L’avvocato può chiedere un compenso maggiore di quello in precedenza pattuito solo a condizione che ne abbia fatto espressa riserva ex articolo 29 cod. deont. al momento della sottoscrizione dell’accordo.
La decisione in commento ha il merito di precisare i contorni giuridici all'interno della quale si atteggia la riserva ex articolo 29 cod. deontologico. L 'occasione nasce da un procedimento disciplinare avviato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia nei confronti di due professionisti , accusati di aver violato gli articolo 4 e 29 l. numero 247/2012, avendo richiesto al proprio cliente un pagamento sette volte maggiore a quello precedentemente e consensualmente determinato. L'importo previsto ab origine per l 'assistenza e rappresentanza nel procedimento di separazione dalla moglie era stato concordato in € 9.000 , somma che successivamente lievitava ad oltre € 59.000 a seguito di revoca del mandato e di mancato pagamento spontaneo della parcella prevista. Terminata la fase istruttoria del procedimento disciplinare, il Collegio approvava il capo di imputazione ascritto ai due avvocati e irrogava la sanzione dell'avvertimento . Avverso tale provvedimento i due professionisti proponevano ricorso dinnanzi al CNF. Tra i motivi di doglianza ex adverso rappresentati, e che qui interessano, rileva l'interpretazione della riserva prevista dal menzionato articolo 29. A parer loro, la menzionata riserva non richiederebbe alcuna forma scritta . Nel caso di specie, la richiesta di pagamento maggiorata di sette volte rispetto all'importo originario sarebbe stata espressa per ben due volte, la prima verbalmente e l a seconda a mezzo mail . Il ricorso non è fondato. Le eccezioni sollevate dai ricorrenti sono prive di rilievo giuridico posto che, osserva il Collegio, la riserva di cui all' articolo 29 cod. deont. onera l'avvocato a formular la contestualmente alla pattuizione dell'accordo sul compenso professionale e non successivamente, «dal momento che i destinatari della richiesta devono essere messi in grado di conoscere immediatamente ed inequivocabilmente le conseguenze alle quali vanno incontro in caso di mancato spontaneo pagamento del compenso richiesto dal professionista nell'ammontare specificamente indicato». Nello stesso senso, peraltro, si era espressa una precedente pronuncia del 2021 CNF numero 90 /2021 . In ragione delle argomentazioni illustrate, il Consiglio rigetta il ricorso.
CNF_sentenza numero 36/2023