Sì alla tutela cautelare per chi segnala illeciti nel contesto lavorativo

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accolto la domanda cautelare di un whistleblower relativo a un complesso contenzioso di diritto del lavoro, avente ad oggetto il licenziamento dello stesso dipendente.

Il Tribunale ha sospeso con specifica ordinanza i provvedimenti datoriali di destituzione e interruzione della retribuzione, ha ordinato l'immediato reintegro in servizio del lavoratore e ha condannato la società datrice di lavoro alla corresponsione delle retribuzioni maturate per tutta la durata della sospensione cautelare e fino alla effettiva riassunzione. Il provvedimento è di interesse in quanto si tratta di uno dei primi casi in Italia in materia di whistlewblowing e dimostra il grado di attenzione della magistratura sul tema anche alla luce della nuova normativa nazionale d.lgs. n. 24/2023 . Il dipendente che lavorava presso un'importante azienda pubblica aveva denunciato alcuni colleghi infedeli che avevano progettato un sistema in grado di clonare e vendere biglietti di trasporto . Tale violazione aveva comportato una conseguente perdita di somme ingentissime per l'azienda pubblica e per il Comune di Milano. Il dipendente che svolgeva le funzioni di addetto alla security aziendale aveva presentato segnalazioni formali agli organi di controllo interno, nonché al sindaco di Milano , già tra novembre 2017 e febbraio 2018, prima che la vicenda diventasse di pubblico dominio con l'avvio delle indagini giudiziarie e i primi articoli di stampa. Tali segnalazioni avevano come oggetto sia il comportamento dei dipendenti infedeli e i dirigenti aziendali che venivano accusati di inerzia . Il dipendente era, perciò, stato licenziato e aveva impugnato il licenziamento il Tribunale di Milano aveva annullato il licenziamento con ordinanza poi con sentenza resa in sede di opposizione anche dalla Corte di Appello, all'esito del reclamo. La reintegra del lavoratore era avvenuta solo sulla carta in quanto la società aveva riattivato due procedimenti disciplinari contro il segnalante e lo aveva sospeso in via cautelativa. Il dipendente aveva presentato un primo ricorso cautelare che era stato rigettato ed un successivo ricorso cautelare che, presenta, secondo il giudice, rispetto al precedente, due rilevanti elementi di novità da un lato, l'entrata in vigore del d.lgs. n. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e dall'altro lato, la conclusione del terzo e quarto procedimento disciplinare con relativa recente destituzione del dipendente, sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Il provvedimento in esame è di interesse in quanto il giudice prende posizione sulla nuova normativa in materia di tutela del whistleblowing e ritiene applicabile la tutela cautelare generale ex art. 700 c.p.c. e non quella speciale ex art. 19, comma 4 d.lgs. 24/2023 a tutte le segnalazioni di whistleblowing presentate anteriormente al 15 luglio 2023. Il giudice richiama sul punto l' art. 24, primo comma del d.lgs n. 24 del 2023 ad oggetto Disposizioni transitorie e di coordinamento”, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. in quanto ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora . Sotto il profilo del fumus boni iuris , il giudice osserva come il primo procedimento disciplinare si fonda su una perizia commissionata dall'azienda che risulta sconfessata dalle risultanze di un'altra controperizia del ricorrente. Il secondo procedimento disciplinare relativo alla mancata disponibilità e restituzione di un hard disk non risulta supportato da evidenze documentali il giudice ha rappresentato la disponibilità dello stesso hard disk da parte dell'impresa come si evince da un verbale di restituzione di cose sottoposte a sequestro. Inoltre, ritiene sussistente per il caso in esame anche il profilo del periculum in mora che si presume dalla situazione di evidente difficoltà del lavoratore, il quale abbia un reddito medio, sia coinvolto in una vicenda giudiziaria della durata di cinque anni e mezzo, sia privato del lavoro e della retribuzione per un arco di tempo così protratto e si trovi in una condizione di dissesto economico e di disagio psico-fisico.

Con ricorso ex articolo 441 bis, 19 comma 4 D. Lgs. numero 24/2023 o 700 c.p.c., il ricorrente ha convenuto in giudizio A. S.p.A. chiedendo, in sede cautelare, eventualmente inaudita altera parte, 1. Sospendere ex articolo 19 comma 4 d.lgs. 24/2023 o ex articolo 700 c.p.comma , per i motivi di fatto e di diritto sopraesposti, la delibera della destituzione dal servizio numero omissis adottata dal Consiglio di Disciplina A. S.p.A. il 29 marzo 2023, la delibera di sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione numero omissis adottata dal Consiglio di Disciplina A. S.p.A. il 29 marzo 2023, il provvedimento cautelare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato da A. S.p.A. in data 11 febbraio 2023 nonché tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi e, per l'effetto, ordinare ex articolo 19 comma 4 d.lgs. 24/2023 o ex articolo 700 c.p.comma ad A. S.p.A. l'immediata reintegra in servizio del ricorrente, condannando la stessa alla corresponsione delle retribuzioni maturate per tutta la durata della sospensione cautelare decorrente dall'11 febbraio 2022 e fino alla data di effettiva riammissione in servizio, e comunque adottare tutte le misure provvisorie necessarie ad assicurare la tutela del ricorrente o più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sulle seguenti conclusioni di merito…” Si è costituita ritualmente in sede cautelare A. S.p.A. contrastando in fatto e in diritto il ricorso avversario di cui ha chiesto il rigetto per mancanza dei presupposti di legge. Tentata e fallita la conciliazione, ritenuta la natura documentale della controversia, all'esito di discussione, il giudice si è riservato di decidere. Ciò posto, la presente vertenza rappresenta l'ennesimo capitolo di una vicenda fortemente conflittuale tra le parti e che al punto numero 4 del ricorso viene così sintetizzata una pluralità di procedimenti disciplinari ben quattro , a due procedimenti penali, a un demansionamento, ad una prima sospensione dal servizio e dalla retribuzione seguita da un primo licenziamento e da una prima deliberazione del Consiglio di disciplina, ad una seconda sospensione dal servizio e dalla retribuzione e a due ulteriori destituzioni dal servizio del ricorrente, seguite dopo oltre un anno di logorante attesa dai due provvedimenti del Consiglio di Disciplina impugnati in questa sede” rif. pag. 7 . L'origine di una simile vicenda viene individuata dalla difesa attorea nella molteplicità di segnalazioni che il sig. DE G., addetto alla security aziendale, aveva presentato, prima informalmente e poi formalmente, ad organi di controllo e di garanzia della società nonché al sindaco di Milano in relazione alla vicenda, poi divenuta di pubblico dominio, dei biglietti clonati”, vale a dire il sistema creato da alcuni dipendenti infedeli di A. S.p.A. per generare e vendere in nero” biglietti e abbonamenti non registrati dai sistemi informatici e, dunque, nemmeno contabilizzati con la correlativa perdita di somme ingentissime da parte di A. e del Comune di Milano. Vale la pena di rammentare che le segnalazioni formali del ricorrente la prima del novembre 2017, la seconda del febbraio 2018 , hanno coinvolto anche taluni dirigenti aziendali, colpevoli, secondo la prospettazione attorea, di volute inerzie a fronte di quanto esplicitato dal lavoratore. È pacifico che il presente giudizio investa solo ed esclusivamente i procedimenti disciplinari numero omissis attivato con contestazione numero 6257 dell'8 febbraio 2019 e numero omissis del 13 giugno 2019 che per comodità di esposizione vengono denominati terzo c.d. l'anonimo” e quarto c.d. secondo accertamento hard disk” in quanto preceduti da altri due il primo avente ad oggetto l'accusa di sostituzione di persona e il secondo l'accusa di minacce. Il corposo ricorso introduttivo dettagliatamente ripercorre le due vicende pregresse primo e secondo procedimento disciplinare , dando atto che - nell'ambito di entrambi i giudizi penali che ne sono scaturiti, il sig. DE G. è stato assolto con formula piena, con sentenze ormai definitive, - la destituzione comunque applicata, con riferimento alla seconda contestazione, aveva patito di un lungo e tortuoso iter, ulteriormente appesantito dal fatto che il Consiglio di Disciplina, da cui il lavoratore aveva chiesto di essere giudicato, all'epoca non era in carica - detta destituzione era stata dichiarata illegittima dal giudice del lavoro del Tribunale di Milano dapprima con ordinanza ex L. 92/2012 , poi con sentenza resa in sede di opposizione, confermata anche dalla Corte d'Appello all'esito di reclamo - che la reintegra era avvenuta solo sulla carta posto che, nel prendere atto dell'esito del reclamo, A. aveva riattivato i due procedimenti disciplinari qui in esame, procedendo al contempo alla sospensione in via cautelativa del lavoratore dal servizio e dalla retribuzione. Grazie ad A. è stato inoltre documentato anche l'esito docomma 4 - e non solo il tenore del ricorso introduttivo - del procedimento ex articolo 700 c.p.comma numero 1396/2022 R.G. , mediante il quale, nel febbraio 2022, il sig. DE G. si è opposto in sede giudiziaria alla riattivazione dei due procedimenti disciplinari qui impugnati. Le domande avanzate in quella sede erano le seguenti domande Provvedere ex articolo 669 sexies secondo comma c.p.comma con decreto inaudita altera parte alla sospensione e/o ad ogni altro provvedimento più opportuno ai sensi dell' articolo 700 c.p.comma con riferimento alla riattivazione dei procedimenti disciplinari numero omissis /2019 e omissis /2019 nonché alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione ex articolo 46 all. A r.d. 148/1931 adottate da A. S.p.A. con atto dell'11 febbraio 2022, prot. 6170 a firma del Direttore Generale Arrigo Giana e, per l'effetto 2. Accogliere il presente ricorso ex articolo 669 octies c.p.comma e 700 c.p.comma emettendo successiva ordinanza di sospensione e/o ogni altro provvedimento più opportuno ai sensi dell' articolo 700 c.p.comma con riferimento alla riattivazione dei procedimenti disciplinari numero omissis /2019 e omissis /2019 nonché alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione ex articolo 46 all. A r.d. 148/1931 adottate da A. S.p.A. con atto dell'11 febbraio 2022, prot. 6170 a firma del Direttore Generale Arrigo Giana, al fine di garantire l'effettiva reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e la corresponsione della relativa retribuzione già adottata con ordinanza del 3 febbraio 2022, nelle more del processo di merito r.g. 6511/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro …” cfr. docomma avv., numero 56 . Il procedimento si era concluso con ordinanza di rigetto, condanna alle spese e ordine di cancellazione di frasi ritenute offensive ex articolo 89 c.p.comma Ordinanza non reclamata. Di tale pregresso contenzioso, il ricorso contiene solo una vaga menzione al punto numero 75, pag. 44, non supportato, come già evidenziato, dalla produzione dell'ordinanza conclusiva di rigetto, con buona pace di quanto previsto dall'articolo 50 comma 6 del Codice di Deontologia Forense ai sensi del quale L'avvocato, nella presentazione di stanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto”. Rispetto al precedente ricorso cautelare numero 1392/2022 R.G., l'odierno giudizio si differenzia per i seguenti aspetti 1 l'entrata in vigore, in data 15 luglio 2023, del D. Lgs. numero 24/2023 di cui la difesa del ricorrente reclama l'applicabilità alla presente fattispecie sul presupposto della riconducibilità della stessa alla disciplina di tutela del whistleblower il che rileverebbe in ragione del fatto che la nuova, recentissima normativa, stando alla prospettazione difensiva attorea, non necessiterebbe del requisito del periculum in mora o lo richiederebbe in modo attenuato 2 la conclusione del terzo e del quarto procedimento disciplinare, con esito, rispettivamente, dell'opinamento della destituzione e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni decisioni adottate dal Consiglio di Disciplina nel marzo 2023, comunicate al lavoratore il 10 maggio 2023 e che vengono qui opposte e impugnate. Ora, con riferimento alla tutela cautelare richiesta ai sensi del D.lgs. numero 2472023, si concorda con la difesa di A. laddove rammenta il chiaro disposto dell'articolo 24 comma 1 ai sensi del quale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 54-bis del decreto legislativo numero 165 del 2001 , all' articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo numero 231 del 2001 e all' articolo 3 della legge numero 179 del 2017 ”. Reputa chi scrive, pur nella consapevolezza, ad oggi, dell'ovvia assenza di precedenti in materia, che la norma, facente parte delle disposizioni transitorie e di collegamento del decreto, non sia di natura processuale. Ne deriva che, nel caso concreto, non trova applicazione il principio tempus regit actum” posto che la stessa disposizione in commento chiarisce a partire da quale momento segnalazioni” e denunce” dunque, non procedimenti saranno sussumibili alla sua disciplina. È pacifico che tutte le segnalazioni, a vario titolo, effettuate dal ricorrente siano ampiamente antecedenti la data del 14 luglio 2023, con conseguente inammissibilità della domanda in esame. Con riferimento quindi alla residua istanza ex articolo 700 c.p.comma , ai fini della delibazione sommaria qui richiesta, impregiudicato ogni ulteriore approfondimento e valutazione in sede di merito del giudizio, si osserva quanto segue. In punto di fumus, pur a fronte dei molteplici profili di censura delineati in atti 1 con riferimento alla contestazione disciplinare numero omissis dell'8 febbraio 2019, terzo procedimento, c.d. anonimo” , la decisione di A. si basa solo su atto di parte perizia dell'ing. B., docomma 2 A. , peraltro commissionato il 21 dicembre 2018, a fronte di fatti avvenuti sei mesi prima, il 13 giugno 2018. La perizia in questione risulta peraltro sconfessata dalle opposte risultanze di cui alla controperizia redatta dal prof. S.Z., su incarico del ricorrente docomma 45 bis, con collegamento ipertestuale 2 con riferimento alla contestazione disciplinare numero omissis del 13 giugno 2019 quarto procedimento, c.d. secondo accertamento hard disk” , pare sconfessato documentalmente l'assunto secondo cui A. avrebbe richiesto solo il 22 gennaio 2019 copia forense del supporto informatico contenuto nel fascicolo del PM relativamente al procedimento penale R.G.N.R. 15928/2017” rif. pag. 8 memoria, punto H e docomma 19 A. hard disk che la società avrebbe poi fatto analizzare ad un proprio, imprecisato consulente con le risultanze di cui alla contestazione medesima. Previo rilievo della genericità dell'assunto, non supportato da evidenze documentali, si osserva che la disponibilità, da parte di A., dell'hard disk di cui al procedimento penale numero omissis /2017 risale al 2017, come si evince dal docomma 50 attoreo, consistente in verbale di restituzione di cose sottoposte a sequestro” di cui, appunto, al procedimento numero omissis , avente ad oggetto disk seagate da 160 GB modello BARRACUDA 7200…” La ricevuta reca i dati anagrafici e la sottoscrizione dell'avv. C.M., precedente difensore di fiducia di A., con riconsegna peraltro avvenuta presso la stessa sede della società, in Foro Bonaparte, Milano, come parimenti si evince dal documento. Alla luce di quanto precede, quindi, pare sussistere, con riferimento ad entrambi i procedimenti, il requisito del fumus. In punto di periculum le circostanze esaminate nell'ordinanza di cui al precedente procedimento ex articolo 700 c.p.comma numero 1392/222 R.G. est. dott.ssa Tosoni , sono mutate, trovandosi il ricorrente a fronteggiare non due contestazioni disciplinari riattivate” in coincidenza con l'esito vittorioso della precedente impugnazione del licenziamento ma un ulteriore destituzione, oltre alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, come deciso dal Consiglio di Disciplina. Ad un esame spassionato dei fatti, pare obiettivamente non opinabile che un lavoratore percipiente un reddito medio, coinvolto in una vicenda giudiziaria della durata sin qui di cinque anni e mezzo, privato del lavoro e della retribuzione per un arco di tempo così protratto, si trovi in una condizione di dissesto economico e di disagio psico – fisico. La pacifica circostanza che il sig. DE G., grazie all'esito vittorioso della querelle giudiziaria riguardante la precedente destituzione, abbia, in un anno, ricevuto una somma pari a circa 50.000,00 euro, oltre a rappresentare il dovuto ristoro per l'illegittimo trattamento subito, nulla toglie all'evidente difficoltà della situazione che si palesa astrattamente idonea a causare un pregiudizio giuridicamente rilevante e non solo di natura patrimoniale, aspetto il cui miglior approfondimento si riserva alla fase di merito. Il ricorso ex articolo 700 c.p.comma viene quindi accolto, dovendosi ordinare ad A. di sospendere la delibera della destituzione dal servizio numero omissis adottata dal Consiglio di Disciplina A. S.p.A. il 29 marzo 2023, la delibera di sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione numero omissis adottata dal Consiglio di Disciplina A. S.p.A. il 29 marzo 2023, il provvedimento cautelare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato da A. S.p.A. in data 11 febbraio 2023 nonché tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi con immediata reintegra in servizio del ricorrente e condanna della società datrice alla corresponsione delle retribuzioni maturate per tutta la durata della sospensione cautelare decorrente dall'11 febbraio 2022 e fino alla data di effettiva riammissione in servizio. Con separato decreto si provvede alla fissazione di udienza di merito. Spese al definitivo. P.T.M. Visto l' articolo 700 c.p.comma , ordina ad A. di sospendere la delibera della destituzione dal servizio numero omissis adottata dal Consiglio di Disciplina A. S.p.A. il 29 marzo 2023 e la delibera di sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione numero omissis adottata dal Consiglio di Disciplina A. S.p.A. il 29 marzo 2023, il provvedimento cautelare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato da A. S.p.A. in data 11 febbraio 2023 nonché tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi per l'effetto, ordina ad A. S.p.A. l'immediata reintegra in servizio del ricorrente, con condanna della società datrice alla corresponsione delle retribuzioni maturate per tutta la durata della sospensione cautelare decorrente dall'11 febbraio 2022 e fino alla data di effettiva riammissione in servizio. Spese al definitivo. Milano, 20/08/2023