Messaggi, telefonate e pedinamenti: moglie vittima del marito divenuto stalker dopo la separazione

I comportamenti dell’uomo hanno avuto, all’epoca, conseguenze evidenti, poiché la donna, come riferito da lei stessa e dalla sorella, era così in preda all’ansia e alla paura da essere indotta a non uscire da sola.

Condannato per stalking il marito che, dopo la separazione, perseguita per due anni la moglie con messaggi, telefonate e pedinamenti, arrivando, infine, a minacciarla e ad offenderla in maniera pesante in strada. Per i giudici di merito è decisivo, e inequivocabile, il racconto fatto dalla donna, racconto che ha certificato le inaccettabili condotte tenute ai suoi danni per ben 24 mesi dal marito. In sostanza, la donna ha riferito di messaggi, telefonate, pedinamenti , tutti caratterizzati da aggressività, minacce e offese ai suoi danni . Il quadro probatorio è ritenuto sufficiente, sia in primo che in secondo grado, per ritenere l'uomo colpevole del delitto di atti persecutori , commesso ai danni della donna alla quale era stato legato da vincolo matrimoniale e dalla quale si era separato. Con il ricorso in Cassazione il legale che difende l'uomo prova a contestare la condanna emessa in Appello a carico del suo cliente, ma le obiezioni proposte non convincono affatto i giudici di terzo grado, i quali, invece, confermano la condanna per stalking. Per fare chiarezza, comunque, i magistrati di Cassazione ricordano che a fronte di un possibile caso di stalking la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima può essere tratta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dallo stalker ove essi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante . Peraltro, tale prova può essere desunta da elementi sintomatici, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta subita e anche dalla condotta stessa dello stalker, valutando sia la sua astratta idoneità a causare l'evento, sia il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata . Infine, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno più degli eventi alternativi del delitto di atti persecutori, potendo desumersi la prova di essi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti o dalla condotta stessa dello stalker . Proprio ragionando in questa ottica, sono inequivocabili i comportamenti tenuti dall'uomo finito sotto processo. Nello specifico, difatti, si è appurato che dopo la separazione tra i coniugi, preceduta da una vita coniugale caratterizzata da continui litigi, e dopo un iniziale periodo di relativa calma, la situazione veniva a mutare e l'uomo iniziava a ingiuriare e minacciare la moglie sia con messaggi e continue telefonate, anche notturne, sia quando si recava nella casa familiare per incontrare i figli sia quando la incontrava per strada, profferendo nei confronti della donna sia minacce di morte, ritenendola responsabile della distruzione della famiglia, sia insulti, anche alla presenza dei bambini e giungendo una volta, nella strada, dopo averla pesantemente ingiuriata vai facendo la p…a a quest'ora e rimani incustodita tua figlia in piazza da sola domani ti mando gli assistenti sociali” , a sputare sulla donna . Questi comportamenti dell'uomo hanno avuto, all'epoca, conseguenze evidenti, poiché la donna, come riferito da lei stessa e dalla sorella, era così in preda all'ansia e alla paura da essere indotta a non uscire da sola. Il quadro è sufficiente per ritenere acclarato uno degli eventi del reato di stalking, e, precisamente, quello costituito dallo stato di ansia e di paura ingenerato nella vittima , concludono i magistrati.

Presidente Pezzullo – Relatore Mauro Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 29 novembre 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria C.V., esclusa l'aggravante di cui all'art. 62, n. 11-quinquies c.p., ha confermato nel resto la condanna dell'imputato per il delitto di atti persecutori, commesso ai danni di C.A. , alla quale era stato legato da vincolo matrimoniale. 2. Il difensore di fiducia dell'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la contraddittorietà ovvero la carenza e illogicità della motivazione nonché la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'evento del reato. 2.2. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà ovvero la carenza e illogicità della motivazione nonché la violazione di legge in ordine alla omessa dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Deduce che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta dell'imputato fosse cessata nel marzo 2014 mentre invece, come risulterebbe dalle dichiarazioni rese dalla parte civile nel verbale dibattimentale del 1/7/2020, le condotte sarebbero cessate dopo che la persona offesa, il 23/7/2013, aveva sporto denuncia. 2.3. Con ii terzo e quarto motivo lamenta la contraddittorietà ovvero la carenza e illogicità della motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e in ordine al trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, occorre preliminarmente rammentare che, in tema di atti persecutori, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato delle vere e proprie linee guida interpretative. Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dalll' art. 612-bis c.p. Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015, A., Rv 265231 la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima può essere tratta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente ove essi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764 essa può essere desunta da elementi sintomatici, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche dalla condotta stessa del reo, valutando sia la sua astratta idoneità a causare l'evento, sia il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv 269621 non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno più degli eventi alternativi del delitto, potendo desumersi la prova di essi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti o dalla condotta stessa dell'agente Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272086 . 2.1. La Corte distrettuale, e prima ancora il Giudice di primo grado, si sono attenuti a tali principi avendo evidenziato quanto qui riportato in estrema sintesi. Dopo la separazione tra i coniugi, preceduta da una vita coniugale caratterizzata per continui litigi, dopo un iniziale periodo di relativa calma, la situazione veniva a mutare e i B. iniziava a ingiuriare e minacciare la moglie sia con messaggi e continue telefonate anche notturne, sia quando si recava nella casa familiare per incontrare i figli sia quando la incontrava per strada, profferendo nei confronti della donna sia minacce di morte, ritenendola responsabile della distruzione della famiglia e delle difficili condizioni di salute della di lui madre, sia insulti, anche alla presenza dei bambini giungendo una volta, nella strada, dopo averla pesantemente ingiuriata puttana, grande puttana, vai facendo la puttana a quest'ora e rimani incustodita tua figlia in piazza da sola domani ti mando gli assistenti sociali , a sputare sulla donna. Come riferito dalla persona offesa e da C.B. , sorella della vittima, il comportamento del B. aveva causato ansia e paura alla moglie tanto da indurla a non riuscire da sola. Tali elementi concreti tenuti presente dai giudici di merito concorrono a delineare la configurabilità di uno degli eventi dei reato previsti dalla fattispecie incriminatrice e, precisamente quello costituito dallo stato di ansia e di paura ingenerato nella vittima e il reato, pertanto, correttamente è stato ritenuto integrato dovendosi, a tal fine, rammentare che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall' art. 612-bis c.p. Sez. 5, n. 36139 del 4/4/2019, D, Rv 277027 . In considerazione di quanto rilevato il primo motivo è da ritenersi inammissibile. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. L'imputato censura la decisione della Corte d'appello per non aver dichiarato prescritto il reato nonostante la condotta doveva considerarsi cessata il 28 giugno 2013 e non, come ritenuto, nel marzo 2014 allorché la parte civile veniva escussa dai Carabinieri di XXXXX. A sostegno di quanto affermato richiama il verbae dell'udienza dibattimentale da cui, a suo dire, risulterebbe la dichiarazione della parte civile secondo cui, dopo la denuncia del 23 luglio 2013, l'imputato aveva cessato le condotte moleste e minatorie. Orbene, tale affermazione viene smentita proprio da quanto emerge dalla lettura del predetto verbale da cui risulta che alla contestazione del Pm no, perché lei ai carabinieri ha detto che nel marzo 2014 comunque continuava , la parte civile espressamente rispondeva si continuava specificando che, anche se con minore frequenza, comunque continuavano le telefonate, i messaggi, i pedinamenti e la conseguente paura di uscire la sera con i figli. La doglianza, dunque, è del tutto destituita di fondamento. 4. Anche gli ultimi due motivi di ricorso sono da ritenersi inammissibili in quanto la Code d'appello ha motivato adeguatamente la decisione sia in ordine al quantum del a pena applicata di poco superiore al minimo edil tale , sia in ordine al giudizio dl equivalenza delle circostanze generiche con le residue aggravanti riconosciute, richiamando, ai predetti fini, la durata circa due anni della condotta molesta e minacciosa, la natura e la gravità dei fatti contestati, la personalità dell'imputato desunta dalle modalità della condotta delittuosa. Tale motivazione è in linea con i condivisibili principi affermati da tempo da questa Corte di legittimità secondo cui non è necessaria la considerazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo invece sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02 Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899 . 5. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna OMISSIS dell'imputato alla rifusione delle spese a suo favore. Ed invero, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di Cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 c.p.p. , quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, infondato, va disposta la condanna di questo al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché in sede di legittimità tale parte abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei termini consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi in maniera non meramente formale, ma effettiva e feconda per i processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione. Sez. U, n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv 226716 Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv 283886, in motivazione . Nella vicenda che qui ci occupa non è dato riscontrare siffatta efficacia di contrasto. 7. Deve essere disposta, ai sensi dell' art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 , in case di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese alla parte civile. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati a norma dell 'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 19 6.