Avvocati pronti a riassumere gli atti? Da domani in vigore i nuovi criteri redazionali

A partire dal 1° settembre entra infatti in vigore il decreto del Ministero della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 che indica i criteri e i limiti redazionali per la redazione degli atti del processo civile. OCF chiede però una revisione delle regole.

A poche ore dell'entrata in vigore dei nuovi criteri redazionali, l' Organismo Congressuale Forense fa appello al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Giustizia e a tutte le forze politiche affinché, nell'ambito della revisione della riforma del processo civile d.lgs. nn. 149/2022 e 151/2022 , in stretta e costante collaborazione con l'avvocatura tutta, voglia abrogare il quarto comma dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile provvedendo in ogni caso con tempestività alla revisione delle criticità del decreto ministeriale . Infatti la previsione di cui al decreto ministeriale circa la dichiarazione del difensore in merito alla necessità di superamento dei limiti per questioni di particolare complessità attribuisce al Giudice la valutazione della sua fondatezza. Lo si ritiene inaccettabile, dovendosi rimettere all'Avvocato, nella propria esclusiva funzione e responsabilità di difensore della parte nel processo, la libertà di decidere la migliore strategia processuale senza alcun condizionamento esterno . Al momento non ci sono però novità sul fronte normativo. Da domani gli avvocati dovranno contenere nel limite di 80mila caratteri , corrispondenti approssimativamente a 40 pagine con dimensione carattere pari a 12 punti, interlinea 1,5 e margini di 2,5 cm l'atto di citazione, il ricorso, la comparsa di risposta e la memoria difensiva, gli atti di intervento e chiamata di terzi, le comparse, le note conclusionali e gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione. Per tutti gli altri atti del giudizio l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 50mila caratteri . 10mila caratteri invece quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127- ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Per tutti gli altri dettagli, si rimanda al precedente contributo Limiti redazionali per gli atti del processo civile ecco il decreto .