Donna colpita da Alzheimer ospitata nella RSA: anche le prestazioni socio-assistenziali sono a carico del SSN

Riprende vigore l'istanza presentata da una donna e dalla sorella mirata a mettere in discussione la richiesta di pagamento avanzata nei loro confronti dalla residenza sanitaria assistenziale che ha ospitato la loro madre.

A fronte dell'inserimento di una persona affetta da Alzheimer in una residenza sanitaria assistenziale, anche le prestazioni socio-assistenziali sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Scenario della vicenda è la Lombardia. All'origine della battaglia legale c'è l'azione con cui una donna chiede, nei confronti della residenza sanitaria assistenziale che ha ospitato la madre – affetta da Alzheimer e demenza senile – fino al giorno della morte, della Regione Lombardia e della Agenzia tutela della salute di Milano, di vedere dichiarata la nullità della scrittura con cui ella si era impegnata a pagare la retta di degenza della madre . Per i giudici di merito, però, le obiezioni proposte dalla donna – e dalla sorella – sono prive di fondamento. Così le due donne vengono condannate a versare oltre 26mila euro alla residenza sanitaria assistenziale che ha ospitato la loro madre. In particolare, in Appello, viene sottolineato che la donna aveva assunto un'obbligazione con la ‘residenza', in nome e per conto proprio, avente ad oggetto il pagamento della retta mensile di degenza della madre , pari a 58 euro al giorno, oltre al pagamento della somma di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale e che la retta mensile era comprensiva dei servizi alberghieri e dell'assistenza sanitaria e assistenziale , le cui prestazioni erano prevalenti rispetto a quelle socio-assistenziali, mentre erano escluse le prestazioni non coperte dal Servizio sanitario nazionale o dalla vigente normativa regionale e locale, e le visite specialistiche private , per cui la donna era consapevole che tali ultime prestazioni erano da intendere a suo carico . Di conseguenza, l'eccezione di nullità della sottoscrizione dell'obbligazione è infondata , in quanto, pur dovendosi ritenere che le prestazioni sanitarie, assistenziali e alberghiere erogate fossero da reputarsi di carattere socio-sanitario, onnicomprensive di più servizi di assistenza, tali prestazioni non erano state però erogate nella fase intensiva o estensiva, secondo quanto stabilito dalle linee guida del Ministero della Sanità, mentre nella fattispecie le prestazioni erogate alla madre della donna riguardavano le forme di lungo-assistenza in struttura residenziale a favore di anziana affetta da patologia cronico-degenerativa, non autosufficiente e non curabile a domicilio . Pertanto, era privo di effetto il recesso della donna , recesso motivato sulla base della richiesta che le prestazioni a favore della madre fossero poste interamente a carico del ‘Servizio sanitario nazionale' ad iniziativa della struttura , precisano i giudici d'Appello. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta le due donne osserva che in secondo grado si è omesso di considerare che la loro madre era affetta da Alzheimer e, comunque, da demenza senile, necessitando di prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria che erano a carico del Servizio sanitario nazionale, non rilevando la distinzione, fatta propria dalla Regione Lombardia, tra prestazioni sanitarie e prestazioni assistenziali a carico del soggetto fruitore . Questa obiezione è fondata, secondo i Magistrati di Cassazione, i quali ribadiscono che le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del ‘Servizio sanitario nazionale' laddove risulti , in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente – in relazione alla patologia da cui è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia – siano necessarie , per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure , prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali . Tirando le somme, non rileva, quindi, la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali, essendo anche queste a carico del Servizio sanitario nazionale, poiché strumentali a quelle sanitarie. Ne consegue che nessun contributo può essere posto a carico del paziente , in via contrattuale, per siffatte prestazioni socio-sanitarie , concludono i Magistrati di Cassazione. Di questa indicazione dovranno ora tenere conto i giudici d'Appello, chiamati a prendere nuovamente in esame la vicenda, che, come detto, riguarda una paziente ricoverata per una malattia cronico-degenerativa , venendo dunque in rilievo prestazioni sanitarie connesse in maniera inscindibile con quelle socio-assistenziali .

Presidente Valitutti – Relatore Caiazzo Rilevato che Con sentenza del 2017, il Tribunale di […] respinse la domanda di P.C.P., proposta con ricorso ex art. 702bis c.p.c. - alla quale aveva aderito P.I.E., quale altra erede della madre T.A., deceduta il […] - nei confronti della Residenza omissis s.r.l. poi incorporata nella […] s.r.l. della Regione omissis e dell'[…] di […] terze chiamate - avente ad oggetto la nullità della scrittura in data 24.3.14, con la quale l'attrice si era impegnata a pagare la retta di degenza della madre presso la Residenza convenuta, condannandola, in solido con P.I.E., in accoglimento della domanda riconvenzionale, al pagamento della somma di Euro 58,00 per ogni giorno di degenza, per l'importo complessivo di Euro 26.496,20 in favore della Residenza omissis . Al riguardo, il Tribunale osservava che erano applicabili alla fattispecie le norme di cui ai d.P.C.M. 14.2.01 e 29.2.01, vigenti all'epoca del ricovero, adottate a norma del D.Lgs. n. 502/92 , circa i livelli essenziali di assistenza LEA che il Servizio Sanitario Nazionale SSN era tenuto a garantire sul territorio nazionale non emergevano i requisiti per la richiesta di un intervento contributivo-integrativo da parte del Comune. Con sentenza del 12.9.18, la Corte territoriale rigettò l'appello di P. P. , osservando che l'appellante aveva assunto - con la predetta scrittura - un'obbligazione con la Residenza omissis s.r.l., in nome e per conto proprio, avente ad oggetto il pagamento della retta mensile di degenza della madre, pari a Euro 58,00 al giorno, oltre al pagamento della somma di Euro 1000,00 a titolo di deposito cauzionale la retta mensile era comprensiva dei servizi alberghieri e dell'assistenza sanitaria e assistenziale, le cui prestazioni erano prevalenti rispetto a quelle socio-assistenziali, mentre erano escluse le prestazioni non coperte dal SSN o dalla vigente normativa regionale e locale, e le visite specialistiche private, per cui la P. era consapevole che tali ultime prestazioni erano da intendere a suo carico l'eccezione di nullità della sottoscrizione dell'obbligazione era infondata, in quanto, pur dovendosi ritenere che le prestazioni sanitarie, assistenziali e alberghiere erogate fossero da reputarsi di carattere socio-sanitario, onnicomprensive di più servizi di assistenza, tali prestazioni non erano state però erogate nella fase intensiva e/o estensiva, secondo quanto stabilito dalle linee-guida del Ministero della Sanità del 31.3.94, nonché dalle l. nn. 67/98 e 451/98, mentre nella fattispecie le prestazioni erogate alla madre della ricorrente riguardavano le forme di lungo-assistenza in struttura residenziale a favore di anziana affetta da patologia cronico-degenerativa, non autosufficiente e non curabile a domicilio pertanto, era privo di effetto il recesso della P. del 18.7.14, motivato sulla base della richiesta che le prestazioni a favore della madre fossero poste interamente a carico del SSN ad iniziativa della struttura. P.C.P. ricorre in cassazione con due motivi, illustrato da memoria. Resistono con controricorso [ ], Regione omissis e […] s.r.l. già Residenza omissis , quest'ultime due con memoria. Ritenuto che Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell' art. 1418 c.c. , per aver la Corte d'appello respinto l'impugnazione sul presupposto che la ricorrente avesse sottoscritto, in nome e per proprio conto, un'obbligazione contrattuale con la Residenza sanitaria consistente nel pagamento della retta mensile per il soggiorno della madre, senza tener conto che tale obbligazione era stata assunta sulla base della normativa in materia che la esimeva da ogni pagamento. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 14.2.2021 e della l. n. 833/78 , per aver la Corte territoriale rigettato la domanda di nullità dell'obbligazione con la Residenza omissis s.r.l, sussistendo - ad avviso della Corte d'appello - l'obbligo d'integrare le prestazioni di assistenza socio-sanitaria nella misura del 50% - come previsto dal D.P.R. n. 23.7.98 e dal piano sanitario 1998/2000, oltre che dalle leggi e dai piani regionali richiamati nel suddetto D.P.C.M.- in quanto non erogate nella fase intensiva e/estensiva, trattandosi di prestazioni di lungo-assistenza in una struttura residenziale a favore di anziana affetta da patologia cronico-degenerativa, non autosufficiente e non curabile a domicilio. In particolare, la ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia omesso di considerare che la signora T. era affetta da Alzheimer e comunque da demenza senile, necessitando di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria che erano a carico del SSN, non rilevando la distinzione, fatta propria dalla Regione omissis , tra prestazioni sanitarie e prestazioni assistenziali a carico del soggetto fruitore. Il secondo motivo, da esaminare per primo per ragioni logico-argomentative relative alla ricostruzione della normativa in materia, è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del SSN laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali Cass., n. 2038/23 nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente individuato nella prevalenza della componente sanitaria, il criterio giuridico per individuare se le prestazioni erogate dalla struttura fossero o meno scindibili in una componente alberghiero-assistenziale, a carico del paziente, e una componente sanitaria, comunque gratuita perché a carico del SSN . Non rileva, quindi, la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali, essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie. Ne consegue che nessun contributo può essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per siffatte prestazioni socio-sanitarie. Nella specie, dagli atti emerge, ed è incontestato tra le parti, che la paziente era ricoverata per una malattia cronico-degenerativa, venendo dunque in rilievo prestazioni sanitarie connesse in maniera inscindibile con quelle socio-sanitarie come peraltro confermato dalla difesa degli stessi controricorrenti . Il primo motivo, con il quale si censura la decisione impugnata per non aver ravvisato la nullità dell'obbligazione per cui è causa, rinviando alle argomentazioni sviluppate nel secondo motivo, è da ritenere assorbito. Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti di cui in motivazione, con rinvio della causa alla Corte d'appello, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte d'appello di […], in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.