La Corte d'Appello di Milano presenta lo schema operativo per l'applicazione degli istituti della giustizia riparativa

Nuove modalità operative e comunicative elaborate da uffici giudiziari e avvocati milanesi, differenziate a seconda della fase del procedimento.

L'entrata in vigore differita al 30 giugno 2023 della nuova disciplina organica della giustizia riparativa artt. 42 - 60 , 92 e 93 d.lgs. 150 del 2022 suggerisce che per una diffusione ordinata ed uniforme dei nuovi istituti, vi siano prassi condivise tra i diversi soggetti nell'ambito del procedimento penale . Sono state dunque elaborate, da un gruppo di lavoro composto da avvocati e magistrati, le linee guida per agevolare l'utilizzo razionale delle risorse e ottimizzare le tempistiche per tutti gli operatori professionali e istituzionali. Accessibilità e informazione fase di cognizione l'accesso ai programmi deve essere consentito in qualsiasi fase per qualsiasi tipo di reato. Nello specifico, nella sospensione del procedimento con messa alla prova, il programma di trattamento potrà contenere art. 464- bis comma 4, lett. c , c.p.p. le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa . L'informazione deve comprendere l'indicazione della disponibilità sul territorio dei Centri di giustizia riparativa disponibili e deve essere assicurata in lingua conosciuta al destinatario. Autorità giudiziaria competente nella fase delle indagini, la competenza per l'invio è affidata al Pubblico Ministero che lo dispone con proprio decreto, mentre dopo l'esercizio dell'azione penale, provvede il Giudice che procede con ordinanza infine, in fase esecutiva, è competente la Magistratura di Sorveglianza. Invio al Centro per la mediazione in ogni stato e grado del procedimento d'ufficio, su richiesta del PM, dell'imputato o della vittima del reato e astrattamente per qualunque tipologia di reato, purché lo svolgimento del programma di giustizia riparativa sia utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e vi sia assenza di pericolo concreto per gli interessati e l'accertamento dei fatti. Esito gli esiti riparativi possono essere simbolici o materiali. Per quanto concerne il contenuto della relazione del Centro di Giustizia riparativa, contiene solo la descrizione dell'attività svolta e l'esito riparativo raggiunto. Vi è garanzia assoluta della riservatezza sia sulle attività svolte durante il percorso, sia sui risultati raggiunti da parte dei mediatori, conoscibili solo con il consenso dell'interessato e dopo l'irrevocabilità della sentenza. L'A.G. valuta lo svolgimento del programma e il suo esito. Per reati procedibili a querela soggetta a remissione, l'esito riparativo raggiunto con la partecipazione del querelante è considerata causa estintiva del reato in quanto equiparata alla remissione tacita della querela ai sensi dell' art. 152 c.p. Fase di sorveglianza Fermo quanto previsto dall'art. 15- bis ord. pen., si sottolinea come l'ammissione al lavoro esterno, la concessione di permessi premio o misure alternative di cui al capo IV dell' ordinamento penitenziario e della liberazione condizionale, non possono mai essere subordinati alla partecipazione a programmi di giustizia riparativa .

Schema operativo della Corte d'Appello di Milano