Edicolante vittima per due volte in un’ora dello stesso rapinatore: turbamento e denaro rubato escludono il danno lieve

Condanna definitiva per l'uomo che nel breve volgere di sessanta minuti ha colpito per due volte ai danni dello stesso edicolante. Nel primo episodio si è fatto consegnare 100 euro in contanti. Nel secondo episodio ha direttamente messo mano alla cassa per prelevare altri 260 euro in contanti.

Impossibile catalogare come danno economico lieve la cifra di 360 euro sottratta complessivamente ad un edicolante preso di mira due volte di seguito, in un breve arco temporale, dal medesimo rapinatore. Scenario della vicenda è la provincia di Bologna. In quel contesto un edicolante subisce, in appena un'ora, due rapine per mano dello stesso rapinatore , che, una volta identificato e fermato, finisce sotto processo e viene condannato sia in primo che in secondo grado. Nello specifico, si è appurato che il rapinatore ha esercitato violenza e minaccia al fine di impossessarsi dapprima di 100 euro e, circa un'ora dopo, di 260 euro ai danni del medesimo edicolante . Col ricorso in Cassazione il legale che difende l'uomo sotto accusa sostiene si possa riconoscere l'attenuante prevista, a fronte di reati contro il patrimonio, in caso di danno non grave. Su questo punto, in sostanza , la difesa porta avanti la tesi che il danno economico acclarato, e pari a 360 euro, non è rilevante mentre non si è verificato alcun pregiudizio all'integrità psicofisica della persona offesa , anche perché la condotta tenuta dall'uomo sotto processo non è stata violenta . Prima di ribattere alle obiezioni difensive, i Giudici di Cassazione richiamano la vicenda e sottolineano che sono state consumate due rapine in danno della medesima persona offesa in una prima fase, l'edicolante ha consegnato, sotto minaccia, al rapinatore banconote per un valore complessivo di 100 euro e, a distanza di un'ora circa, il rapinatore è tornato e , minacciando l'edicolante, ha prelevato dalla cassa la somma di 260 euro . Ebbene, per i Magistrati di terzo grado non ci sono dubbi va esclusa l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, poiché il valore della refurtiva non è oggettivamente minimo, in quanto ammonta ad un importo complessivo di 360 euro, oltre ad alcuni biglietti della lotteria e, inoltre, al danno economico si aggiunge il turbamento subito dalla persona offesa ossia dall'edicolante vittima della doppia rapina. Respinta nettamente, quindi, la tesi difensiva, anche alla luce del principio secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia , soprattutto tenendo presente che il delitto di rapina lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto .

Presidente Petruzzellis – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto e in diritto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 14 ottobre che ha dichiarato la responsabilità di E.M.H. in ordine al reato di rapina aggravata in concorso. Si addebita all'imputato di avere esercitato violenza e minaccia al fine di impossessarsi dapprima di 100 Euro e, circa un'ora dopo, di 260 Euro ai danni del medesimo edicolante, con l'aggravante di avere agito in più persone riunite 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo 2.1 Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall' art. 628 comma 3 n. 1 c.p. , relativa alla presenza di più persone riunite, in quanto nel caso in esame non vi è stato alcun contributo all'azione esecutiva da parte di B.A., né la sua presenza è stata in alcun modo percepita da parte della persona offesa. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall' art. 62 n. 4 c.p. i posto che il danno economico ammonterebbe a 260 Euro, non si è verificato alcun pregiudizio all'integrità psicofisica della persona offesa e la condotta della l'imputato non è stata violenta. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 La prima censura è generica e manifestamente infondata poiché correttamente la Corte ha spiegato che sono state consumate due rapine in danno della medesima persona offesa in una prima fase l'edicolante sotto minaccia, ha consegnato all'imputato banconote per un valore complessivo di 100 Euro e, a distanza di un'ora circa, l'imputato è tornato e sotto minaccia ha prelevato dalla cassa la somma di circa 260 Euro in questa seconda occasione la persona offesa si è resa conto che l'imputato era spalleggiato da un altro soggetto. Ricorrono pertanto, come correttamente osservato dalla Corte di merito, tutti i presupposti per il riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite che richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime. Sez. 2 -, Sentenza n. 40860 del 20/09/2022 Ud. dep. 27/10/2022 Rv. 284041 - 01 . Va peraltro dato atto che con il gravame la difesa aveva invocato l'esclusione dell'aggravante de qua, sotto altro profilo, sostenendo erroneamente che la stessa ricorre solo in caso di compresenza di almeno cinque persone, e ciò integra un ulteriore profilo di inammissibilità della doglianza, per non essere stata dedotta in appello nei termini di cui al ricorso. Deve infine osservarsi che il tribunale ha riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche e le ha considerate prevalenti sulla contestata aggravante, sicché non sussiste adeguato interesse da parte del ricorrente in ordine all'invocata esclusione dell'aggravante in questione, poiché l'accoglimento della censura non sortirebbe effetti migliorativi della posizione dell'imputato. 3.2 Il secondo motivo è generico poiché la Corte ha escluso la sussistenza della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, osservando che il valore della refurtiva non è oggettivamente minimo, in quanto ammonta ad un importo complessivo di 360 Euro oltre ad alcuni biglietti della lotteria, e che al danno economico si aggiunge il turbamento della persona offesa. È noto infatti che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo , il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. dep. 29/12/2015 Rv. 265685 - 01 . Il ricorrente non si confronta con queste argomentazioni e reitera il motivo di appello formulando una censura che non supera il vaglio di ammissibilità. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.