Il differimento dei termini per il versamento dei contributi incide sulla prescrizione

Ai fini della decorrenza della prescrizione quinquennale dei contributi, che inizia dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1 comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009.

Il caso Nel giudicare il caso di un'avvocata cui l'INPS aveva ascritto l' obbligo di versare i contributi alla Gestione Separata in relazione ai redditi prodotti nel 2009, la Corte d'Appello di Perugia aveva ritenuto astrattamente configurabile l'obbligo di iscrizione della professionista alla Gestione Separata, giudicando però estinto in concreto il credito dell'ente previdenziale. Infatti, il dies a quo della prescrizione quinquennale decorreva dal 16 giugno 2010, data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi, mentre l' atto di costituzione in mora era pervenuto a conoscenza della professionista il 30 giugno 2015, quando la prescrizione si era già compiuta. La Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante il fatto che il D.P.C.M 10 giugno 2010 aveva introdotto la possibilità di differire il pagamento al 16 luglio 2010, poiché in tal caso era prevista una maggiorazione. Il differimento dei termini di pagamento La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, che aveva eccepito la violazione di legge in relazione al decorso della prescrizione del proprio credito contributivo , seppure in virtù di presupposti diversi rispetto a quelli dedotti dall'Ente. Verificata la disciplina legale di riferimento, gli Ermellini hanno precisato che, se è vero che la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto tenutovi , è altrettanto vero che ai fini della prescrizione in questione assume rilievo anche il differimento dei termini , quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009. Infatti, l'art. 12 comma 5 d.lgs. n. 241/1997 devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, di tal ché il richiamato D.P.C.M. ha natura regolamentare e rango di fonte normativa. Per tale ragione, proseguono gli Ermellini, nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 la Corte territoriale ha erroneamente interpretato la normativa di riferimento, poiché ha fatto riferimento al secondo termine di differimento stabilito dall'art. 1 del D.P.C.M., per il quale era appunto prevista una maggiorazione e non anche al termine del 6 luglio 2010, che consentiva il pagamento differito senza alcuna maggiorazione. Spetta al giudice la corretta individuazione del dies a quo La Suprema Corte conclude precisando che la mancata proposizione di specifiche censure in tema di prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sul termine di decorrenza iniziale della stessa, cosicché – una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, a prescindere dalla corretta individuazione del termine iniziale da parte dell'Ente – resta sub iudice l'intera fattispecie della prescrizione. Rientra, dunque, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio , sulla scorta degli elementi acquisiti, la corretta individuazione del dies a quo della prescrizione , in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione.

Presidente Sestini – Relatore Cricenti Rilevato che 1. la Corte di appello di Perugia, in accoglimento dell'appello dell'avv.to G. e in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la professionista non tenuta al versamento alla Gestione Separata dei contributi, in relazione ai redditi prodotti nell'anno 2009 2. la Corte territoriale ha ritenuto astrattamente configurabile l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e irrilevante la circostanza che la professionista avesse prodotto un reddito inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, circostanza, peraltro, tardivamente eccepita. In concreto, Data pubblicazione 04/09/2023 però, ha giudicato estinto, per prescrizione, il credito dell'ente previdenziale nei confronti dell'avv.to G. Il dies a quo della prescrizione quinquennale decorreva, infatti, dal 16 giugno 2010, coincidente con la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, mentre l'atto di costituzione in mora perveniva a conoscenza della professionista il 30 giugno 2015, allorché la prescrizione si era già compiuta. Per la Corte territoriale, ai fini di una diversa decorrenza della prescrizione, non era rilevante il D.P.C.M. del 10 giugno 2010, che consentiva il pagamento del saldo entro il 16 luglio 2010, in quanto, per il versamento differito, era prevista una maggiorazione dello 0,40% 3. infine, l'omessa compilazione del quadro RR, nella dichiarazione dei redditi, non integrava un doloso occultamento del debito, ai sensi dell' art. 2941 numero 8 c.c. la buona fede era desumibile dal fatto che la professionista aveva denunciato i propri introiti inoltre, vi era incertezza sulla interpretazione della normativa di riferimento 4. avverso detta decisione, l'INPS ha proposto ricorso principale, affidato ad un unico motivo ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, con un motivo, la professionista. L'Inps, a sua volta, ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale della parte privata 5. l'avv. G. ha depositato memoria 6. chiamata la causa all'adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui all' art. 380 bis 1, comma 2, c.p.c. Considerato che 7. con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia -ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , numero 3-violazione dell' art. 2935 c.c. e dell'art. 2941 numero 8 c.c., in relazione alla L. numero 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. numero 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito, con modificazioni, nella L. numero 111 del 2011 8. assume l'Istituto che l'impugnata decisione sia errata e debba essere riformata per aver giudicato prescritto il credito dell'INPS nonostante l'acclarata omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi che, invece, dava luogo alla sospensione della prescrizione ai sensi dell' art. 2941 numero 8 c.c. 9. il motivo è fondato, nei termini e per i motivi che vanno ad illustrarsi 10. la questione, devoluta alla Corte dall'Inps con l'unico motivo, dedotto in termini di violazione di legge, concerne il decorso della prescrizione del credito contributo e, quindi, impone la verifica della sua maturazione in base alla disciplina legale di riferimento 11. in proposito, come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto che il termine iniziale della prescrizione del credito decorresse dal giorno di scadenza del versamento dei contributi 16 giugno 2010 ha, quindi, giudicato tardiva la richiesta di pagamento del 30 giugno 2015, perché intervenuta oltre il quinquennio ha dichiarato, pertanto, prescritto il credito per il sopraggiungere della causa estintiva 12. è vero che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa così, ex multis, Cass. numero 27950 del 2018 Cass. numero 19403 del 2019 Cass. numero 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. numero 4898 del 2022 , e Cass. numero 5578 del 2022 ma è altrettanto vero che questa Corte ha chiarito che, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 così Cass. numero 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi 13. l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. numero 241 del 1997, infatti, devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi. Il D.P.C.M. tempo per tempo applicabile concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del d.Lgs. numero e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato di recente, tra le tante, Cass. numero 32685 del 2022 , punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati 14. la Corte si è occupata anche di definire il perimetro di applicazione del differimento. Ha chiarito, quanto alla latitudine soggettiva del differimento che ne beneficiano tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi siano fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione Cass. numero 10273 del 2021 e successive conformi . Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi Cass. numero 24668 del 2022 nello stesso senso, fra le molte, Cass. numero 32682 del 2022 , punto 4.4. Cass. numero 10286 del 2023 , punto 11 15. la sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16.06.2010, ha, quindi, erroneamente interpretato la normativa di riferimento, perché ha fatto riferimento al secondo termine di differimento stabilito dall'art. 1 del D.P.C.M. cit., per il quale è prevista una maggiorazione, e non anche, come avrebbe dovuto, al termine di proroga del 6 luglio 2010, per il quale alcuna maggiorazione era stabilita 16. tale rilievo non è precluso dal fatto che le censure dell'INPS non investono ex professo l'identificazione del dies a quo del termine applicabile ma riguardano essenzialmente il profilo della sospensione della prescrizione 17. anche sul punto, la Corte si è già pronunciata v. in particolare Cass. nnumero 31685, 31485 e 32685 del 2022 formulando il principio di diritto, al quale il Collegio intende assicurare continuità, secondo cui una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell' art. 2941, comma 1, numero 8 c.c. , l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal D.P.C.M. Data pubblicazione 04/09/2023 4 giugno 2009, in applicazione del D.Lgs. numero 9 luglio 1997, numero 241, art. 12, comma 5. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo 18. rinviando all'ampio supporto argomentativo degli arresti richiamati, in questa sede si riportano i passaggi fondamentali dell'iter motivazionale adottato - l'elemento costitutivo della prescrizione art. 2934 c.c. è l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge Cass., S.U., numero 10955 del 2022 e, pertanto, la parte ha soltanto l'onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell'inattività v. Cass., S.U., numero 15895 del 2019, in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel rapporto di conto corrente - la determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell'estinzione, si configura, invece, come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge sentenza numero 10955 del 2002 . Spetta al giudice qualificare l'inerzia alla stregua del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all'individuazione di un termine più esiguo o più ampio Cass. numero 12182 del 2021 . Come quaestio iuris si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione. Il giudice è chiamato a valutare d'ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti di recente, Cass. numero 24047 del 2022 , punto 21 Cass. numero 33169 del 2021 , punto 10 - l'erronea individuazione del termine applicabile, del Data pubblicazione 04/09/2023 suo inizio o del suo epilogo, non inficia, pertanto, la valida proposizione dell'eccezione Cass. numero 30303 del 2021 Cass. numero 15631 del 2016 , in quanto involge aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice. Tale vaglio s'impone anche in sede di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto. Accertamenti che il caso di specie non richiede, poiché il dies a quo è sancito, con portata generale, da una fonte normativa, che questa Corte è tenuta a conoscere, in quanto puntualizza le previsioni del D.Lgs. numero 241 del 1997 , mentre l'atto idoneo a interrompere la prescrizione è accertato dalla sentenza impugnata - una volta che sia stato dedotto l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione mutatis mutandis una volta che sia stato dedotto che non è decorso il tempo idoneo ad estinguere il diritto , sarà il giudice, anche in sede di legittimità, a individuare la disciplina appropriata e a scrutinare i fatti che incidono sulla durata del termine di prescrizione, al fine di verificare se sia decorso invano il tempo determinato dalla legge in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile art. 2936 c.c. - oggetto di giudizio è proprio la disciplina legale che regola tale termine e che concorre dunque a definire il tempo determinato dalla legge art. 2934 c.c. , indispensabile per il compiersi della prescrizione - pertanto, qualificata come quaestio iuris l'individuazione del dies a quo della prescrizione, la mancata impugnazione delle affermazioni adottate a tale riguardo dalla Corte di merito non determina il formarsi di un giudicato, idoneo a precludere il rilievo d'ufficio. In particolare, non si forma giudicato interno in ordine alla Data pubblicazione 04/09/2023 inapplicabilità della proroga disposta dal D.P.C.M. 4 giugno 2009. Ciò perché il giudicato si forma sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione, considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo, senza che tale fattispecie possa essere scomposta negli elementi che intervengono a definirla. Non assurge, dunque, alla stabilità del giudicato l'affermazione sui singoli segmenti della fattispecie estintiva che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante - conseguentemente, ove s'impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente la sospensione, anche in sede di legittimità, si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile suddividere la decisione sulla prescrizione la sospensione del termine di prescrizione e la corretta identificazione del termine iniziale di decorrenza non rappresentano profili distinti, avulsi l'uno dall'altro. La sospensione della prescrizione non può che essere valutata rispetto a un termine correttamente individuato nel suo esordio 19. conclusivamente, deve affermarsi che l'impugnazione del profilo della sospensione mantiene viva e controversa anche la questione concernente l'identificazione del dies a quo della prescrizione nel senso che pure su tale tema si riespande la cognizione di questa Corte, chiamata a individuare l'esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati 20. alla stregua dei principi delineati, la Corte di appello, decidendo sulla prescrizione dei contributi relativi all'anno 2009, è incorsa in errore di diritto perché ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010 e non, come avrebbe dovuto, dal 6 luglio 2010, come stabilito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1 20. l'accoglimento del ricorso principale, sia pure in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del dies a quo, impone di esaminare il motivo del ricorso incidentale, con il quale è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 44, comma 2, del D.Lgs. numero 269 del 2003, per avere la sentenza impugnata respinto l'eccezione sollevata dalla professionista in ordine all'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, in relazione alla produzione di un reddito inferiore ad Euro 5.000,00 21. anche il ricorso incidentale va accolto nei termini che seguono 22. come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte di appello ha ritenuto che la questione relativa alla soglia reddituale configurasse un'eccezione in senso stretto, tardivamente proposta solo in appello. In ogni caso, ha giudicato la stessa infondata poiché ha ritenuto che l'art. 44 cit., che fa riferimento al limite di reddito, riguardasse coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale - e tale non è il professionista, iscritto ad un albo 23. parte ricorrente censura le statuizioni, perché deduce che il limite di reddito è requisito costitutivo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e condizione del diritto dell'Inps alla contribuzione. Nella sostanza, la produzione di un reddito inferiore alla soglia legale è indicativa di un'attività occasionale 24. la statuizione resa dal Giudice di merito non è corretta 25. l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. Si è, anche, affermato che la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione Cass. numero 4419 del 2021 e numerose successive conformi . A chiarimento dell'espresso principio, la Corte ha osservato che la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. numero 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata v. Cass. numero 29272 del 2022 , punto 17. Successivamente, in motiv., anche Cass. numero 9586 del 2023 26. nei casi in cui l'accertamento del carattere abituale dell'attività professionale si renda necessario evidentemente perché il reddito prodotto è inferiore alla soglia indicata o perché il dato reddituale resta incerto in giudizio , il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità in motivazione, Cass. numero 4419 del 2021 cit. e plurime successive , senza che tali regole di esperienza siano suscettibili di trapassare nel campo della presunzione legale tra le tantissime, di recente, Cass. numero 4152 del 2023 , in motivazione, con richiamo a Cass. numero 7231 del 2021 27. la Corte territoriale non si è conformata alle regole innanzi tracciate e, in questi termini, è incorsa in un errore di diritto ha giudicato tardivo e, comunque, irrilevante il dato rappresentato dal reddito prodotto. E, tuttavia, non ha reso il giudizio di merito in ordine alla abitualità di svolgimento dell'attività professionale nei termini in cui la fattispecie astratta imponeva, sostanzialmente elevando a presunzione legale di abitualità l'iscrizione all'Albo 28. pertanto - e conclusivamente - vanno accolti, nei sensi di cui alla presente motivazione, sia il ricorso principale che quello accidentale. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, dovrà scrutinare nuovamente il tema della prescrizione dei contributi e procedere all'accertamento delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, alla luce degli enunciati principi di diritto. Il Giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.