Greco (CNF): la separazione delle carriere dei magistrati non è più rinviabile

Il Presidente del CNF Francesco Greco, in commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, sottolinea come il principio fondamentale del giusto processo debba passare attraverso la separazione in due ordini differenti.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, si esprime sulle proposte di legge circa la separazione delle carriere dei magistrati definendo indifferibile il momento della separazione in due ordini differenti, tra magistratura giudicante e magistratura requirente . Questo l’incipit del suo intervento Riteniamo che sia indifferibile il momento della separazione delle carriere dei magistrati […]. Se si vuole tendere a dare attuazione al principio che il nostro Parlamento ha introdotto nell’art. 111 del giusto processo, separare le due funzioni è indispensabile . Il Presidente Greco utilizza poi una metafora calcistica per ben esemplificare il principio fondamentale del giusto processo È come se l’arbitro di una partita di calcio appartenesse a una delle due squadre, se facesse le giovanili con i calciatori di una delle due squadre, perché i magistrati studiano per il concorso di magistratura insieme e non c’è distinzione tra pubblici ministeri e giudici, è come se l’arbitro di una partita di calcio si allenasse durante la settimana con una delle due squadre perché i corsi di formazione, che vengono indetti dalla scuola superiore della magistratura, non distinguono tra magistrati giudicanti e requirenti , sono corsi che vengono organizzati per tutti i magistrati […]Questo perché sappiamo che pubblici ministeri e magistrati hanno rapporti di colleganza per cui si frequentano anche al di là delle aule di giustizia. Questo certamente tende ad un processo che non può perseguire quel principio del giusto processo che invece è fondamentale . Il Presidente Greco ricorda poi come abbia già in previe occasioni sottolineato la circostanza che nel processo italiano vi siano due colleghi e un estraneo, i primi rappresentati dal giudice e dal pubblico ministero, il secondo dal difensore . A tale riguardo successivamente così si è espresso Il giusto processo deve passare attraverso la differente appartenenza a tre ordini diversi […]. Le parti del processo non sono né l’avvocato né il pubblico ministero, ma sono l’imputato e la parte che ha subito, che è stata danneggiata dal processo. La parte lesa deve sentirsi adeguatamente garantita . video