Sanzionato l’avvocato che si accaparra la clientela tramite un’agenzia d’affari

Il CNF rigettava l’impugnazione proposta da parte di un avvocato, avverso il provvedimento con cui gli veniva irrogato la sanzione disciplinare della censura, per aver violato l'art. 37 del Codice Deontologico Forense, essendosi avvalso di un'organizzazione stabile per il procacciamento della clientela per mezzo di un’agenzia d'affari.

Anche le Sezioni Unite Civili rigettano il ricorso del professionista, ricordando che in tema d' illecito disciplinare degli avvocati , fatta eccezione per le ipotesi in cui il procedimento disciplinare sia promosso per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale, il riferimento temporale per l'individuazione della disciplina applicabile sia costituito dal momento della commissione del fatto o, per gl'illeciti non aventi carattere istantaneo, da quello in cui è cessata la permanenza Cass. n. 20383/2021 , Cass. n. 20383/2020 , Cass. n. 23746/2020 , Cass. n. 1609/2020 . E il suddetto principio risulta applicabile anche nel caso in oggetto, caratterizzato dalla contestazione di un comportamento previsto come illecito esclusivamente dal CDF, avente carattere permanente, in quanto consistente nell'instaurazione di un rapporto stabile con un'agenzia d'affari , ma interamente consumato sotto la vigenza del r.d. n. 1578/1933, essendo cessato in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 247/2012 non merita pertanto censura la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dall'art. 51 del r.d. n. 1578 cit., escludendo quindi l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, per effetto degli atti interruttivi compiuti nel corso del procedimento . Nel caso di specie, inoltre, non può condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui, nell'individuazione del regime sanzionatorio applicabile , si sarebbe dovuto tenere conto della portata più favorevole di quello previsto dall'art. 40 del r.d. n. 1578/1933, il quale consentiva di scegliere tra una pluralità di sanzioni, anche meno gravose della censura, la quale invece, ai sensi dell'art. 37, comma sesto, del CDF, costituisce l'unica sanzione prevista dalla disciplina vigente per la violazione del divieto di accaparramento della clientela . Infatti, ai sensi dell' art. 65, comma 5, l. n. 247/2012 , che ha recepito il criterio del favor rei in luogo del principio tempus regit actum , le norme del CDF si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato ne consegue che l'individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non già in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall'integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie Cass. n. 12696/2021 , Cass. n. 30993/2017 . Per tutti questi motivi il ricordo in esame deve essere rigettato.

Presidente D’Ascola Relatore Mercolino Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.