Specializzazioni forensi e corsi sotto la lente del TAR Lazio

Un avvocato, deducendo di aver frequentato un corso di specializzazione nel biennio 2017/2018 presso l’AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani , impugna dinanzi al TAR Lazio il d.m. n. 163/2020 e il Regolamento CNF n. 1/2022 nella parte in cui non gli consentivano di ottenere il riconoscimento diretto del titolo di specialista in diritto del lavoro, imponendogli di sostenere una nuova prova scritta e una prova orale.

Il ricorso si rivela infondato . Il TAR Lazio offre infatti una lettura della disciplina che consente di sciogliere tutti i dubbi di legittimità sollevati dal ricorrente. Dopo aver ripercorso il contesto normativo, la sentenza evidenzia che l' art. 2, comma 1, d.m. n. 163/2020 ha esteso l'ambito applicativo della disciplina transitoria introdotta dal d.m. n. 144/2015 anche ai corsi organizzati dopo la sua entrata in vigore. La norma impone, quindi, di sostenere una prova valutativa solamente a coloro che abbiano seguito un corso di alta formazione, organizzato da uno degli enti ivi indicati, i che si sia tenuto prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 163/2020 e ii che, pur non avendo tutti i requisiti richiesti dall' art. 7, d.m. n. 144/2015 , avesse almeno le caratteristiche minime elencate dal comma 12 del medesimo art. 7. Ai corsi di formazione, invece, che per ipotesi avevano tutti i requisiti, e non solo quelli minimi , previsti dal d.m. n. 144/2015 , non è applicabile la disciplina transitoria di cui all' art. 2, comma 1, d.m. n. 163/2020 . Per questi, quindi, non è richiesto il superamento di una nuova prova scritta e orale per conseguire il titolo citato . Dalla lettura proposta si deduce l'infondatezza della doglianza secondo cui l' art. 2, comma 1, d.m. n. 163/2020 sarebbe illegittimo per violazione dell' art. 9 l. n. 247/2012 , in quanto quest'ultimo avrebbe previsto solo due modalità per conseguire il titolo di specialista il superamento di un corso di formazione avente determinate caratteristiche o la comprovata esperienza nel settore di riferimento . Secondo il Collegio, infatti, la norma regolamentare non ha affatto introdotto una terza via per conseguire in via ordinaria il titolo di avvocato specialista. Questa norma ha semplicemente introdotto una previsione transitoria di favore applicabile a coloro che hanno seguito un corso non avente tutte le caratteristiche richieste dalla legge per il conseguimento del predetto titolo. Non si profila, quindi, alcun contrasto tra la norma di legge e la norma regolamentare, perché quest'ultima disciplina una fattispecie diversa, e peraltro transitoria, non coperta dalla previsione primaria . Ancora, l'art. 2 citato non si riferisce genericamente e indistintamente a tutti i corsi di diritto del lavoro e previdenza sociale tenutisi prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 163/2020, ma solamente a quelli che abbiano i requisiti minimi di cui al d.m. n. 144/2015 . La prova valutativa sarà, pertanto, necessaria solo per i partecipanti a questi corsi , e non, invece, per chi ha seguito un corso di formazione di diritto del lavoro e previdenza sociale che abbia tutti i requisiti di cui al d.m. n. 144/2015 sempre che questi corsi possano essere stati effettivamente organizzati . L'art. 2, comma 1, in analisi, quindi, si pone in perfetta coerenza con la disciplina introdotta dagli artt. 6 e 7 d.m. n. 144/2015 . La norma non appare viziata da eccesso di potere per irragionevolezza o illogicità, in quanto non equipara affatto corsi aventi caratteristiche differenti, imponendo a tutti i relativi partecipanti l'onere di sottoporsi ad una nuova prova valutativa. Né può, all'evidenza, ravvisarsi alcuna disparità di trattamento tra la situazione di i coloro che hanno seguito un corso di diritto del lavoro e previdenza sociale organizzato dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 144/2015 , ma prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 163/2020, e ii coloro che, invece, hanno frequentano un corso organizzato dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 163/2020. Rispetto ai primi, infatti, occorrerà valutare in concreto se siano state rispettate tutte le caratteristiche previste da tutti i commi dell' art. 7 d.m. n. 144/2015 e non solo quelle minime . In caso di verifica positiva, ad essi sarà applicata una disciplina analoga a quella prevista per coloro che hanno seguito un corso, organizzato dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 163/2020, che abbia tutte le caratteristiche prescritte .

Presidente Amodio Estensore Ugo Fatto 1. La legge n. 247 del 31 dicembre 2012 ha dettato la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, prevedendo - inter alia - la possibilità per gli avvocati di conseguire il titolo di specialista secondo due diverse modalità cfr. art. 9 a attraverso la frequenza e il superamento, con esito positivo, di un percorso formativo almeno biennale, avente le caratteristiche stabilite dalla legge e specificate da un regolamento adottato dal Ministro della Giustizia b oppure per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione. 2. In data 12 agosto 2015, il Ministro della Giustizia ha adottato il decreto ministeriale n. 144/2015 , contenente il Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31dicembre 2012, n. 247 . Tale decreto ministeriale ha individuato per quanto rileva nel presente giudizio i plurimi requisiti organizzativi e scientifici che i corsi formativi sopra citati devono avere per consentire ai relativi partecipanti di conseguire il titolo di avvocato specialista art. 7, D.M. n. 144/2015 . Il decreto ministeriale ha previsto anche una disciplina transitoria applicabile a tutti coloro che hanno seguito un corso di formazione prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto. L' art. 14 del D.M. n. 144/2015 prevede, al riguardo, che L'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all' articolo 35, comma 1, lettera s , della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale . 3. Il predetto decreto ministeriale è stato parzialmente annullato dalle pronunce del T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 14 aprile 2016, nn. 4424 , 4426 , 4427 e 4428 e dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 novembre 2017 , n. 5575. Il Ministro della Giustizia ha, così, adottato, in data 1 ottobre 2020, un nuovo decreto ministeriale n. 163 , contenente il Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 , al fine di integrare la disciplina del precedente D.M. n. 144/2015 annullata in via giudiziale. Il nuovo decreto ministeriale n. 163/2020 prevede anch'esso per quanto rileva ai fini del presente giudizio una disciplina transitoria in parte analoga a quella sopra richiamata, in forza della quale La disposizione di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 , si applica anche a coloro che hanno conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal medesimo articolo 14, comma 1 art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 . 4. In data 18 novembre 2022, il Consiglio Nazionale Forense ha adottato il Regolamento recante le modalità di composizione e funzionamento della Commissione di cui all' art. 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nonché le modalità di organizzazione e valutazione delle prove scritta e orale Regolamento n. 1/2022 , con il quale è stata disciplinata la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione deputata a organizzare e valutare le prove scritte e orali, sostenute da coloro che hanno chiesto il conseguimento del titolo di specialista ai sensi della disciplina transitoria stabilita dall' art. 14 del D.M. n. 144/2015 . 5. L'Avv. M. G. P. ha impugnato, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la disposizione di cui all' art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 e, con motivi aggiunti, il Regolamento del C.N.F. n. 1/2022. Il ricorrente ha, in particolare, censurato la citata disciplina normativa, nella parte in cui in tesi non gli consente di ottenere il riconoscimento diretto del titolo di specialista in diritto del lavoro e della previdenza sociale, ma gli impone di sostenere una nuova prova scritta e una prova orale, ai sensi dell' art. 14 del D.M. n. 144/2015 , richiamato dall' art. 2, comma 1, del D.M. n. 163/2020 , al fine di conseguire il predetto titolo. 5.1. Più in dettaglio, il ricorrente ha evidenziato in punto di fatto i di aver frequentato e superato un corso di specializzazione, tenutosi nel biennio 2017/2018, organizzato dall'AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani ii che il predetto corso rispondeva a tutti i criteri e requisiti prescritti dall' art. 7, D.M. n. 144/2015 , in quanto a era stato organizzato da un'associazione riconosciuta come maggiormente rappresentativa nel settore di specializzazione, in forza di un'apposita convenzione stipulata, in data 2 febbraio 2017, dall'AGI con la Scuola Superiore dell'Avvocatura e la Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, nonché in collaborazione con i Dipartimenti delle Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Milano Bicocca, Firenze e Reggio Calabria, b erano stati seguiti i programmi elaborati ai sensi dei commi 1 e 2 dell' art. 7, D.M. n. 144/2015 , c erano state applicate tutte le prescrizioni in punto insegnamento, di prove valutative e di composizione della Commissione esaminatrice iii che, di conseguenza, il corso di specializzazione da lui seguito aveva tutti i requisiti che la Legge n. 247/2012 e il D.M. n. 144/2015 prescrivono per i corsi abilitanti al conseguimento diretto del titolo di avvocato specialista iv che, tuttavia, al suo corso si applica la disciplina transitoria stabilita dall' art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 , in quanto è stato organizzato prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto conseguentemente, il ricorrente è tenuto a sostenere un'ulteriore prova scritta e una orale al fine di ottenere il titolo di avvocato specialista. 5.2. Il ricorso principale è affidato a un unico, articolato motivo, nel quale viene dedotta l'illegittimità dell' art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 sotto tre profili a per violazione e falsa applicazione dell' art. 9, Legge n. 247 del 2012 , in quanto questa norma di legge non prevedrebbe la necessità, per coloro che hanno superato un corso di specializzazione, di sostenere ulteriori prove scritte e orali per conseguire il titolo di avvocato specialista b per violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7, D.M. n. 144/2015 , in quanto l' art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 estende, in via generica e indistinta, a tutti i diplomati nel quinquennio antecedente la sua entrata in vigore la procedura valutativa di cui all' art. 14 del D.M. n. 144/2015 , senza considerare la possibilità che alcuni di essi, come appunto il ricorrente, hanno frequentato e superato dei corsi che i si sono tenuti dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 144/2015 e ii che sono conformi a tutti i criteri previsti dagli artt. 6 e 7, D.M. n. 144/2015 c per eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti, per manifesta irragionevolezza, per difetto di istruttoria, per violazione del principio generale dell'affidamento e per illegittima disparità di trattamento. 5.3. Con motivi aggiunti, è stato impugnato il Regolamento n. 1 del C.N.F. per illegittimità derivata, in quanto inficiato dai medesimi vizi che invalidano l' art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 . 6. Si è costituito in causa il Ministero della Giustizia. 7. Con ordinanza presidenziale n. 8421/2022 è stato chiesto al Ministero della Giustizia di depositare una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in giudizio. Adempimento eseguito dal Ministero. 8. All'udienza pubblica del 21 giugno 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. Diritto 9. Il ricorso è infondato nel merito, in quanto la disciplina normativa impugnata in giudizio, se correttamente interpretata nei termini di seguito esposti, va esente dalle censure svolte dal ricorrente. 9.1. Il Collegio può, quindi, prescindere dal valutare la sussistenza di eventuali profili preliminari d'inammissibilità del ricorso per l'assenza, in capo al ricorrente, i di una posizione giuridica differenziata nell'impugnazione di un atto regolamentare avente contenuto normativo, nonché ii di una lesione attuale e concreta di un suo interesse, non risultando agli atti che sia stato emesso e impugnato un provvedimento del Consiglio Nazionale Forense, che abbia negato al ricorrente di conseguire il titolo di specialista, in via automatica, per effetto del superamento del corso di perfezionamento di cui è causa cfr. art. 9, comma 5, Legge n. 247/2012 , art. 6, comma 1, D.M. n. 144/2015 . 10. In termini generali, il Collegio evidenzia che l' art. 9 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 , contenente la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ha introdotto la possibilità per gli avvocati di conseguire il titolo di specialista . Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, il conseguimento del titolo può avvenire secondo due percorsi differenti, uno dei quali è il superamento di determinati corsi formativi di durata almeno biennale. Il comma 3 dell'art. 9 prevede che tali corsi siano organizzati presso le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le quali il C.N.F. e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare apposite convenzioni per la disciplina degli stessi. Il medesimo comma prevede, inoltre, che il Ministro della Giustizia emani un regolamento, previo parere del C.N.F., che disciplini le modalità di svolgimento dei citati percorsi formativi. In esecuzione della predetta norma, il Ministro della Giustizia ha adottato il decreto ministeriale n. 144/2015 . L' art. 7 del D.M. n. 144/2015 indica, in modo specifico, quali sono i requisiti che devono avere i corsi di specializzazione per essere idonei a consentire l'acquisizione del titolo di avvocato specialista. In particolare 1 tali corsi devono essere organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all' articolo 2, comma 2, lettera c della legge 30 dicembre 2010, numero degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca comma 1, art. 7 2 prima dell'inizio dei corsi deve essere verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2 , ossia della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia che elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia commi 1 e 2, art. 7 3 ai fini dell'organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all' articolo 35, comma 1, lettera s , della legge 31 dicembre 2012, n. 247 comma 3, art. 7 4 le predette convenzioni prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore , nonché l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore commi 5 e 6, art. 7 5 I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione comma 8, art. 7 6 il corso deve avere le seguenti caratteristiche minime di base a durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore b composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente c didattica frontale non inferiore a 100 ore d obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta percento della durata del corso e previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato comma 12, art. 7 . Infine, l' art. 14 del D.M. n. 144/2015 , rubricato disposizione transitoria stabilisce che L'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all' articolo 35, comma 1, lettera s , della legge 31 dicembre 2012, numero , può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. All'organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense . Tale norma ha, così, introdotto una disciplina transitoria di favore , che è applicabile a tutti coloro che, nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del D.M. n. 144/2015 , abbiano frequentato e superato positivamente dei corsi di specializzazione, i quali, pur non rispondendo a tutti i requisiti previsti dal regolamento in quanto erano stati organizzati prima che tale D.M. venisse emanato , avessero, comunque, alcune caratteristiche di base indicate al comma 12 dell' art. 7 del D.M. n. 144 del 2015 , ossia avessero avuto a una durata almeno biennale e una didattica non inferiore a 200 ore e 100 ore di didattica frontale, b un corpo docente di composizione mista e adeguata qualificazione, c un obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta percento della durata del corso e d avessero previsto almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato. Coloro che hanno seguito tali corsi aventi queste caratteristiche minime , al fine di acquisire il titolo di avvocato specialista non sono necessariamente tenuti a seguire un nuovo corso di specializzazione, ma possono avvalersi dell'attestato di frequenza già conseguito e sottoporsi a una prova scritta e orale. 11. Il successivo D.M. n. 163/2020 impugnato in questo giudizio ha apportato alcune modifiche e integrazioni al sopra descritto D.M. n. 144 del 2015 , in punto di settori di specializzazione e di procedura per la valutazione dell'esperienza pregressa dell'avvocato, senza apportare, invece, modificazioni sostanziali ai requisiti e alle caratteristiche dei corsi di specializzazione di cui all' art. 7 del D.M. n. 144/2015 , rispetto al settore del diritto del lavoro e della previdenza sociale di cui si discute in questo giudizio. Il D.M. n. 163/2020 ha, inoltre, introdotto una disciplina transitoria, in forza della quale La disposizione di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 , si applica anche a coloro che hanno conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal medesimo articolo 14, comma 1 . 12. Quest'ultima è la disposizione normativa su cui si incentra l'impugnazione svolta in giudizio dal ricorrente. Egli ritiene che tale previsione imponga a tutti coloro che hanno seguito dei corsi di formazione di diritto del lavoro e previdenza sociale, prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 163/2020, di sottoporsi ad una nuova prova valutativa al fine di conseguire il titolo di specialista. E ciò anche nell'ipotesi in cui i corsi di formazione seguiti avessero tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 144/2015 . Secondo il ricorrente, quindi, l' art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 , così interpretato, violerebbe l' art. 9 della Legge n. 247/2012 e le previsioni di cui al D.M. n. 144/2015 . 13. Il Collegio non condivide l'interpretazione della norma in analisi suggerita dal ricorrente, sulla quale si fondano, poi, tutte le censure svolte nel ricorso. 13.1. Al riguardo si evidenzia che l' art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 ha semplicemente esteso l'ambito applicativo della disciplina transitoria introdotta dal D.M. n. 144/2015 anche ai corsi organizzati dopo la sua entrata in vigore. L'art. 2, comma 1, in analisi, impone, quindi, di sostenere una prova valutativa solamente a coloro che abbiano seguito un corso di alta formazione, organizzato da uno degli enti ivi indicati, i che si sia tenuto prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 163/2020 e ii che, pur non avendo tutti i requisiti richiesti dall' art. 7, D.M. n. 144/2015 , avesse almeno le caratteristiche minime elencate dal comma 12 del medesimo art. 7. Ai corsi di formazione, invece, che per ipotesi avevano tutti i requisiti, e non solo quelli minimi , previsti dal D.M. n. 144/2015 , non è applicabile la disciplina transitoria di cui all' art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 . Per questi, quindi, non è richiesto il superamento di una nuova prova scritta e orale per conseguire il titolo citato. 13.2. Questa interpretazione dell'art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 appare suffragata dal dato letterale dello stesso. L'art. 2, infatti, non si riferisce genericamente e indistintamente a tutti i corsi organizzati prima della sua entrata in vigore, bensì solo a quelli che hanno i requisiti previsti dal medesimo art. 14 comma 1 . E poiché l'art. 14, comma 1, ivi richiamato, detta a sua volta una disciplina limitata ai corsi che non hanno tutti i requisiti, ma solo quelli minimi previsti dal comma 12 dell' art. 7, D.M. n. 144/2015 , deve allora ritenersi che anche l'art. 2, comma 1, in analisi, faccia riferimento unicamente a quei corsi a che sono stati organizzati prima dell'entrata in vigore del medesimo D.M. n. 163/2020 b che non hanno tutte le caratteristiche specifiche prescritte nei vari commi dell' art. 7 del medesimo D.M. n. 144/2015 , c ma che hanno, comunque, le caratteristiche di base , previste dal comma 12 del medesimo art. 7. Ne consegue che possano, astrattamente, individuarsi tre tipologie di corsi di diritto del lavoro e previdenza sociale organizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 163/2020 1 i corsi che non rispettano alcuno dei requisiti di cui all' art. 7 del D.M. n. 144/2015 , i quali non abilitano al conseguimento del titolo di specialista, nemmeno sottoponendosi alla prova valutativa 2 i corsi che, pur non rispettando tutti i requisiti di cui all'art. 7 citato, abbiano comunque le caratteristiche minime di cui al comma 12 del medesimo articolo tali corsi consentono ai loro partecipanti di sostenere le prove valutative per conseguire il titolo di specialista, secondo il disposto di cui all' art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 3 e infine i corsi se, in ipotesi, esistenti che abbiano rispettato tutti i requisiti indicati dall' art. 7 del D.M. n. 144/2015 e non solo quelli minimi di cui al comma 12 dell'articolo medesimo. Questi ultimi corsi sempre che possano essere effettivamente esistenti consentono ai loro partecipanti di conseguire il titolo di specialista in via diretta, senza doversi sottoporre ad alcuna nuova procedura valutativa. 14. Alla luce della corretta interpretazione della norma in analisi, si può ora passare ad analizzare, in dettaglio, le singole censure sollevate dal ricorrente alla normativa in analisi. 14.1. In primo luogo, non appare fondata la doglianza secondo cui l' art. 2, comma 1, del D.M. n. 163 del 2020 sarebbe illegittimo per violazione dell' art. 9 della Legge n. 247 del 2012 , in quanto quest'ultimo avrebbe previsto solo due modalità per conseguire il titolo di specialista il superamento di un corso di formazione avente determinate caratteristiche o la comprovata esperienza nel settore di riferimento . Il Collegio ritiene che la norma regolamentare qui impugnata non abbia affatto introdotto una terza via per conseguire in via ordinaria il titolo di avvocato specialista. Questa norma ha semplicemente introdotto una previsione transitoria di favore applicabile a coloro che hanno seguito un corso non avente tutte le caratteristiche richieste dalla legge per il conseguimento del predetto titolo. Non si profila, quindi, alcun contrasto tra la norma di legge e la norma regolamentare, perché quest'ultima disciplina una fattispecie diversa, e peraltro transitoria, non coperta dalla previsione primaria. 14.2. Non può condividersi, nemmeno che l' art. 2, comma 1, del D.M. n. 163 del 2020 violi gli artt. 6 e 7, D.M. n. 144 del 2015 , nella parte in cui è applicabile in maniera generica e indistinta a tutti i diplomati nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore del D.M. n. 163/20, senza considerare la ex ante prevedibile e concreta possibilità che alcuni di questi abbiano frequentato e superato corsi tenutisi dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 144/15 , e rispondenti non solo alle indicazioni contenute nell' art. 14, comma 1, D.M. n. 144/15 , bensì a tutti i criteri e le prescrizioni, non novellati, relativi a corsi di formazione specialistici e contenuti negli artt. 6 e 7, D.M. n. 144/15 , cosa che per tali corsi confligge con la necessità di sostenere una ulteriore prova scritta e orale per ottenere il titolo di specialista . Come supra già chiarito, l'art. 2 citato non si riferisce genericamente e indistintamente a tutti i corsi di diritto del lavoro e previdenza sociale tenutisi prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 163/2020, ma solamente a quelli che abbiano i requisiti minimi di cui al D.M. n. 144/2015 . La prova valutativa sarà, pertanto, necessaria solo per i partecipanti a questi corsi, e non, invece, per chi ha seguito un corso di formazione di diritto del lavoro e previdenza sociale che abbia tutti i requisiti di cui al D.M. n. 144/2015 sempre che questi corsi possano essere stati effettivamente organizzati . L'art. 2, comma 1, in analisi, quindi, si pone in perfetta coerenza con la disciplina introdotta dagli artt. 6 e 7 del D.M. n. 144/2015 . 14.3. Per la stessa ragione, la norma impugnata non appare viziata da eccesso di potere per irragionevolezza o illogicità, in quanto non equipara affatto corsi aventi caratteristiche differenti, imponendo a tutti i relativi partecipanti l'onere di sottoporsi ad una nuova prova valutativa. Né può, all'evidenza, ravvisarsi alcuna disparità di trattamento tra la situazione di i coloro che hanno seguito un corso di diritto del lavoro e previdenza sociale organizzato dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 144/2015 , ma prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 163/2020, e ii coloro che, invece, hanno frequentano un corso organizzato dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 163/2020. Rispetto ai primi, infatti, occorrerà valutare in concreto se siano state rispettate tutte le caratteristiche previste da tutti i commi dell' art. 7 del D.M. n. 144/2015 e non solo quelle minime . In caso di verifica positiva, ad essi sarà applicata una disciplina analoga a quella prevista per coloro che hanno seguito un corso, organizzato dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 163/2020, che abbia tutte le caratteristiche prescritte. 15. Alla luce di tutto quanto supra osservato, deve ritenersi che la disciplina normativa, impugnata in questo giudizio, vada esente dalle censure sollevate dal ricorrente. 16. Da ultimo, precisa il Collegio che non può essere verificato, in questa sede, se lo specifico corso seguito dal ricorrente avesse, o meno, tutte le caratteristiche indicate dal D.M. n. 144/2015 per consentire il conseguimento diretto del titolo di specialista. Un'eventuale pronuncia sul punto sarebbe preclusa dal disposto dell' art. 34, comma 2, c.p.a ., perché interverrebbe su poteri amministrativi che per quanto consta nel presente giudizio non sono stati ancora esercitati dal Consiglio Nazionale Forense cfr. art. 9, comma 5, Legge n. 247/2012 , art. 6, comma 1, D.M. n. 144/2015 . 17. In conclusione, il ricorso appare infondato e non può, pertanto, essere accolto. 18. All'accertata infondatezza del ricorso principale segue l'infondatezza anche dei motivi aggiunti, con i quali è stato impugnato, solamente per invalidità derivata e, comunque, sollevando il medesimo motivo dedotto nell'impugnazione principale, il regolamento del C.N.F. disciplinante le modalità organizzative delle prove di cui all' art. 14 del D.M. n. 144/2015 . Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, anche i motivi aggiunti sono infondati e non possono essere accolti. 19. Le spese di lite, data la peculiarità e la novità delle questioni controverse, possono essere compensate tra le parti in causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta. Spese compensate.