La riserva di maggior compenso per l’avvocato deve risultare nell’accordo con il cliente

L’avvocato può chiedere un compenso maggiore di quello in precedenza pattuito solo a condizione che ne abbia fatto espressa riserva ex art. 29 cod. deont. al momento della sottoscrizione dell’accordo.

La decisione in commento ha il merito di precisare i contorni giuridici all'interno della quale si atteggia la riserva ex art. 29 cod. deontologico. L 'occasione nasce da un procedimento disciplinare avviato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia nei confronti di due professionisti , accusati di aver violato gli artt. 4 e 29 l. n. 247/2012 , avendo richiesto al proprio cliente un pagamento sette volte maggiore a quello precedentemente e consensualmente determinato. L'importo previsto ab origine per l 'assistenza e rappresentanza nel procedimento di separazione dalla moglie era stato concordato in € 9.000 , somma che successivamente lievitava ad oltre € 59.000 a seguito di revoca del mandato e di mancato pagamento spontaneo della parcella prevista. Terminata la fase istruttoria del procedimento disciplinare, il Collegio approvava il capo di imputazione ascritto ai due avvocati e irrogava la sanzione dell'avvertimento . Avverso tale provvedimento i due professionisti proponevano ricorso dinnanzi al CNF. Tra i motivi di doglianza ex adverso rappresentati, e che qui interessano, rileva l'interpretazione della riserva prevista dal menzionato art. 29. A parer loro, la menzionata riserva non richiederebbe alcuna forma scritta . Nel caso di specie, la richiesta di pagamento maggiorata di sette volte rispetto all'importo originario sarebbe stata espressa per ben due volte, la prima verbalmente e l a seconda a mezzo mail . Il ricorso non è fondato. Le eccezioni sollevate dai ricorrenti sono prive di rilievo giuridico posto che, osserva il Collegio, la riserva di cui all' art. 29 cod. deont. onera l'avvocato a formular la contestualmente alla pattuizione dell' accordo sul compenso professionale e non successivamente, dal momento che i destinatari della richiesta devono essere messi in grado di conoscere immediatamente ed inequivocabilmente le conseguenze alle quali vanno incontro in caso di mancato spontaneo pagamento del compenso richiesto dal professionista nell'ammontare specificamente indicato . Nello stesso senso, peraltro, si era espressa una precedente pronuncia del 2021 CNF n. 90 /2021 . In ragione delle argomentazioni illustrate, il Consiglio rigetta il ricorso.

CNF_sentenza n. 36/2023