Nulla la delibera assembleare che non specifica lo “stipendio” dell’amministratore

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bari, confermando la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale della città che ha ritenuto nulla la delibera condominiale di rinnovo della nomina dell’amministratore perché non conteneva alcuna indicazione sul compenso a lui dovuto.

Ad impugnare la delibera assembleare dinnanzi al Tribunale di Bari è una società, avente sede legale presso il Supercondominio, che lamenta la nullità dell'atto nella parte in cui aveva approvato la conferma dell'amministratore in violazione della previsione normativa di cui agli artt. 71- bis disp. att. c.c. e l' art. 1129 comma 12 c.c. , mancando l'indicazione dei dati anagrafici e professionali dell'amministratore, nonché l'importo del compenso mensile . Le doglianze vengono condivise dal giudice di primo grado, che accoglie il ricorso. Avverso tale pronuncia propone appello il Supercondominio, censurando la pronuncia resa in prime cure. Tuttavia, anche nel giudizio di secondo grado, le doglienze del Condominio non trovano conferma. Secondo la Corte d'appello non ci sono dubbi la delibera tramite cui si nomina l'amministratore senza specificare il compenso risulta nulla , a meno che non siano richiamate e allegate, alla medesima, le comunicazioni inviate ai condomini con l'indicazione dell'importo da corrispondere . La Corte rigetta il ricorso e condanna il Condominio al pagamento delle spese.

Presidente Gaeta - Relatore Manzionna Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, la società omissis conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, il Supercondominio sito in Bari alla in persona del rappresentante p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni 1. dichiarare nulla la delibera assembleare del 17.09.2019 avendo la stessa preso decisioni in violazione della previsione normativa ex articolo 71bis disp. att. c.comma e 1129 comma 12 c.comma e quindi contra legem 2. Dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 17.09.2019 per l'omessa allegazione da parte dell'amministratore, della documentazione di cui alla narrativa del presente atto 3. Condannare il convenuto al pagamento del compenso professionale del presente giudizio, oltre oneri come per legge . In particolare, la società attrice deduceva che la delibera impugnata adottata dall'assemblea dei condomini in seconda convocazione ed il cui verbale, non avendo essa partecipato alla riunione, le veniva consegnato via pec in data 23.09.2019, fosse viziata nella parte in cui aveva approvato la conferma dell'amministratore in violazione della previsione normativa di cui agli artt. 71 bis disp. att. c.comma e 1129, comma 12 c.c., mancando l'indicazione dei dati anagrafici e professionali dello stesso nonché dell'importo del compenso mensile dovuto per l'attività svolta, l'allegazione del preventivo che questi avrebbe dovuto obbligatoriamente redigere contenente tutti i dati ex lege richiesti In base alla prospettazione difensiva dell'appellante, l'amministratore non avrebbe neppure certificato l'adempimento dei propri obblighi di formazione, omettendo inoltre di dar prova di aver trasmesso ai singoli condomini il rendiconto ordinario del supercondominio relativo all'anno 2018 e trascurando altresì di allegare la documentazione comprovante che i condomini intervenuti quali rappresentanti di scala fossero stati effettivamente nominati tali dai condomini che asserivano di rappresentare. Si costituiva in giudizio il Supercondominio convenuto, il quale eccepiva la decadenza del diritto di impugnazione ex articolo 1137 c.comma e contestava, nel merito, il fondamento della impugnativa, chiedendone il rigetto. Con la gravata sentenza numero 4714/2021, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica ha così disposto 1 Dichiara la nullità della delibera del 17.09.2019 del Supercondominio sito in Bari alla limitatamente al punto 5 2 Respinge le dire domande di parte attrice 3 Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 150,00 per esborsi ed € 1.400 già applicata la compensazione per tre quarti su ed or si e compensi oltre rimb. forf 15%, iva e cnpa di legge, spese così determinate in forza del D.M 55/2014 ha accolto in parte la domanda attorea e compensava le spese di lite tra le parti, secondo soccombenza. Avverso la detta sentenza, ha proposto appello il Supercondominio sito in Bari alla chiedendo accogliersi, per i motivi di seguito indicati, le seguenti conclusioni A In via pregiudiziale accertare, riconoscere e dichiarare la nullità della sentenza numero 4714/2021 emessa dal Tribunale Civile di Bari, Terza sezione, Giudice Onorario Avv. Vincenzo Lullo, notificata in data 27/01/2022, resa nel giudizio numero 1941/2020 R.G., per violazione del precetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all' articolo 112 comma 1 c.p.comma B In via principale enei merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza numero 4714/2021 , accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e che qui si riportano 1 Dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda proposta da controparte per intervenuta decadenza di parte attrice ex articolo 1137 c.comma e, per l'effetto, rigettarla 2 In ogni caso, rigettare la domanda di declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 17.09.2019 per tutti i motivi esposti ed anche in considerazione del fatto che i requisiti personali e professionali dell'amministratore era ben noti ai condomini e comunque provati 3 per l'effetto, condannare la omissis s.r.l. al pagamento di spese ed onorari di causa oltre accessori come per legge e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto C Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. D In via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'Appello proposto compensare le spese e le competenze dei due gradi di giudizio. Si è costituita in giudizio, l'appellata omissis S.r.l., la quale ha contestato tutto quanto avverso dedotto chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza gravata. A fondamento della decisione, il Tribunale di Bari ha preliminarmente rigettato l'eccezione di decadenza dal diritto di impugnazione della delibera, sollevata dalla convenuta, per il mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall' articolo 1137 c.comma , avendo rilevato che la fattispecie dovesse inquadrarsi nell'ambito della nullità e non della mera annullabilità, e non fosse quindi soggetta all'applicazione del detto termine decadenziale. Ha, inoltre, ritenuto infondata la lamentata contrarietà della delibera all' articolo 1129, comma 12 c.comma , norma quest'ultima che riguardava casi di gravi irregolarità idonei a giustificare solo la revoca dell'amministratore, mentre ha accertato che il punto 5 della deliberazione fosse nullo per la violazione dell' articolo 1129 comma 14 c.comma in quanto l'assemblea aveva disposto la conferma dell'amministratore di condominio, omettendo l'indicazione, nel verbale, dell'importo a questi dovuto a titolo di compenso per la propria attività, compenso che non poteva ricavarsi neanche da un verbale di accettazione, non avendo il supercondominio convenuto nulla allegato e dimostrato a riguardo. I. Con primo motivo, l'appellante ha censurato la nullità della sentenza per violazione del precetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all' articolo 112 c.p.comma , in quanto il giudice di prime cure avrebbe rilevato d'ufficio la nullità della delibera assembleare del 17.09.2019 per violazione dell' articolo 1129 comma 14 c.comma , atteso che la società attrice aveva posto a fondamento della propria domanda esclusivamente la violazione dell' articolo 1129 comma 12 c.comma In ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe errato nel rilevare la nullità della deliberazione perché, da un lato, nel corso della assemblea condominiale del 17.09.2019, i condomini avevano deliberato l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2020, nel quale avevano indicato anche il compenso spettante all'amministratore, rimasto invariato rispetto a quello dell'annualità precedente, dall'altro, la lamentata omissione non comporterebbe la nullità della delibera, non integrando un elemento costitutivo della stessa ma un adempimento da poter porre in essere anche successivamente. La II motivo è infondato. Occorre premettere che, in base ad un recente indirizzo giurisprudenziale condiviso da questa Corte, la delibera tramite cui si nomina l'amministratore senza specificare il compenso risulta nulla, a meno che non siano richiamate e allegate alla medesima, le comunicazioni inviate ai condòmini con l'indicazione dell'importo da corrispondere. La nomina dell'amministratore, a seguito della riforma del 2012, si struttura quale scambio di proposta e accettazione, così come si desume dai commi 2 e 14 dell' articolo 1129 del Cc , come pure dall' articolo 1130 del Cc , il quale dispone che la nomina deve essere annotata in apposito registro e, più in generale, la delibera di nomina e il correlato contratto di amministrazione devono avere forni a scritta cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/04/2022, numero 12927 . Pertanto, il testo novellato dell' art 1129, comma 14 c.comma , nel disporre espressamente che l'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta , disciplina un'ipotesi di nullità testuale, sicché la specificazione dell'importo deve ritenersi necessaria anche nel caso di rinnovo dell'incarico e non può ritenersi implicita. Con riguardo alla lamentata violazione dell' articolo 112 c.p.comma , rileva la Corte che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellante, la società attrice, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha allegato espressamente, tra i vizi da cui la deliberazione sarebbe stata affetta, la mancata indicazione del compenso mensile ed ha censurato la circostanza che non fosse stato allegato al verbale di assemblea impugnato il preventivo che obbligatoriamente il candidato amministratore doveva redigere e nel quale dovevano essere presenti tutti i dati ex lege richiesti . , chiedendo, altresì, di dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 17.09.2019 per l'omessa allegazione da parte dell'amministratore della documentazione di cui alla narrativa del presente atto . Né può rilevare, la circostanza che l'attore/appellato abbia erroneamente ricondotto la mancata indicazione del compenso mensile alla violazione dell' art 1129, comma 12 c.comma e non a quella del comma 14, atteso che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad ima qualificazione giuridica dei fatti medesimi diversa rispetto a quella prospettata dalle parti ed, in genere, all'applicazione di ima nonna giuridica diversa da quella invocata dall'istante . cfr. ex multis Cass. Civ., sez. 2, 10.05.2018 numero 11289 . D'altra parte, deve ritenersi che la nullità prevista dall' articolo 1129, comma 14 c.comma , riguardando un vizio attinente alla costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale, ben può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice cfr. Cass. Civ. SS.UU., 14.042021 numero 9839 . Pertanto, ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia correttamente accertato la nullità del punto numero 5 della delibera condominiale de qua, in quanto questa non conteneva alcun riferimento al compenso dovuto all'amministratore ed il convenuto, odierno appellante, non aveva prodotto alcun atto di accettazione contenente la relativa specificazione analitica del compenso, contravvenendo al proprio onere probatorio. Tale ultima circostanza, ossia la mancata allegazione dell'atto di nomina dell'amministratore, non risulta specificatamente contestata dalla parte convenuta, odierna appellante, la quale ultima si è limitata a sostenere infondatamente che non sussisterebbe la dedotta violazione perché, con la medesima deliberazione, i condomini avrebbero approvato il bilancio preventivo per l'anno 2020, nel quale avrebbero indicato anche il compenso spettante all'amministratore, rimasto invariato rispetto a quello dell'annualità precede. A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza della Cassazione ha, infatti, precisato che il requisito formale della nomina non possa ritenersi implicito nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/04/2022, numero 12927 . Le considerazioni che precedono in ordine alla nullità della deliberazione, consentono di ritenere assorbito il secondo motivo di gravame, in merito al mancato rispetto del termine di comunicazione dell'istanza di mediazione per impugnare la delibera assembleare intervenuta decadenza di parte attrice ex articolo 1137 C.C. , poiché l'azione di nullità non è soggetta ai termini previsti dall' articolo 1137 del codice civile , in quanto, a differenza delle delibere annullabili, quelle nulle possono impugnarsi senza limiti di tempo Cassazione civile sez. II, 19/10/2021, numero 28854 . Sulle altre statuizioni, con le quali il giudice di prime cure ha rigettato gli altri motivi di impugnazione della delibera assembleare de quo, in diletto di appello incidentale, si è formato il cd. giudicato implicito. Da tutto quanto innanzi esposto, consegue il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza gravata. L'appellante supercondominio è tenuto alla rifusione delle spese processuali sopportate dall' appellata società nel presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, spese che sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al DM 147 del 13.08.2022 in vigore dal 23.10.2022, in relazione al valore della causa scaglione indeterminabile - complessità bassa ed all'attività difensiva svolta con esclusione della fase istruttoria . Per effetto dell'odierna decisione rigetto integrale d'appello , sussistono, inoltre, i presupposti di cui all' articolo 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 , per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all' articolo 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002 . P.Q.M. La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 25.02.2022, avverso la sentenza numero 4714/2021 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, dalla società omissis s.r.l. nei confronti del Supercondominio sito in Bari alla in persona del legale rappresentante pro tempore ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, l'accoglie in parte e, per l'effetto, così provvede 1 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata 2 condanna l'appellante alla rifusione in favore della società appellata delle spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in complessivi € 3.473,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarata anticipazione 3 dichiara che per effetto dell'odierna decisione rigetto integrale d'appello , sussistono, inoltre, i presupposti di cui all 'articolo 13 comma 1-quater D.P.R. 115/200 2, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all 'articolo 13 comma 1 bis D.P.R. 115/200 2.