La comunicazione legale tra etica e privacy

Come spesso accade in agosto, anche quest'anno ci sono state delle tematiche che hanno tenuto banco tutta l'estate. Accanto al bollettino quotidiano della guerra nell'Est Europa e alle immancabili tragedie estive di femminicidi e disgrazie di ogni tipo, la vacanza degli italiani si è colorata di una vicenda a metà tra il gossip e l'opportunità di una certa comunicazione tra privacy ed etica.

Non alimentiamo certo la oramai nutrita schiera di coloro che hanno dedicato articoli e pagine alla nota questione venuta alla ribalta delle cronache, dove un famoso commercialista comunica in diretta di non voler più sposare la compagna , rea di averlo tradito, e affida ad una comunicazione in presa diretta dinanzi ai partecipanti alla festa le sue motivazioni, che poi vengono riprese in video e diffuse dai partecipanti sui social. Da lì si scatenerà nelle settimane successive il delirio mediatico con l'Italia che si dividerà tra pro e contro su metodo, opportunità, contenuti e chi più ne ha più ne metta. Fatto sta che la questione - di cui non ci interessa il merito - apre uno scenario ben più ampio sull'etica della comunicazione e sui suoi limiti disegnati dal rispetto della privacy e dell'opportunità. Per questo abbiamo sentito l' opinione dell'avvocato Carlo Merani , legale difensore di una delle persone coinvolte indirettamente in questa vicenda, in quanto il suo nome nei giorni successivi all'accaduto è apparso su diversi quotidiani, indicato come uno dei possibili amanti della futura sposa. Partono le diffide, le smentite e le tutele legali del caso, dal momento che questa persona ha famiglia e ha un nome da tutelare. Avvocato Merani, qual è l'impatto emotivo di una persona che si vede all'improvviso al centro di un fatto mediatico, di cui non sa nulla? L'impatto è senza dubbio molto forte, non solo sull'interessato, ma su tutti coloro che gli sono abitualmente accanto. Per questo, si tratta di temi che vanno affrontati e gestiti con molta attenzione e prudenza. Al di là degli aspetti giuridici, di cui parleremo, ogni qual volta ci si trova in queste situazioni bisognerebbe tenere in conto che nella società contemporanea le persone non sono esseri individuali collocati accidentalmente in un contesto sociale vita privata e vita pubblica sono, al contrario, tra loro molto connesse, se non dipendenti l'una dall'altra. Oggi non esiste una separazione tra sfera privata e sfera pubblica, con la conseguenza che ciò che accade in quella pubblica può avere influenza in quella privata e viceversa. Quali sono i limiti, secondo lei, che la comunicazione giornalistica dovrebbe avere tra etica e privacy? Il giornalista deve ricercare e rispettare la verità. Il requisito della verità, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza si veda, ad esempio, Corte Appello Roma numero 713/2020 , non va certamente interpretato in termini rigidi e assoluti non potendosi esigere che il giornalista sia a conoscenza della verità storica inconfutabile , ma si può e si deve pretendere, da parte degli organi di informazione, la più corretta ricostruzione dei fatti, effettuata attraverso un rigido controllo delle fonti di informazione. Ciò vale soprattutto quando il giornalista tratta fatti attinenti alla vita privata di una persona, sapendo che oggi, come detto prima, privato e pubblico compenetrano l'esistenza umana. Ecco, in tale ambito, il rigore nella ricerca della verità deve essere senz'altro maggiore. Qual è il perimetro di opportunità che lei vede nella comunicazione di una vicenda simile? La domanda riporta al tema del diritto di cronaca, che va assolutamente difeso e salvaguardato, alla stessa stregua del diritto di critica. Ma il diritto di cronaca non esime al giornalista dal verificare la fondatezza delle informazioni, sia quando le ha ricavate lui stesso, sia quando gli siano state riferite da terzi. In sostanza, il giornalista non può limitarsi a ricevere una notizia, ma deve attivarsi nell'accertamento dell'attendibilità dei fatti secondo criteri di diligenza e correttezza. Anche su ciò soccorre la giurisprudenza nel chiarire che la divulgazione di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca solo se ricorre la verità oggettiva o anche solo putativa, cioè una verità creduta tale purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca v. Cass. Civ. sez. III numero 2511/2023 . Se tale lavoro non c'è stato, non c'è notizia da poter divulgare se, invece, c'è stato, allora bisogna dimostrarlo e l'informazione può essere diffusa. C'è una differenza, secondo lei, tra i protagonisti di un episodio del genere e i terzi che, loro malgrado, vengono coinvolti e chiamati in causa? Ciò che noto, in una vicenda come quella in oggetto, è l'essere stata vissuta da tutti i protagonisti - e anche dai molti che l'hanno commentata - secondo quella che potrei definire una “etica della situazione”, cioè un'etica della giornata, governata da impulsi e sentimenti del momento. Se nella vita di tutti i giorni un simile approccio è rimesso alla libertà e alle convinzioni di ciascuno, nella vita pubblica o nello svolgimento di una attività professionale, soprattutto laddove possono essere coinvolti – anche solo potenzialmente – terzi, ciò non può accadere. La vita pubblica, se non altro perché ha una dimensione relazionale, e dette attività devono essere governate da un complesso di regole e valori e non svolgersi “senza rete”. Su questo punto non c'è, a mio avviso, distinzione tra notorietà o meno delle persone coinvolte o coinvolgibili. Ringraziamo per il suo intervento l'Avv. Carlo Merani e torneremo su questo argomento con altri approfondimenti, dal momento che la comunicazione è oramai parte inestricabile della vita e del lavoro quotidiano di tutti e più aumento gli strumenti, più la delicatezza della sua gestione emerge, tra diritto, privacy e buon senso.