Sbarco dei migranti: respinto l’ennesimo ricorso di una ONG

Oggetto dell’ordinanza in esame è il ricorso da parte di una famosa ONG e di una società proprietaria di una nave adibita ad attività di search and rescue , con il quale hanno contestato le comunicazioni con cui, in relazione ad un’operazione di salvataggio di migranti in acque libiche e quindi extraterritoriali , le Autorità italiane hanno individuato, come luogo di sbarco il porto di Brindisi, in tesi disagevole da raggiungere e contrastante con la normativa internazionale di riferimento .

Il ricorso , però, risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, intervenuta in via successiva sia rispetto alla formazione del silenzio-diniego impugnato sia rispetto alle altre note gravate e avente carattere di conferma in senso proprio delle precedenti determinazioni censurate, non è stata oggetto di impugnativa. La suddetta nota, inoltre, anche rispetto alla nota di diniego espresso del Ministero dell’Interno, è una conferma in senso rinnovativo del silenzio-diniego gravato ma anche atto ampliativo dell’impianto motivazionale fondante il diniego dell’accesso rispetto a quanto previsto dagli altri atti impugnati . Ne consegue che le ricorrenti avrebbero dovuto gravare la nota in oggetto sopravvenuta in pendenza della lite, con motivi aggiuntivi e il non avervi provveduto ha determinato, quindi, l’improcedibilità dell’impugnativa proposta. Inoltre, il ricorso in esame risulterebbe anche infondato nel merito , indi per cui il TAR Lazio pronunciandosi sull’istanza ex art. 116, comma 2 del cod.proc.amm., la respinge e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese legali.

Presidente Sapone – Estensore Scalise Premesso che - con l'atto introduttivo del presente giudizio, la omissis Ong Onlus, noleggiatrice della nave omissis ”, battente bandiera panamense e adibita ad attività di search and rescue di seguito anche SAR” e la omissis s.r.l., società proprietaria della citata nave, hanno contestato le comunicazioni con cui, in relazione a un'operazione di salvataggio di migranti in acque libiche e quindi extraterritoriali , le Autorità italiane hanno individuato, come luogo di sbarco il porto di Brindisi, in tesi disagevole da raggiungere e contrastante con la normativa internazionale di riferimento - le ricorrenti hanno anche i gravato, ai sensi dell' art. 116, comma 2 del cod.proc.amm. , gli atti con cui le varie Amministrazioni intimate non hanno concesso loro l'accesso ai documenti richiesti con l'istanza del 3 aprile 2023 ii agito per ottenere la loro esibizione ope iudicis - con detta istanza, in particolare, le ricorrenti hanno chiesto l'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. legge numero 241/1990 e degli artt. 5 e ss., d.lgs. numero 33/2013 a tutti i documenti del menzionato procedimento, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva” i agli atti anche interni e/o istruttori con i quali è stato individuato il porto di Brindisi quale porto ove far sbarcare i migranti a bordo della nave omissis ii alle comunicazioni intercorse tra l'IMRCC e il Ministero dell'Interno e/o le altre Autorità Competenti relativamente all'individuazione e all'assegnazione del predetto porto iii ai pareri anche interni , alle relazioni di servizio, alle comunicazioni, agli apporti istruttori, emessi dalle Amministrazioni, dagli Enti o dagli organi a qualunque titolo coinvolti o intervenuti nel procedimento di individuazione e di assegnazione del porto di Brindisi quale porto di sbarco dei migranti soccorsi nel corso dell'operazione SAR del 7 marzo 2023 iv ad ogni altro provvedimento comunque denominato, assunto nel summenzionato procedimento - a fronte della citata istanza, unica ma indirizzata alle varie Amministrazioni intimate, sono seguiti i il silenzio-diniego del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto formatosi sull'istanza ostensiva ii la nota del Ministero dell'Interno numero 37993 del 2 aprile 2023, recante il diniego espresso dell'ostensione degli atti richiesti iii la nota del Ministero delle Infrastrutture numero 11638 del 17 aprile 2023 e la nota della Capitaneria di Porto di Brindisi numero 19898 del 2 maggio 2023, che hanno rappresentato la loro incompetenza a decidere sulla richiesta di accesso - nel gravame, le ricorrenti hanno fatto valere unicamente l'accesso difensivo, invocando l' art. 24, comma 7 della l.numero 241/1990 e sostenendo la necessità di conoscere i documenti richiesti per difendere le proprie ragioni nel giudizio incardinato, avente ad oggetto l'asserita illegittimità dell'individuazione, da parte delle Autorità italiane, del porto di sbarco - il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e il Ministero dell'Interno si sono costituiti in resistenza al ricorso e con articolata memoria hanno confutato le censure ivi dedotte con riferimento alla domanda di accesso agli atti i hanno depositato in giudizio la nota del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto numero 59478 dell'8 maggio 2023, indirizzata alle ricorrenti, con cui il rigetto dell'istanza di accesso è stato corredato da una motivazione più articolata sia con riguardo all'accesso civico che con riguardo all'accesso difensivo ii hanno corroborato la motivazione del diniego di accesso con ulteriori argomentazioni, corredate da richiami giurisprudenziali - all'udienza camerale del 5 luglio 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione Considerato che - il ricorso per conseguire l'accesso agli atti richiesti con l'istanza del 3 aprile 2023 risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto numero 59478 dell'8 maggio 2023, intervenuta in via successiva sia rispetto alla formazione del silenzio-diniego impugnato sia rispetto alle altre note gravate e avente carattere di conferma in senso proprio delle precedenti determinazioni censurate, non è stata oggetto di impugnativa - sul punto il Collegio non può non aderire all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui i il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso agli atti non consuma il potere della P.A., che può sempre emanare un diniego o anche, un accoglimento espresso e motivato ii un diniego esplicito, anche se rilasciato dopo la formazione del silenzio-diniego, costituisce un atto di conferma a carattere rinnovativo, che modifica la realtà giuridica, riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale e deve, pertanto, essere specificamente impugnato, pena l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso originariamente proposto cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, VI, numero 1472/2022 , TAR Lazio, Latina, I, numero 532/2012 - quindi, la mancata impugnazione della predetta nota, ritualmente indirizzata ai due recapiti PEC indicati nell'istanza ostensiva omissis @legalmail.it e omissis srl@legalmail.it né del resto le ricorrenti, anche all'udienza camerale, hanno allegato la mancata ricezione , è idonea a determinare il venir meno dell'interesse all'impugnativa spiegata, tenuto conto i dell'unicità formale e sostanziale della richiesta di accesso, con la quale sono stati richiesti i medesimi atti e documenti alle varie Amministrazioni in indirizzo ii della provenienza della nota dell'8 maggio 2023 dall'Amministrazione che, pur agendo in concerto con il Ministero dell'Interno per l'individuazione del porto di sbarco cfr. par. 10.3 della sentenza di questo T.A.R. numero 10402/2023 , risulta il soggetto oblato, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. numero 662/1994, del coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo iii della indubbia diversità della motivazione di tale nota rispetto a tutte le precedenti iv al rilievo per cui la sua mancata impugnazione ha determinato il cristallizzarsi del diniego di accesso e della sua motivazione, avente portata generalizzante e innovativa rispetto alle note gravate - in relazione a tali ultimi aspetti, l'esame della nota dell'8 maggio 2023 e della sua motivazione più articolata e ricca di riferimenti, anche rispetto alla nota di diniego espresso del Ministero dell'Interno, induce a ritenere che detta nota risulti non solo conferma in senso rinnovativo del silenzio-diniego gravato ma anche atto ampliativo dell'impianto motivazionale fondante il diniego dell'accesso rispetto a quanto previsto dagli altri atti impugnati - significativi, in tal senso, risultano i passi della citata nota, in cui la ragione della mancata ostensione dei documenti richiesti è stata i suffragata, non più solo col riferimento alle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico interno in relazione a quanto previsto dal d.m. del 16 marzo 2022 come già nella nota del Ministero dell'Interno numero 37993 del 2 aprile 2023 , bensì con riguardo all'art. 1048, comma 1, lett. q del d.P.R. 90/2010 tale norma sottrae all'accesso i documenti riguardanti programmazione, pianificazione e condotta di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali”, tra le quali rientrano anche quelle condotte dal Centro Operativo Nazionale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera-IMRCC ii arricchita con riferimenti giurisprudenziali e con argomentazioni volte a sostanziare il pregiudizio connesso alla divulgazione degli atti richiesti - a tale stregua, le ricorrenti erano tenute a gravare la citata nota, sopravvenuta in pendenza della lite, con motivi aggiunti e il non avervi provveduto determina l'improcedibilità dell'impugnativa proposta - e del resto non può aver giuridico pregio l'argomentazione utilizzata dalla ricorrente all'udienza camerale, secondo cui, a supportare la procedibilità del ricorso basterebbe l'impugnativa del diniego del Ministero degli Interni, in quanto in tesi sarebbe quest'ultimo Dicastero ad essere competente all'adozione degli atti richiesti al riguardo, è sufficiente considerare che i come già illustrato dal Collegio nella sentenza di questo T.A.R. numero 10402/2023 cfr. par. 10 , la competenza all'individuazione del porto di sbarco è demandata non già solo al Ministero degli Interni ma al concerto fra quest'ultimo e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ii è quest'ultimo ad essere incaricato, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. numero 662/1994, del coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo iii il silenzio diniego del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è stato inequivocabilmente superato dalla nota dell'8 maggio 2023, connotata da una portata innovativa rispetto ai precedenti atti già gravati Considerato, poi, che - solo per completezza si aggiunge che il ricorso, anche a voler ipoteticamente prescindere dalla sua improcedibilità, risulterebbe comunque infondato nel merito - al riguardo, il Collegio ravvisa i presupposti per estendere alla fattispecie in scrutinio l'orientamento già recentemente affermato in relazione ad una fattispecie analoga dalle sentenze nnumero 5607/2023 e 6694/2023 con riferimento i alla riconducibilità delle attività di pattugliamento e di soccorso in mare alla fattispecie di esclusione del diritto di accesso prevista dall'art. 1048, co.1, lett. q del d.P.R. numero 90/2010, tenuto conto della molteplicità di implicazioni ad essa connesse, di carattere militare, di polizia nonché di politica migratoria interna ed estera si pensi ai rapporti internazionali con lo Stato dell'area SAR, con lo Stato di bandiera della nave soccorritrice e a volte con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – Frontex cfr. par. 7.1 della pronuncia e anche Cons. St., V, numero 1195/2023 e tali evidenze valgono sia per i casi di accesso civico che per i casi di accesso difensivo ii all'inscindibilità delle eventuali e contingenti attività di soccorso in mare rispetto all'attività istituzionale e amministrativa nel cui contesto le prime finiscono per essere ricomprese delle unità navali presenti nel Mediterraneo in acque interne o internazionali , ai fini dell'applicazione del regime di segretezza dei relativi atti e documenti cfr. in tal senso anche Cons. St., V, numero 1121/2020 iii al concreto pregiudizio che l'eventuale ostensione degli atti richiesti può arrecare agli interessi pubblici coinvolti, e in particolare a quelli connessi alla salvaguardia delle relazioni nazionali ed internazionali nonché alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica cfr. par. 7 della pronuncia iv alle ragioni per cui detta documentazione è sottratta all'accesso civico per effetto dell'operare congiunto dell'art. 1048, co. 1, lett. q citato, dell'art. 5-bis, comma 6, del d.lgs numero 33/2013 e delle Linee Guida ANAC numero 1309 del 2016 cfr. par. 7.2 della pronuncia v alla piena applicabilità in simili fattispecie anche degli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro degli Interni del 16 marzo 2022, legittimamente adottato ai sensi dell' art. 24, comma 6 della l.numero 241/1990 e recante le categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali”, laddove esclude l'ostensibilità, fra l'altro, dei documenti dalla cui divulgazione non autorizzata possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali vi alla non necessità, sulla base della chiarezza e dell'autosufficienza del citato dettato regolamentare, di un'articolata motivazione a fondamento della singola esclusione dall'accesso di volta in volta statuita dall'Amministrazione, risultando sufficiente la giustificazione ricavabile dalla riconducibilità della tipologia di documento richiesto all'ambito oggettivo delle citate previsioni normative vii alla necessità, specie alla luce del regime di segretezza che connota gli atti richiesti nonché dell'intensità dell'onere probatorio imposto sul ricorrente nel caso di accesso difensivo ex art. 24, comma 7 della l.numero 241/1990 , che dall'istanza ostensiva si evinca in modo chiaro e rigoroso il rapporto di strumentalità, in termini di stretta necessità, fra i documenti richiesti e le esigenze difensive palesate cfr. in tal senso anche sent. Ad. Plenumero numero 4/2021 Ritenuto che - calando le summenzionate coordinate nella fattispecie all'esame, il ricorso ex art. 116, comma 2 del cod.proc.amm. , in cui le ricorrenti hanno fatto valere unicamente l'accesso difensivo, ove anche fosse procedibile, sarebbe comunque non suscettibile di positiva considerazione - innanzitutto, le valutazioni compiute dal Ministero dell'Interno di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in vista dell'individuazione del porto di sbarco dei migranti non sono considerabili, come pretenderebbero le ricorrenti, in modo isolato e parcellizzato rispetto all'unitaria attività di pattugliamento e soccorso in mare, attività nella quale si inscrivono sotto l'aspetto funzionale, contenutistico e finanche temporale, atteso che contribuiscono a definirne una delle fasi rilevanti cioé l'individuazione della località dello sbarco dei migranti, del porto sicuro” - a tale stregua, anche tale fase risulta i permeata da quella molteplicità di delicate implicazioni di carattere militare, di polizia, di ordine pubblico interno e di politica migratoria, che caratterizzano l'attività SAR ii connotata dalla delicatezza della relativa documentazione, la cui divulgazione è concretamente suscettibile, tenuto conto della tipologia delle relative informazioni, di arrecare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali cfr. sul punto in particolare l'art. 2, comma 1, lett d del d.m. del 16 marzo 2022, che emblematicamente menziona espressamente proprio gli atti di gestione delle frontiere e dell'immigrazione fra i documenti sottratti all'accesso - tali caratteristiche giustificano l'esclusione nella specie sia dell'accesso civico sia di quello difensivo ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.m. del 16 marzo 2022 e dell'art. 1048, co.1, lett. q del d.P.R. numero 90/2010 - la documentazione amministrativa correlata all'attività di pattugliamento e soccorso in mare contiene e riflette posizioni, oltre che interessi, di politica estera del Governo nonché scelte e ad azioni di carattere politico, al cospetto delle quali il diritto di conoscere si arresta di fronte a un'attività latamente discrezionale che, se divulgata, pregiudicherebbe in modo irreparabile i predetti valori che dalla normativa in discorso ricevono una protezione rafforzata cfr. sul punto anche le Linee guida ANAC numero 1309/2016 - altrettanto priva di pregio risulta la censura, secondo cui il Ministero dell'Interno non avrebbe spiegato perché gli atti richiesti dalle ricorrenti rientrerebbero tra i documenti elencati negli artt. 2 e 3 del d.m. 16 marzo 2022 e quale sarebbe il concreto pregiudizio all'interesse pubblico che deriverebbe dall'ostensione degli atti richiesti - sul punto, come già in precedenza anticipato, dalla pacifica riconduzione della tipologia dei documenti richiesti all'ambito oggettivo previsto dal citato d.m. del 16 marzo 2022 risultano agevolmente desumibili, in conseguenza dell'autosufficienza delle richiamate norme regolamentari, sia la ragione della loro mancata ostensione sia la tipologia di pregiudizio connessa alla loro divulgazione, senza bisogno di un'ulteriore motivazione che finirebbe per essere ultronea rispetto alla chiarezza della formulazione normativa - sotto un distinto versante, l'esame dell'istanza di accesso agli atti evidenzia che le ricorrenti non hanno adeguatamente assolto l'onere di dimostrare il nesso di strumentalità della documentazione richiesta e le esigenze difensive rappresentate tale evidenza traspare, in particolare, dal tenore dell'istanza di accesso in cui i le esigenze difensive sono state enunciate in modo estremamente generico, non meglio sostanziato neppure in sede ricorsuale, tenuto anche conto delle particolari caratteristiche degli atti impugnati cfr. in tal senso sempre T.A.R. Lazio, Roma, III, numero 10402/2023 , par. 12 ii è stata richiesta l'ostensione in via esemplificativa e non esaustiva” di una congerie di documenti non meglio identificati, a riprova del carattere esplorativo dell'istanza sul punto il Collegio non può non applicare l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui in materia di accesso difensivo ai sensi dell' art. 24, comma 7, della l. numero 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare” cfr. Ad. Plenumero numero 4/2021 Ritenuto, in definitiva, che - il ricorso proposto, limitatamente all'impugnativa degli atti di diniego dell'accesso e alla richiesta di esibizione dei documenti richiesti con l'istanza del 3 aprile 2023, vada complessivamente respinto, in quanto improcedibile e comunque infondato per le ragioni in precedenza illustrate - le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza , pronunciando sull'istanza ex art. 116, comma 2 del cod.proc.amm . contenuta nel ricorso in epigrafe, la respinge. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore delle Amministrazioni resistenti, liquidandole a carico di ciascuna parte ricorrente nella misura complessiva di euro 2.000,00, oltre ad oneri come per legge. Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.