Errata la data di confezionamento del prodotto: legittima la condanna dell’imprenditore

Sanzionato il titolare di una società ittica. Fatale il rinvenimento di retine contenenti frutti di mare e caratterizzate da date di confezionamento non veritiere. Irrilevante l’assenza della documentazione attestante una spedizione programmata ad un cliente.

Errata la data di produzione che caratterizza la retina contenente frutti di mare. Legittimo parlare di tentata frode in commercio . Irrilevante il mancato rinvenimento della documentazione attestante una programmata spedizione ad un determinato cliente. Scenario della vicenda è la provincia di Bologna. A dare il via al fronte giudiziario è il blitz compiuto dalle forze dell’ordine nello stabilimento di una società ittica il controllo porta al rinvenimento di retine contenenti frutti di mare e caratterizzate da date di confezionamento non veritiere. Il quadro è chiarissimo, secondo i giudici di merito, i quali sanciscono la condanna del titolare della società ittica, obbligato a pagare 600 euro di multa per il delitto di tentata frode in commercio , ossia per aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a contraffare la data di confezionamento di frutti di mare altamente deperibili . Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende l’imprenditore prova a ridimensionare le accuse, e lo fa richiamando, innanzitutto, il verbale di sequestro in cui si dà atto della presenza di centosessanta retine strappate, recanti la data del giorno successivo, collocate in un sacco di plastica utilizzato per rifiuti e spiegando che quelle retine non erano destinate ad uscire dall'azienda . Allo stesso tempo, il legale contesta l'elemento soggettivo doloso attribuito all’imprenditore e sottolinea che la macchina punzonatrice per l'apposizione della data di confezionamento era inceppata al momento del controllo e ciò confermava come problematiche nella fase della etichettatura, essendo gli operai incorsi un mero errore colposo nell’indicazione di una data di produzione diversa . A fronte delle obiezioni difensive, però, i Magistrati di Cassazione ritengono corretta e fanno propria la valutazione compiuta dai giudici d’Appello. In sostanza, è stata giustamente disattesa la tesi difensiva dell' errore colposo nella stampa delle etichette recanti la data di produzione mentre è stato invece ritenuto provato il doloso confezionamento dei frutti di mare in retine recanti la data del giorno successivo a quello della lavorazione nel corso della quale avvenne l’inatteso controllo . Anzi, proprio l’improvvisa ispezione effettuata indusse l’imprenditore - presente all'arrivo dei militari dei NAS - ad impartire ai dipendenti l'ordine di distruggere ben centosessanta retine di confezionamento recanti la data del giorno successivo, senza riuscire tuttavia ad impedire il rinvenimento di altre seicentoquindici retine, recanti la medesima data e confezionate ciascuna con un chilogrammo di mitili e occultate, sotto ad altre retine recanti data di confezionamento di due giorni precedente, in un bancale già imballato, confezionato e pronto per la spedizione e conservato nella cella dei prodotti finiti. A fronte di tale quadro, non è illogico ritenere sospetto - e, comunque, irrilevante - l' inceppamento della macchina di stampa riscontrato in concomitanza con l'improvvisa ispezione , aggiungono i Giudici. Per chiudere il cerchio, infine, e sottolineare la rilevanza penale dei fatti, i Magistrati definiscono irrilevante il mancato rinvenimento di documentazione attestante la già programmata spedizione, ad un determinato cliente, del bancale rinvenuto nella cella dei prodotti finiti . Difatti, mentre la fattispecie consumata di frode nell'esercizio del commercio è integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita , essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite , concludono i Magistrati.

Presidente Ramacci – Relatore Reynaud Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 giugno 2022, la Corte di appello di Bologna, rigettando il gravame proposto da L.M. ne ha confermato la condanna alla pena di 600 Euro di multa per il delitto di tentata frode in commercio, per aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a contraffare la data di confezionamento di frutti di mare altamente deperibili. 2. Avverso tale sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con due motivi, il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo, rispettivamente, all'aver la Corte territoriale - dedotto la prova del reato dal verbale di sequestro in cui si dava atto della presenza di 160 retine strappate, recanti la data del giorno successivo, collocate in un sacco di plastica utilizzato per rifiuti, essendo evidente che quelle retine non erano destinate ad uscire dall'azienda, mentre i mitili rinvenuti nella cella frigorifera non si trovavano sulla linea di confezionamento, nè è stato trovato alcun documento di trasporto - ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso trascurando, oltre a quanto già dedotto con il primo motivo, che la macchina punzonatrice per l'apposizione della data di confezionamento era inceppata al momento del controllo, ciò che confermava come vi fossero quel giorno problematiche nella fase della etichettatura, essendo gli operai incorsi un mero errore colposo nell'indicazione di una data di produzione diversa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite, essendosi il ricorrente limitato a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto operate nel medesimo senso dai giudici dei due gradi di merito con doppia decisione conforme. 2. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 , Sammarco, Rv. 255568 . In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 , Arnone e aa., Rv. 243838 , sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Lavorato, Rv. 259425 . Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482 Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006 , De Vita, Rv. 235507 , così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017 , D'Ippedico e a., Rv. 271623 Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 , Tosto, Rv. 250362 . 3. Ciò premesso in diritto, osserva il Collegio che, con motivazione non manifestamente illogica ed in questa sede non altrimenti scrutinabile, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui è stata disattesa la tesi difensiva dell'errore colposo nella stampa delle etichette recanti la data di produzione ed è stato invece ritenuto provato il doloso confezionamento dei frutti di mare in retine recanti la data del giorno successivo a quello della lavorazione nel corso della quale avvenne l'inatteso controllo. Secondo i giudici di merito, proprio l'improvvisa ispezione effettuata in data 19 dicembre 2015 indusse l'imputato - presente all'arrivo dei militari dei NAS - ad impartire ai dipendenti l'ordine di distruggere ben 160 retine di confezionamento recanti la data del giorno successivo, senza riuscire tuttavia ad impedire il rinvenimento di altre 615 retine, recanti la medesima data del 20 dicembre e confezionate ciascuna con un 1 Kg. di mitili, occultate sotto ad altre recanti data di confezionamento di due giorni precedente in un bancale già imballato, confezionato e pronto per la spedizione, conservato nella cella dei prodotti finiti . Alla luce di tale accertamento, non è illogico ritenere sospetto - e, comunque, irrilevante l'inceppamento della macchina di stampa riscontrato in concomitanza con l'improvvisa ispezione. Al di là di questo rilievo, non v'è peraltro dubbio sulla correttezza della ritenuta rilevanza penale del fatto anche se non fu rinvenuta documentazione attestante la già programmata spedizione ad un determinato cliente del bancale rinvenuto nella cella dei prodotti finiti. Questa Corte, infatti, ha già affermato che mentre la fattispecie consumata di frode nell'esercizio del commercio è integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014 , Tebai, Rv. 260915 . 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell' art. 616 c.p.p. , oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.