La “fama criminale” di un’associazione mafiosa armata è di per sé sufficiente per l’applicazione della circostanza aggravante

L’applicazione della circostanza aggravante per l’associazione armata non può prescindere dall’attenta disamina dei profili psicologici in capo all’ intraneus l’accertamento sulla consapevolezza dell’associato in ordine alla disponibilità del clan di armi e munizioni non può rimanere affidata a massime d’esperienza storico-criminali a carattere presuntivo.

La Cassazione segue il solco interpretativo indicato dalle Sezioni Unite Sentenza Modaffari in tema di effettività e concretezza della partecipazione all'associazione mafiosa da parte dell' intraneus imputato del solo delitto associativo. I giudici di legittimità riconoscono l'applicazione dell'aggravante di cui all' art. 416-bis comma 4 c.p. , basandosi sulla consapevolezza comune del carattere armato dell'associazione e prescindendo da valutazioni in ordine all'effettiva conoscenza dell'imputato delle armi detenute dalla cosca criminale. I fatti A seguito di giudizio abbreviato l'imputato veniva condannato dal giudice di prime cure alla pena di anni otto di reclusione per il reato ascrittogli di cui all' art. 416-bis c.p. , commi 1, 2, 4 e 6 c.p. Il compendio probatorio necessario alla configurazione del delitto veniva individuato negli esiti dell'attività captativa nonché nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Veniva così accertato che l'imputato aveva assunto nel tempo un ruolo egemonico all'interno dell'associazione mediante la pianificazione criminosa della stessa e dell'indirizzo dei sodali nell'esecuzione dei reati-fine della cosca. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che confermava il giudizio di condanna di primo grado nella sua interezza, il ricorrente censurava l'erronea applicazione dell' art. 416-bis c.p. e dell'art. 192 c.p.p. rilevando la mancata valutazione del compendio probatorio, ritenuto privo di univocità sia sotto il profilo causale che soggettivo al reato di cui all' art. 416-bis c.p. E inoltre, lamentava il ricorrente l'assenza di evidenze comprovanti la sua effettiva conoscenza della disponibilità di armi in capo al sodalizio. Né doveva ritenersi configurata l'aggravante di cui all' art. 416-bis, comma 6, c.p. non essendo stato provato che le attività economiche dell'imputato fossero strumentali al rimpiego di proventi criminali. La responsabilità dell' intraneus imputato del solo delitto di cui all'art. 416-bis c.p. La Corte di Cassazione, rigettando entrambi i motivi di ricorso, ribadisce l'inammissibilità in sede di giudizio di legittimità di interpretazioni alternative del contenuto delle intercettazioni telefoniche, ricordando la fondamentale distinzione tra la legittima valutazione di un eventuale travisamento probatorio e l'impossibilità della Corte di Cassazione a pronunciarsi su un travisamento del fatto che, com'è noto, è riservato ai soli giudizi di merito. Le motivazioni degli Ermellini si sono poi orientate verso il percorso ermeneutico già tracciato dalle Sezioni Unite Modaffari in tema di partecipazione all'associazione criminale. E invero, per quanto l' intraneus non venga coinvolto nella commissione delle singole attività illecite, la sua responsabilità penale può già fondarsi sul ruolo dinamico e funzionalistico al programma criminoso dell'associazione . Rileva pertanto il contributo dell'associato che si trova fattivamente coinvolto nell'attività di pianificazione e controllo illecito delle aree territoriali. Ciò è sufficiente per ritenere provata la sua messa a disposizione al perseguimento dei fini criminosi del sodalizio. La presunzione di conoscenza ai fini dell'integrazione della aggravante Non convincono invece le argomentazioni della Suprema Corte sulla sussistenza, nel caso di specie, dell'aggravante di cui al comma 4 che inasprisce le pene nelle ipotesi di associazione mafiosa armata. Secondo i Giudici di legittimità è da ritenersi integrata la suddetta circostanza aggravante tutte quelle volte in cui il sodale agisce in stretto contatto con soggetti che gestiscono armi e munizioni per l'associazione. In siffatta ipotesi la Corte ha ritenuto che non fosse possibile ipotizzare che gli affiliati di una consorteria che godeva di una sicura fama criminale nell'area palermitana, consolidatasi nel corso degli anni grazie al ruolo egemonico svolto nell'area urbana di Resuttana, non fossero a conoscenza della disponibilità di armi . La Corte omette ogni motivazione in ordine ai profili di dolo o colpa grave in capo all' intraneus relativi alla sua conoscenza della presenza di armi e munizioni a disposizione della cosca sulla base di massime d'esperienza storico-criminale a carattere presuntivo . Invero, la pronuncia della Suprema Corte sembra seguire un filone interpretativo non del tutto isolato nella giurisprudenza. Si è ritenuto infatti che, ai fini dell'integrazione in capo all'associato dell'aggravante di cui all' art. 416-bis comma 4 c.p. , assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso . Cass. pen., Sez. II, sent. numero del 2020 . La necessarietà dell'elemento soggettivo rispetto alla aggravante della c.d. associazione armata Quanto statuito dalla Corte sembra discostarsi da diverse pronunce più attente ai principi di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti non conosciute ai sensi dell' art. 59, comma 2, c.p. E infatti, solo con l'accertamento di alcuni presupposti oggettivi e soggettivi ben delineati potrà dirsi integrata l'aggravante de quo . Nello specifico a con riguardo al profilo soggettivo , ritiene che l'aggravante sia configurabile a carico dei partecipi consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino b con riguardo al profilo oggettivo che, a fronte alla riconosciuta esistenza di un'associazione a struttura federale, formata da cellule locali , per valutare la sussistenza dell'aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula locale che abbia la concreta disponibilità delle armi Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - 02 Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677 Cass. pen., Sez. II, sent. 16560, del 18/4/2023 . Sulla scorta di tali fondamentali principi di diritto, anche per ciò che attiene l'applicazione delle circostanze aggravanti, le valutazioni giudiziali non posso prescindere da un'attenta analisi dei profili di dolo e di colpa ascrivili al reo. Rilievi critici La sentenza sembra seguire pedissequamente le indicazioni delle Sezioni Unite Modaffari riconoscendo l'importanza del contributo causale, concreto, effettivo e consapevole dell' intraneus imputato del solo delitto di associazione mafiosa, e non direttamente coinvolto al compimento dei reati fine. Purtuttavia, in riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo della circostanza aggravante di cui all' art. 416-bis comma 4 c.p. appare ignorare i principi relativi alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell' intranes dolo o colpa anche in relazione alla circostanza aggravante. Tale accertamento deve farsi ancor più rigidamente tutte quelle volte in cui il soggetto viene imputato del solo delitto di cui all' art. 416-bis c.p. e non per i relativi reati fine . Inoltre, ai fini dell'applicazione della stessa aggravante, occorre vincolare l' iter motivazionale del giudice verso i propri accertamenti sui profili di dolo, o colpa, dell'imputato rispetto alla conoscenza di armi e munizioni da parte associazione mafiosa.

Presidente Siani - Relatore Centonze Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.