CEDU: l’Italia non può negare la filiazione tra il padre biologico e la figlia nata da maternità surrogata

Per la CEDU, mentre è lecito e rientra nella discrezionalità dello Stato rifiutare di riconoscere un legame di filiazione tra minore nato all’estero da maternità surrogata ed il genitore d’intenzione, che dovrà ricorrere alla sua adozione, come stabilito da prassi della CEDU e della CGUE consolidata, è invece lesivo della sua integrità, privacy e serenità familiare ex art. 8 Cedu rifiutare di riconoscerlo anche con il genitore biologico.

È quanto stabilito il 31 agosto dalla CEDU nel caso C. v. Italia ricomma 47196/21 che originariamente faceva parte di un ricorso collettivo che comprendeva anche quelli di tre coppie omosessuali, i cui figli erano nati in Ucraina e negli Usa, le cui doglianze sono state dichiarate irricevibili con sentenza del 30/5/23 Bonzano ed altri comma Italia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12193/2019, la Corte Costituzionale con le sentenze n. 33/2021 e n. 79/2022 stabiliscono la legittimità di rifiutare la trascrizione dell'atto di nascita estero e la filiazione in assenza di legame di sangue con uno od entrambi i genitori sociali che potranno ottenerla solo con l'adozione . In questo caso la minore era nata nel 2019 da gestazione surrogata in Ucraina e lì registrata come figlia della coppia etero che era ricorsa a questa pratica. Le autorità italiane avevano rifiutato di trascrivere l'atto di nascita della minore perché contrario all'ordine pubblico e quindi non era stato riconosciuto il legame familiare con il padre biologico e la madre d'intenzione, sì che lei stessa risultava apolide . I genitori hanno proposto ricorso per conto ed a nome della figlia minore perché tutte le azioni promosse in Italia per ottenere almeno un riconoscimento parziale della filiazione col genitore biologico sono stati vani. Va detto che il caso è un unicum nel panorama sinora analizzato su questo tema perché il rapporto figlio-genitore biologico non era mai stato messo in discussione. Prassi interna ed internazionale concordi nessuna filiazione senza legame di sangue In seguito alle sentenze sopra citate, la Cassazione con la sentenza n. 38162/2022 ha ribadito la liceità del rifiuto di trascrivere l'atto di nascita emesso all'estero laddove non vi sia un legame di sangue tra genitore e figlio nato da gestazione altrui. La Cassazione ha quindi stabilito, con riferimento alle sentenze D.B. e a. comma Svizzera del 22 novembre 2022 nel quotidiano del 23/11/22, nda e D comma Francia del 16 luglio 2020, quanto segue il bambino nato da maternità surrogata ha anche un diritto fondamentale al riconoscimento, anche legale, del legame che si è creato in virtù del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il progetto genitoriale. L'obbligo fondamentale di garantire che un bambino nato da maternità surrogata abbia gli stessi diritti dei bambini nati in condizioni diverse è soddisfatto dalla possibilità di adozione in casi speciali prevista dall' articolo 44, § 1, lettera d della legge n. 184 del 1983 . Allo stato attuale dello sviluppo giuridico, l'adozione è il mezzo attraverso il quale è possibile che tale bambino riconosca legalmente, nei confronti del genitore adottivo, lo status di figlio o figlia , il legame di fatto tra il bambino in questione e la persona che ha condiviso con il genitore biologico il progetto di procreazione e ha contribuito al mantenimento del bambino dalla nascita neretto,nda . Precedenti giurisprudenziali Questi principi sono stati più volte ribaditi sia dalla CEDU che dalla CGUE A.L. e Callamand comma Francia, C.E ed altri comma Francia nelle rassegne del 8/4 e 25/03/22, K.K. ed altri comma Danimarca, Valdìs Fjolnisdottir ed altri comma Islanda, Honner comma Francia, e Hämäläinen comma Finlandia [GC] nei quotidiani del 12/12/22,21/5/21,11/12/20 e 17/7/14 EU C 2021 1008 nel quotidiano del 14/12/21 Cass. civ. ord. 1842/2022 sull'irrazionalità di non riconoscere la filiazione tra genitore sociale figlio nato da utero in affitto nel quotidiano del 24/1/22. Il Parere consultivo relativo al riconoscimento nel diritto interno di una relazione legale di filiazione tra un bambino nato attraverso un accordo di maternità surrogata gestazionale all'estero e la madre affidataria P16-2018-001 ed il caso Menesson comma Francia del 2014 imponevano al genitore d'intenzione per veder riconosciuto il legame di filiazione col minore nato da maternità surrogata di ricorrere a metodi alternativi come l'adozione nell'interesse supremo del minore e per rispettare il diritto all'identità personale sua e del genitore sociale. Si noti che il margine discrezionale degli Stati è notevolmente ridotto, essendo in gioco un aspetto essenziale dell'identità dei singoli per quanto riguarda il rapporto giuridico di filiazione pur non essendoci unanimità tra gli Stati del COE nel riconoscere l'utero in affitto e stante gli interessi generali di proteggere i minori dall'essere trasformati in una merce e di prevenire lo sfruttamento delle donne vulnerabili non si poteva impedire, nel supremo interesse dei minori, che il riconoscimento del fatto che la persona che essi avevano considerato come loro madre per tutta la vita era anche loro madre dal punto di vista giuridico neretto,nda . La prassi della CEDU , oltre a quella sopra citata, ha superato l'impossibilità di riconoscere la filiazione con i genitori sociali del minore nato da maternità surrogata sancita dalla Paradiso e Campanelli comma Italia nel quotidiano del 25/1/17 , evidenziando come al genitore d'intenzione spettino i diritti parentali, in primis quello di visita, in caso di separazione/divorzio e che tale rapporto, laddove sia impossibile l'adozione rectius la stepchild adoption , si possa riconoscere per possesso di status sociale, in quanto è fondamentale e nel loro interesse supremo che i minori non patiscano le conseguenze negative del ricorso alla maternità surrogata. Lesione dei diritti nel caso in esame Come detto nulla questio sul rifiuto di riconoscere il legame madre sociale e figlia. È però discutibile ed incomprensibile l'ostinato rifiuto di riconoscerlo col padre biologico, sì da lasciare la bimba che ora ha 4 anni in un limbo giuridico , ledendo la sua identità personale ed i suoi legami con il padre. Ciò è gravissimo. Per la CEDU quindi l'Italia è venuta meno ai suoi doveri di prendere una decisione rapida sul dovuto riconoscimento della filiazione col padre biologico. Infatti sono mancati i requisiti di una risposta rapida ed efficace alle richieste della minore che, per queste carenze, è tuttora apolide il rifiuto dei pareri del pubblico ministero non è stato motivato se non per motivi di conflitto con l'ordine pubblico quanto alla domanda di trascrizione parziale, essa è stata respinta unicamente per eccessiva formalità, vale a dire che non era oggetto del ricorso, questione che non può essere rilevante in un procedimento incentrato sull'interesse superiore del minore e non è stata fornita alcuna indicazione in tutte le fasi del procedimento circa un possibile mezzo alternativo per ottenere l'instaurazione del rapporto di filiazione tra la ricorrente e il suo padre biologico, anteponendo la ricorrente al mero rifiuto non fondato sull'assenza di presupposti . Infine dopo il rigetto delle domande di trascrizione, nessun ponte processuale è stato previsto dal giudice per trasformare la procedura in una più idonea a consentire l'instaurazione del rapporto di filiazione , cosicché, in mancanza di tale ponte, L.B. ha dovuto ricominciare il procedimento, rivolgendosi al cancelliere,– al quale è stata presentata una richiesta di trascrizione parziale – che l'ha rifiutata nonostante il fatto che la trascrizione parziale sia normalmente consentita riguardo al genitore biologico neretto,nda . Tutto ciò ha costituito un'ingerenza arbitraria, eccessiva e non consentita in una società democratica in deroga all'articolo 8 Cedu sì che la minore è stata indennizzata con €.15000 per il danno morale subito e sono state refuse le spese di lite per €.9536 oltre oneri aggiuntivi di legge.

CEDU, sentenza 31 agosto 2023, caso C. v. Italia ricomma 47196/21