La Corte d’Appello di Catania, con nota prot. numero 11402 del 18 luglio 2023, nel trasmettere il quesito ricevuto dal Dirigente del Tribunale catanese, prot. 989/I del 9 marzo 2023, ha richiesto al Ministero della Giustizia chiarimenti in merito «all’ambito applicativo e alle modalità operative dell’articolo 64-ter disp. att. c.p.p. introdotto dal d.lgs. numero 150/2022».
In particolare, l'ufficio reputa necessario, per lo svolgimento dell'attività delle cancellerie, che venga affermato se i provvedimenti che costituiscono titolo per ottenere le annotazioni previste dall'articolo 64-ter disp. att. c.p.p., costituiscano, o meno, un numerus clausus venga individuato il soggetto legittimato a verificare la sussistenza dei presupposti per procedere alle annotazioni previste dalla predetta norma. Per rispondere a tali quesiti, Via Arenula sottolinea che «la cancelleria è tenuta a procedere alle annotazioni di cui all'articolo 64-ter disp. att. c.p.p., su richiesta dell'interessato, esclusivamente per i titoli espressamente indicati dalla norma, esulando dalla sua competenza ogni attività interpretativa riferibile a provvedimenti giurisdizionali ivi non contemplati, spettante, viceversa, all'Autorità Giudiziaria investita della relativa richiesta».