L' avvocato radiato dall'albo può iscriversi nuovamente se ripara il danno provocato

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 22511 resa in data 26 luglio 2023 hanno ribadito che il mancato risarcimento alle parti lese da parte dell’avvocato radiato dall’albo professionale è ostativo alla sua re-iscrizione presso il medesimo albo.

La vicenda trae origine dalla domanda di reiscrizione all' albo degli avvocati avanzata da un professionista, in precedenza radiato all'esito del procedimento disciplinare condotto dal competente Consiglio dell'Ordine. La domanda veniva respinta, sulla base del fatto che il professionista, a seguito della sanzione, non aveva provveduto a risarcire le parti lese . Difatti, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unte, Cass. civ. S.U. n. 30589/2017 la valutazione della condotta ai fini della reiscrizione all'Albo a seguito di radiazione non può limitarsi ai comportamenti precedenti la condanna disciplinare, ma è necessario valutare il comportamento successivo del richiedente , compreso il risarcimento delle parti lese . L'istante, in sua difesa, lamentava una situazione di indigenza che impediva il ristoro integrale verso le parti offese. La decisione veniva condivisa dal CNF. L'avvocato si vede pertanto costretto ad adire la Suprema Corte che, tuttavia, conferma la decisione impugnata. I Giudici muovono dal tenore della disposizione di cui all' art. 17 , comma 15, l. 247/2012 che stabilisce che l'avvocato cancellato dall'albo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e, pertanto, la riparazione del danno costituisce un presupposto per la reiscrizione. Ciò comporta che, mentre, nel giudizio disciplinare viene valutata l'omessa riparazione sino al momento della conclusione del procedimento come criterio per la determinazione della sanzione, nel giudizio e nella decisione relativi all'istanza di reiscrizione ciò che viene valutato è la mancata riparazione anche dopo l'irrogazione della sanzione in quanto il comportamento successivo alla condanna, consistente nel mancato ristoro delle parti lese, dimostra la mancata cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione . Può, pertanto, ribadirsi che l'autonoma valutazione dell'omissione del ristoro ai fini della decisione sull'istanza di reiscrizione non comporta alcuna perpetuazione della sanzione, in quanto si associa al comportamento dell'istante successivo all'irrogazione della sanzione stessa, nella valutazione del quale la mancata riparazione costituisce indice negativo ai fini del giudizio prognostico relativo alla recuperata affidabilità del professionista Cass. civ. S.U. n. 30589/2017 . La Corte rigetta il ricorso, con conseguente condanna alle spese

Presidente Raimondi Relatore Cirillo Fatti di causa Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Arezzo, con provvedimento del 14.9.2020, rigettò la domanda del Dott. B.G., volta a ottenere la reiscrizione nell'albo degli avvocati a seguito della radiazione disposta dal COA di Arezzo, in data Omissis , e confermata dal Consiglio Nazionale Forense in data […]. Nelle more del giudizio pendente innanzi al Consiglio Nazionale forense, avverso il rigetto, da parte del C.O.A. di una prima domanda di reiscrizione, il Dott. B. presentò una seconda domanda di reiscrizione, sostenendo l'avvenuta riparazione delle condotte oggetto del procedimento disciplinare conclusosi con la radiazione, di tal che il C.O.A. sospendeva il procedimento relativo alla seconda istanza di reiscrizione, in attesa della definizione del giudizio dinanzi al C.N. F. Avendo il ricorrente comunicato di avere rinunciato all'impugnazione innanzi al C.N. F., il C.O.A., ripreso il procedimento sospeso, rigettava la seconda istanza. Il ricorso proposto dal Dott. B. avverso tale provvedimento venne accolto dal C.N. F. per violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento dell'interessato ex art. 17 della L. n. 247 del 2012 . Il C.O.A. di Arezzo, in acquiescenza alla sentenza, riaprì il procedimento, invitando il Dott. B. a formulare osservazioni, con facoltà di essere sentito personalmente. Audito il ricorrente, che presentò memoria, il C.O.A. rigettò, infine, la domanda di reiscrizione, con provvedimento notificato il 14 settembre 2020. In particolare, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, rigettata preliminarmente l'istanza di astensione di alcuni membri del Consiglio, argomentò la decisione sul fatto che la condotta susseguente alla radiazione non fosse tale da far ritenere recuperata la condotta irreprensibile né fosse sufficiente a riparare gli effetti dell'illecito. Il Consiglio Nazionale Forense, investito dell'impugnazione proposta dal Dott. B., con la sentenza oggi impugnata, ha rigettato il ricorso. Il C.N. F. -condiviso, preliminarmente il rigetto dell'eccezione relativa all'obbligo di astensione dei componenti del C.O.A. di Arezzo-ha ritenuto i due motivi di ricorso infondati in quanto la decisione impugnata appariva immune dalla lamentata contraddittorietà della motivazione, essendo sorretta da un iter argomentativo logico e sufficiente. Ha rilevato, in particolare, che il C.O.A. aveva esaminato la fattispecie alla luce della giurisprudenza domestica che afferma come la valutazione della condotta ai fini della reiscrizione all'Albo a seguito di radiazione non possa limitarsi ai comportamenti precedenti la condanna disciplinare, e alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 30589/2017 che afferma la necessità di valutare il comportamento successivo del richiedente, compreso il risarcimento delle parti lese. Esponeva, quindi, ribadendole, tutte le circostanze di fatto esaminate dal COA e poste a fondamento del rigetto dell'istanza. Contro questa sentenza B.G. propone ricorso, articolato in due motivi, cui non v'e' replica. Il P.M., nella persona dell'Avvocato Generale Francesco Salzano, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Tali conclusioni sono state ribadite alla pubblica udienza dal P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo -rubricato illegittimità del provvedimento per violazione di legge derivata dalla manifesta insussistenza di motivazione in ordine a questione decisiva della statuizione impugnata il ricorrente deduce l'insussistenza della motivazione in ordine alla questione, dedotta come decisiva, consistente nel fatto, già rappresentato al C.N. F. ma da questi travisato, che l'omissione della condotta riparatoria, già ricompresa nell'originaria contestazione per la quale fu irrogato il provvedimento di radiazione, non poteva essere nuovamente posta a fondamento del diniego di iscrizione. 1.1. La censura è infondata. L' art. 17, comma 15, della L. n. 247 del 2012 , nello stabilire che l'avvocato cancellato dall'albo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione indirettamente individua, come rilevato anche dal P.M., anche la riparazione del danno come presupposto per la reiscrizione. Ciò comporta che, mentre, nel giudizio disciplinare viene valutata l'omessa riparazione sino al momento della conclusione del procedimento come criterio per la determinazione della sanzione, nel giudizio e nella decisione relativi all'istanza di reiscrizione ciò che viene valutato è la mancata riparazione anche dopo l'irrogazione della sanzione in quanto il comportamento successivo alla condanna, consistente nel mancato ristoro delle parti lese, dimostra la mancata cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Può, pertanto, ribadirsi che l'autonoma valutazione dell'omissione del ristoro ai fini della decisione sull'istanza di reiscrizione non comporta alcuna perpetuazione della sanzione, in quanto si associa al comportamento dell'istante successivo all'irrogazione della sanzione stessa, nella valutazione del quale la mancata riparazione costituisce indice negativo ai fini del giudizio prognostico relativo alla recuperata affidabilità del professionista cfr. Cass. Sez. Un. 30589 del 20 dicembre 2017 . 2. Con il secondo motivo -rubricato illegittimità del gravato provvedimento per violazione di legge derivata dalla manifesta insussistenza e travisamento della motivazione in ordine alle condotte riparatorie attuate dal ricorrente si censura la sentenza impugnata per essersi il C.N. F. limitato ad asserire l'insussistenza di condotte riparatorie quando, in realtà, dagli atti risultava documentata la situazione di indigenza, affliggente il Dott. B., la quale aveva impedito il perfezionamento di un ristoro integrale. 2.1 La censura è infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte a Sezioni Unite v., tra le altre, sentenza n. 24647 del 02/12/2016, id n. 20344 del 31/07/2018 , n. 30868 del 29/11/2018 le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, in materia disciplinare, sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito non e', quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. 2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare ragionevolmente e adeguatamente motivata laddove, di contro, il mezzo di impugnazione non attinge specificamente il complesso percorso motivazionale che ha condotto il giudice disciplinare alla sua decisione. Invero, il C.N. F., nella sentenza impugnata, ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine all'impossibilità di adempiere del Dott. B. in ragione della lacunosità della documentazione prodotta, relativa alla dichiarazione dei redditi, ma, soprattutto, ha rilevato come il COA avesse, innanzitutto, evidenziato il fatto del mancato chiarimento in ordine all'uso della somma di Euro 585.000,00 indebitamente ottenuta e trattenuta, traendo da tale complessivo quadro probatorio l'ulteriore considerazione circa la non documentata impossibilità di adempiere agli impegni assunti con l'accordo transattivo. 3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la sentenza appare immune dalle censure rivoltele con conseguente rigetto del ricorso. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso.