La Corte d'Appello di Milano presenta lo schema operativo per l'applicazione degli istituti della giustizia riparativa

Nuove modalità operative e comunicative elaborate da uffici giudiziari e avvocati milanesi, differenziate a seconda della fase del procedimento.

L'entrata in vigore differita al 30 giugno 2023 della nuova disciplina organica della giustizia riparativa (articolo 42 - 60 , 92 e 93 d.lgs. 150 del 2022 ) suggerisce che «per una diffusione ordinata ed uniforme dei nuovi istituti, vi siano prassi condivise tra i diversi soggetti nell'ambito del procedimento penale». Sono state dunque elaborate, da un gruppo di lavoro composto da avvocati e magistrati, le linee guida per agevolare l'utilizzo razionale delle risorse e ottimizzare le tempistiche per tutti gli operatori professionali e istituzionali. Accessibilità e informazione (fase di cognizione) : l'accesso ai programmi deve essere consentito in qualsiasi fase per qualsiasi tipo di reato. Nello specifico, nella sospensione del procedimento con messa alla prova, il programma di trattamento potrà contenere ( articolo 464- bis comma 4, lett. c), c.p.p. ) «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa». L'informazione deve comprendere l'indicazione della disponibilità sul territorio dei Centri di giustizia riparativa disponibili e deve essere assicurata in lingua conosciuta al destinatario. Autorità giudiziaria competente : nella fase delle indagini, la competenza per l'invio è affidata al Pubblico Ministero che lo dispone con proprio decreto, mentre dopo l'esercizio dell'azione penale, provvede il Giudice che procede con ordinanza; infine, in fase esecutiva, è competente la Magistratura di Sorveglianza. Invio (al Centro per la mediazione) : in ogni stato e grado del procedimento (d'ufficio, su richiesta del PM, dell'imputato o della vittima del reato) e astrattamente per qualunque tipologia di reato, purché lo svolgimento del programma di giustizia riparativa sia utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e vi sia assenza di pericolo concreto per gli interessati e l'accertamento dei fatti. Esito : gli esiti riparativi possono essere simbolici o materiali. Per quanto concerne il contenuto della relazione del Centro di Giustizia riparativa, contiene solo la descrizione dell'attività svolta e l'esito riparativo raggiunto. Vi è garanzia assoluta della riservatezza sia sulle attività svolte durante il percorso, sia sui risultati raggiunti da parte dei mediatori, conoscibili solo con il consenso dell'interessato e dopo l'irrevocabilità della sentenza. L'A.G. valuta lo svolgimento del programma e il suo esito. Per reati procedibili a querela soggetta a remissione, l'esito riparativo raggiunto con la partecipazione del querelante è considerata causa estintiva del reato in quanto equiparata alla remissione tacita della querela ai sensi dell' articolo 152 c.p. Fase di sorveglianza : Fermo quanto previsto dall'articolo 15- bis  ord. pen., «si sottolinea come l'ammissione al lavoro esterno, la concessione di permessi premio o misure alternative di cui al capo IV dell' ordinamento penitenziario e della liberazione condizionale, non possono mai essere subordinati alla partecipazione a programmi di giustizia riparativa».

Schema operativo della Corte d'Appello di Milano