Lecito tenere a casa 47 grammi di marijuana

Cade definitivamente l’accusa a carico di un uomo, finito sotto processo alla luce dell’esito della perquisizione effettuata nella sua abitazione dalle forze dell’ordine. Il mero dato ponderale della sostanza non è sufficiente, in assenza di altri elementi indicativi di un’attività di spaccio, a provare che la marijuana sia destinata alla cessione a terzi.

Legittimo tenere a casa 47 grammi di marijuana. Impossibile, alla luce del solo dato quantitativo, ipotizzare che la detenzione della sostanza stupefacente sia finalizzata all’attività criminosa dello spaccio . A finire sotto processo è un uomo. Decisivo il blitz effettuato nella sua casa dalle forze dell’ordine, blitz che ha portato al rinvenimento di ben 47 grammi di marijuana , pari a quasi centottanta dosi. Proprio quest’ultimo dato viene ritenuto sufficiente dai giudici di primo grado per condannare l’uomo per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. In particolare, l’uomo viene condannato a dieci mesi di reclusione e 1.400 euro di multa. In secondo grado, però, i giudici ritengono fragilissimo il castello accusatorio e così assolvono l’uomo poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato . A confermare la posizione dei giudici d’appello provvede la Cassazione, respingendo le obiezioni proposte dalla Procura. Dato di fatto incontestabile è l’esito della perquisizione effettuata, sulla base di una informazione confidenziale, nella casa dell’uomo ora sotto processo. In sintesi, le forze dell’ordine hanno rinvenuto, all’interno di un contenitore da tabacco, 45 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed altri 2 grammi della medesima sostanza all’interno di un taschino in una borsa . Inoltre, si è accertato che dallo stupefacente scoperto nella casa si potevano ricavare centosettantasette dosi . I giudici di secondo grado non hanno ritenuto raggiunta la piena prova della destinazione a terzi del quantitativo di marijuana , ravvisando invece un’ipotesi di detenzione di droga per uso personale . I Giudici di Cassazione ribadiscono che in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga viene effettuata, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto . E in questa prospettiva il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l’eventuale superamento dei limiti indicati dalla norma non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendosi valutare globalmente, anche sulla base di ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili , le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione . Di conseguenza, i Magistrati di Cassazione ritengono corretta la decisione presa dai giudici di secondo grado, i quali, alla luce di precisi dati fattuali, hanno ritenuto il mero dato ponderale della sostanza rinvenuta nella casa dell’uomo non sufficiente, in assenza di altri elementi indicativi di un’attività di spaccio , a provare che la marijuana fosse destinata alla cessione a terzi .

Presidente Piccialli Relatore Cirese Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.