di Varsavia e non anche il Regolamento CE. Lamenta l'erroneità dell'operata liquidazione danno patrimoniale, stante la mancanza di qualsivoglia allegazione al riguardo. Con il terzo motivo -violazione ex art. 360 c.p.c. , n. 3 sub specie art. 2059 1223 1226 e 2697 c.c. lamenta che il giudice del merito ha violato sia l' art. 1223 c.c. , essendo la liquidazione degli importi estranea al danno emergente e/o al lucro cessante, sia l' art. 2059 c.c. , avendo disposto il risarcimento del danno non patrimoniale in assenza di lesione di diritti fondamentali, sia l' art. 1126 c.c. e 113 comma 2 c.p.c. concernenti l'utilizzo del criterio equitativo, in assenza della prova del danno Con il quarto motivo -nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c. , n. 4 in relazione all' art. 132 c.p.c. lamenta motivazione apparente in ordine all'operata liquidazione del danno. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. La fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, che prevede espressamente l'obbligazione del vettore per l'ipotesi di ritardo come riferito dalla stessa ricorrente là dove richiama l'art. 19 secondo cui Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci dalle richiamate disposizioni si ricava, pertanto, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, che tra gli obblighi sanciti a carico del vettore rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario che, in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia, il ritardo nella tratta […] [ ] integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea al risarcimento dei danni conseguenti vertendosi in un caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato è onerato solo della prova della fonte del proprio diritto e deve limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento mentre è il debitore ad essere onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001 . Cfr. altresì, con riferimento alla Convenzione di Montreal, Cass., 23/1/2018, n. 1584 , ove si è affermato, in relazione all'onere probatorio proprio della responsabilità del vettore aereo, che in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione inadempimento o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto inesatto adempimento , deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall' art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004 quanto all'area dei danni risarcibili questa Corte ha chiarito Cass., 3., n. 9474 del 9/4/2021 che, al di fuori delle ipotesi di applicabilità diretta dei criteri di compensazione fissati dalla disciplina comunitaria, si applicano i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c. sicché il debitore inadempiente risponde solo dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento sempre quanto all'area dei danni risarcibili questa Corte ha chiarito che sono risarcibili anche i danni non patrimoniali. In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardata consegna del bagaglio, è risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nello stress, nell'ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione che ha rilievo costituzionale ex art. 16 Cost. , la quale va intesa come limitazione alla libertà di movimento derivante dall'indisponibilità dei propri oggetti personali durante una parte del soggiorno all'estero v. Cass., 6 3 , n. 4723 del 15/2/2023 orbene, nell'impugnata sentenza il giudice dell'appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi la sentenza è anzitutto conforme ai principi relativi al riparto dell'onere della prova circa l'an della responsabilità a fronte dell'allegazione da parte del danneggiato della fonte del proprio diritto e dell'inadempimento del vettore, nonché dei danni lamentati, il debitore non ha fornito la prova dell'estinzione ovvero del fatto modificativo o impeditivo dell'obbligazione nè che l'inadempimento sia stato cagionato da altra causa a sé non imputabile in secondo luogo la sentenza è conforme ai principi di questa Corte in ordine alla individuazione dei danni risarcibili quali conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento l'essere giunto a [ ] con 45 minuti di ritardo l'aver perso la coincidenza per [ ] l'aver dovuto alloggiare nel [ ] per una notte l'essere stato poi riprotetto non su un volo per [ ] -come da previsioni contrattuali bensì su un volo per [ ] correttamente è stata ravvisata la sussistenza del danno non patrimoniale risarcibile, non trattandosi nella specie di meri disagi o fastidi ma di una vera e propria limitazione della disponibilità del proprio tempo, della libertà di movimento e di circolazione cfr. Cass., 15/2/2023, n. 4723 la sentenza è infine conforme ai richiamati principi in ordine alla quantificazione del danno trattandosi di passeggero di un volo in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell'UE operato da compagnie aeree non comunitarie la fattispecie non poteva essere sussunta in modo diretto sotto la disciplina di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004 nell'impugnata sentenza il giudice dell'appello non opera alcuna sussunzione del caso sotto la disciplina di cui al richiamato Regolamento comunitario, risultando il riferimento alla relativa disciplina da tale giudice operato quale mero parametro di riferimento, ai soli fini della quantificazione equitativa del danno risarcibile ne consegue, pertanto, che nel caso in esame i giudici del merito non si sono limitati ad applicare il criterio di compensazione previsto dalla disciplina comunitaria ma, individuato il fondamento del diritto risarcitorio per il danno da ritardo nella richiamata Convenzione internazionale, hanno preso in considerazione i criteri fissati dalla disciplina Europea ai soli fini della quantificazione del danno questa liquidazione è, peraltro, correttamente motivata sicché la sentenza si sottrae anche al preteso vizio di motivazione apparente, lamentato con il quarto motivo di ricorso conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 800 di cui Euro 600 per compensi ed Euro 200 per esborsi , oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.