In GU il decreto correttivo della riforma dello sport

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante le Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ”.

Il d.lgs. in questione, c.d. correttivo alla Riforma dello sport , corregge e semplifica diversi aspetti della disciplina in esame per i datori di lavoro. Ma vediamolo nel dettaglio. Il testo del provvedimento si concentra sul d.lgs. n. 36/2021 per la parte legata al lavoro sportivo entrato in vigore il 1° luglio 2023. Inoltre, si evidenziano anche le novità inerenti gli altri quattro provvedimenti attuativi i d.lgs. nn. 36 , 37 , 38 , 39 e 40 per l'appunto . Le principali novità Da oggi nella definizione di lavoratore sportivo rientrano le seguenti figure l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara, ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Inoltre, il correttivo bis prevede che i lavoratori dipendenti delle PA possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in qualità di volontari, fuori dall'orario di lavoro fatti salvi gli obblighi di servizio previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In questo caso, si avrà diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Per ciò che riguarda l'elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, si avrà un elenco tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo Sport. Mentre per la disciplina riguardante i direttori di gara , per ogni singola prestazione sarà sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, oltre al compenso eventualmente pattuito, le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo . Infine, ai lavoratori sportivi titolari di collaborazioni coordinate e continuative si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall' art. 51, l. n. 289/2002 , in quanto soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente .

Decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 in G.U. del 4 settembre 2023, n. 206