Condannato per rapina per aver tentato di rubare una bici afferrando il cestino

Respinta la tesi difensiva, secondo cui l’uomo sotto processo ha afferrato la bicicletta per il cestino e l’ha tirata per terra, ma non ha commesso violenza sulla persona ma bensì sulla cosa.

Legittimo parlare di rapina - e non di mero furto - a fronte della condotta tenuta da un uomo che ha afferrato il cestino di una bicicletta in corsa e lo ha fatto chiaramente per far cadere la persona in sella alla bici, così da potere poi prendere e portare via il velocipede. Ricostruito l’episodio oggetto del processo, verificatosi in provincia di Bologna, i giudici di merito ritengono corretta la condanna dell’uomo sotto processo poiché colpevole di rapina aggravata dal ricorso alla violenza . Nello specifico, si è appurato che l'azione compiuta dall’uomo, ossia prendere il cestino della bicicletta per far cadere il mezzo, è stata posta in essere per vincere la resistenza della persona in sella al velocipede. Per la difesa, però, la lettura, fornita in Appello, della vicenda non è solida, soprattutto perché la persona offesa ha riferito di essere caduta dalla bicicletta non perché tirato per la maglia dall’uomo sotto processo ma perché quest'ultimo ha afferrato la bicicletta per il cestino e l’ha tirata per terra e, pertanto, sempre secondo la difesa, non vi è stata violenza sulla persona, ma sulla cosa, e il reato avrebbe dovuto essere derubricato in quello di furto aggravato dalla violenza sulle cose . A queste obiezioni i giudici di Cassazione ribattono in modo netto, osservando che nell’episodio oggetto del processo la violenza necessariamente si è estesa alla persona , in quanto l'azione di prendere il cestino della bicicletta per far cadere la persona offesa è stata posta in essere per vincere la resistenza di quest’ultima . Per maggiore chiarezza, poi, i magistrati ribadiscono che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione .

Presidente Imperiali – Relatore Coscioni Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 novembre 2022, confermava la condanna di M.R. per i reati di rapina aggravata e tentata estorsione e la condanna di L.R. per rapina aggravata, assolvendolo dal reato di tentata estorsione per non aver commesso il fatto. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di M. , lamentando che il fatto storico ricostruito nella sentenza di primo grado era diverso rispetto a quello descritto in tesi di accusa, in quanto la persona offesa F. aveva riferito di essere caduto dalla bicicletta non perché tirato per la maglia da M. , ma perché quest'ultimo aveva afferrato la biciletta per il cestino e la aveva tirata per terra pertanto, non vi era stata violenza sulla persona, ma sulla cosa, e il reato avrebbe dovuto essere derubricato in quello di furto aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di L.R. 2.1 Con un primo motivo di ricorso, il difensore lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza della contestata aggravante di cui all' art. 112 n. 4 c.p. , posto che la pronuncia impugnata non aveva messo in luce alcun elemento da cui potesse evincersi che l'imputato conoscesse effettivamente la minore età dei coimputati minorenni o la ignorasse per colpa inoltre, dei tre minorenni, il più giovane sarebbe diventato maggiorenne appena sei mesi dopo il giorno in cui i h fatti erano avvenuti, per cui l'imputato ben avrebbe potuto ritenerli a tutti gli effetti propri coetanei. 2.2 Con un secondo motivo di ricorso, il difensore eccepisce la mancanza di motivazione sul motivo di appello relativo alla tentata estorsione, da cui l'imputato avrebbe dovuto essere assolto non per non aver commesso il fatto, ma perché il fatto non sussiste, in quanto la condotta descritta consisteva in un unicum con quella della rapina di cui al capo a . 2.3 II difensore presentava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso. Considerato in diritto 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 II ricorso proposto nell'interesse di M. non considera che la violenza necessariamente si è estesa alla persona, in quanto l'azione di prendere il cestino della bicicletta per far cadere la persona offesa è stata posta in essere per vincere la resistenza di questa peraltro, si deve ribadire che in tema di rapina, ricorre tale delitto quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione vedi Sez.2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 . Tale è il caso in esame, in cui l'azione posta in essere da M. e dai coimputati di circondare la persona offesa F. e di farlo cadere dalla bicicletta era tesa vincerne la resistenza e si estesa alla persona, tanto che F. è caduto dalla bicicletta il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di L. deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, lo stesso non è stato proposto in appello ne consegue che sul punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368 Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 . Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 2.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che integra il delitto di tentata estorsione la condotta dell'autore di una rapina che richieda alla persona offesa il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per la restituzione di quanto illecitamente sottrattole, in quanto colui che sia stato privato illecitamente di un bene conserva il diritto alla restituzione, sicché la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sé, minaccia rilevante ai sensi dell' art. 629 c.p. Sez.2, 25213 del 11/04/2019, Parigino, Rv. 276572 . 2. Ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e ggli altri dati identificativi a norma dell 'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 200 3 in quanto imposto dalla legge.