Cani aggressivi: la serie infinita di proroghe dell’ordinanza del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha prorogato l’ordinanza contingibile e urgente del 6 agosto 2013, n. 209 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. La variante, rispetto alle precedenti versioni, pare essere l’inserimento, di mera completezza compilativa delle norme richiamate in premessa, dell’art. 9 Cost., come modificato dalla legge cost. 1/2022, dove si stabilisce che la legge statale disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Il fondamento della necessità di prorogare l’ordinanza – come modificata dall’ordinanza 3 agosto 2015 è indicato nella volontà di adottare misure di precauzione a tutela dell’incolumità pubblica , vulnerata da frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari . Il contenuto dell’ordinanza il c.d. patentino, tra raccomandazione e obbligo Il primo comma dell’art. 1 contiene un’ovvietà, relativa al rapporto uomo-animale e alla duplice posizione di garanzia del primo nei confronti del cane, per il suo benessere, e nei confronti di terzi, per i danni provocati dagli animali considerazioni ovvie perché ricavabili dall’ordinamento. Pure il secondo comma rimanda alla responsabilità del detentore, come si ricava anche dal codice civile. Seguono, al terzo comma, indicazioni di buon senso sulla gestione dei cani informazioni, affidi consapevoli, guinzaglio, museruola. Il quarto comma si dedica alle deiezioni canine igiene e buon senso, ma qual è l’attinenza ai fini individuati dall’ordinanza? Innovativo – si fa per dire, poiché la modifica è del 2015 – è il quinto comma che prevede percorsi formativi attivati da Comune e ATS che culminano con il rilascio di un c.d. patentino . Compiti informativi vengono attribuiti dal comma sesto ai medici veterinari che informano gli interessati della possibilità di fare percorsi formativi e dovrebbero segnalare all’autorità sanitaria pubblica i cani che richiedono una valutazione comportamentale. Infine, il settimo comma impone la frequenza di corsi formativi ai proprietari di cani che si siano resi responsabili di episodi di morsicatura, aggressione o, non meglio definiti, altri criteri di rischio”. I divieti L’art. 2 è totalmente dedicato ai divieti, tra cui spicca l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività, la sottoposizione di cani a doping, le operazioni di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività. Cosa succede se vi è stata aggressione o morsicatura L’art. 3 dell’ordinanza stabilisce che, fermo quanto previsto in materia di prevenzione della rabbia, i servizi veterinari attivano un percorso per verificare le condizioni psico-fisiche del cane e della corretta gestione da parte del proprietario. I servizi, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico. Il registro dei cani aggressivi Deve, inoltre, essere formato un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività , a cura dei servizi veterinari i proprietari di tali cani devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e hanno l’obbligo – in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico – di guinzaglio congiunto a museruola. I cani inseriti in tale registro non possono essere posseduti o detenuti da soggetti particolari delinquenti abituali o per tendenza, sottoposti a misure di prevenzione personale o di sicurezza personale, chi abbia riportato una condanna per delitto contro la persona o il patrimonio, se punibile con la reclusione fino a due anni – è evidente l’intento di non dare a estorsori, rapinatori ecc., uno strumento di intimidazione – . Altre ragioni – tutela degli animali, stigmatizzazione dei combattimenti – sono da ravvisare nel divieto di possedere tali cani in capo a chi sia stato condannato per reati contro gli animali. Le esclusioni L’art. 5 stabilisce invece che le disposizioni non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco , da un lato, né ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia di greggi e a conduzione di greggi, dall’altro. I motivi dell’esclusione mi restano oscuri se un cane ha degli oggettivi disturbi comportamentali sarebbe meglio approfondire… Alcune considerazioni critiche L’ordinanza è uno strumento da utilizzare quando non vi sono i tempi per affrontare un procedimento legislativo e per esigenze contingibili e urgenti deve trattarsi di fatti attuali che è necessario affrontare nell’immediatezza. Dieci anni non sono bastati per una riflessione globale e condivisa sul fenomeno e, soprattutto, scientifica. Fa sorridere che, oltre alla presunta motivazione riprodotta integralmente dal 2013, sia stata riprodotta anche quella successiva che fa riferimento alla necessità nelle more dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia” sono passati 10 anni e si reitera nell’utilizzo di uno strumento ministeriale che non ha una legittimazione sostanziale. Non si rinvengono dati che legittimano l’uso dell’ordinanza che dovrebbe riguardare un fenomeno temporaneo, né studi da cui evincere numero, qualità e contesto dei frequenti episodi”. Sono stati effettuati studi per verificare se le disposizioni cautelari” sempre uguali a se stesse siano state attuate e con quali risultati?

G.U. del 25 agosto 2023, n. 198 Ministero della Salute, ordinanza 9 agosto 2023