In tema di misure di prevenzione, non integra la contravvenzione di guida senza patente l’ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto sottoposto all’avviso orale da parte del Questore, se privo di ulteriori prescrizioni o divieti.
Un giovane, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale “mero” da parte del Questore, è stato condannato per essersi posto alla guida di un'autovettura, pur essendo sprovvisto della patente di guida. La Corte di cassazione ha invece dichiarato che il fatto non sussiste. Il reato contestato La fattispecie contravvenzionale è contenuta nel d.lgs. 159/2011, il cui articolo 73 stabilisce che nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, se si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. I giudici di merito hanno ritenuto che, tra tali misure di prevenzione “ostative” , rientrasse il mero avviso orale emesso dal Questore, quand'anche senza aggiunta di prescrizione alcuna. La fattispecie penale il divieto di condurre autoveicoli La Corte richiama quanto affermato da Corte cost. 211/2022 , secondo cui presupposto del reato è la mancanza del titolo abilitativo quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione personale. Il legislatore infatti ritiene che il divieto di guida in capo a soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale sia conseguenza di un quid pluris di pericolosità sociale in capo a determinati individui. Ad ogni modo non è una conseguenza automatica ma va calibrata al caso specifico. L'avviso orale nell'alveo delle c.d. misure di prevenzione Il mero avviso orale non comporta limitazioni alla libertà personale. Secondo la Corte di cassazione, la guida senza patente da parte di soggetto destinatario dell'avviso “mero” integra solo una violazione amministrativa e non penale . A sostegno di tale conclusione, la Corte richiama la legge numero 1423/1956 , in cui l'avviso orale del Questore non rientrava tra le misure di prevenzione. Successivamente, oltre all'invito a tenere una condotta conforme alla legge, con legge numero 128 del 2011 , si è introdotta la possibilità di emettere un avviso orale “rafforzato” da specifiche prescrizioni e divieti. La conclusione è confermata da analoghi ragionamenti svolti dalla Cassazione civile e dal Consiglio di Stato. L'avviso orale, in definitiva, è misura prodromica alle misure di prevenzione vere e proprie e si correla alla mera proclività a commettere azioni delittuose, consistendo soltanto nell'intimazione di tenere una condotta conforme alla legge dovere di ciascun cittadino . Il principio di offensività e quello di rieducazione Siffatta lettura restrittiva, affermano i giudici, è conforme anche ai principi di offensività e di rieducazione. Sotto il primo profilo, il destinatario dell'avviso orale “mero” sarebbe sanzionato penalmente per una condotta altrimenti rilevante solo in ambito amministrativo, in contrasto con il principio di offensività , che richiede un'offesa a interessi ritenuti meritevoli di tutela. Sotto il profilo della personalizzazione e della rieducazione , si sottolinea che il fatto deve avere un disvalore sostanziale la rieducazione e la risocializzazione difficilmente si coordinano con la posizione ricoperta dal soggetto destinatario del mero avviso, che non è gravata da alcun obbligo o dovere aggiuntivo, rispetto a quelli posti a carico di ogni cittadino.
Presidente Rocchi – Relatore Siani Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 14 novembre 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Palermo il 2 febbraio 2021, in forza della quale M.A. - imputato del reato di cui all' articolo 73 D.Lgs. numero 6 settembre 2011, numero 159 , perché, sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale disposta il 29 gennaio 2018 dal Questore di Palermo, si era posto alla guida dell'autovettura Lancia Y, identificata in atti, pur essendo sprovvisto di patente di guida, il 7 marzo 2018 - era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli ed era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto. Le conformi decisioni di merito, accertato che a M. era stato notificato il 15.02.2018 avviso orale emesso dal Questore di Palermo, non opposto, nè revocato, e che successivamente, il 7.03.2018, l'imputato era stato sorpreso alla guida della suindicata automobile senza essere in possesso della patente, in quanto mai conseguita, hanno ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice di cui all' articolo 73 D.Lgs. numero 159 del 2011 , considerando anche l'avviso orale misura di prevenzione personale idonea a determinare l'applicazione dell'articolo 73 cit., il cui contenuto precettivo non era stato intaccato dalla depenalizzazione della guida senza patente di cui all' articolo 116 D.Lgs. numero 30 aprile 1992, numero 285 e succ. modd. I giudici di appello, a fronte delle doglianze di M. , concentrate nella critica relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur se la violazione afferiva all'avviso orale mero, ossia non corredato da prescrizioni, emesso dal Questore, avente natura meramente monitoria, nonché nella deduzione dell'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, hanno considerato l'imputato non meritevole, in ragione dei precedenti penali e delle modalità della condotta serbata, delle circostanze attenuanti di cui all' articolo 62-bis c.p. ed equa la pena, prossima al minimo, irrogata dal Tribunale. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore di M. ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta, in punto di trattamento sanzionatorio, la violazione degli articolo 62-bis e 133 c.p. e il corrispondente vizio della motivazione. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, invece di argomentare in maniera congrua in merito agli specifici rilievi difensivi svolti in tema di fattori idonei a indurre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si è limitata a un mero richiamo ai precedenti penali. Quanto, poi, all'individuazione della pena, i giudici di appello - lamenta la difesa - non hanno fornito effettiva contezza del percorso logico-argomentativo seguito per irrogare quella di mesi otto di arresto, senza aver valutato i criteri fissati dall' articolo 133 c.p. , al fine di consentire la verifica dell'avvenuta commisurazione della sanzione all'effettivo disvalore della condotta censurata. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria resa per iscritto ai sensi dell' articolo 23 D.L. 28 ottobre 2020, numero 137 , convertito dalla L. 18 dicembre del 2020, numero 176, come richiamato dall' articolo 16 D.L. 30 dicembre 2021, numero 228 , convertito dalla L. 25 febbraio 2022, numero 15 , nonché, ulteriormente, dall' articolo 94, comma 2, D.Lgs. numero 10 ottobre 2022, numero 150 ,dell' articolo 23 D.L. numero 137 del 2020 , ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non sussistendo il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti e al trattamento sanzionatorio in concreto individuato a carico di M. . Considerato in diritto 1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere, essendo determinante la rilevazione, da effettuarsi ai sensi dell' articolo 129 c.p.p. , dell'insussistenza del reato contestato. 2. Non preclude questa rilevazione, determinata dalla carenza di un elemento strutturale della fattispecie, il fatto che il ricorrente abbia concentrato l'impugnazione sul profilo della pena posto che la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza, e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non determina il conseguimento dell'autorità di cosa giudicata da parte della corrispondente statuizione quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, con la conseguenza che permane l'operatività della norma di cui all' articolo 129 c.p.p. , che enuncia una regola di condotta rivolta, in ogni stato e grado, al giudice, il quale, se rileva una causa di non punibilità nel senso fissato dalla norma, deve adottare la corrispondente decisione Sez. U, numero 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 01 Sez. U, numero 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529 . Per tali ragioni, l'impugnazione proposta dall'imputato con riferimento al solo profilo della quantificazione della pena, impedendo che il relativo capo della sentenza acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice dell'impugnazione dal compito di rilevare, nel rispetto dell' articolo 129 cod. proc. penumero , eventuali cause di insussistenza o di estinzione del reato Sez. 3, numero 36370 del 09/04/2019, Marrazzo, Rv. 277168 - 01 Sez. 6, numero 58095 del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965 - 01 Sez. 1, numero 45994 del 17/11/2011, Dilernia, Rv. 251405 - 01 Sez. 7, numero 41752 del 16/10/2001, Bastianelli, Rv. 220644 - 01 . 3. In punto di fatto è stato accertato dai giudici di merito che, in conformità con quanto a lui era stato contestato nell'imputazione, M. era stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, senza alcuna prescrizione aggiuntiva, disposta il 29 gennaio 2018 dal Questore di Palermo, a lui notificato il 15 febbraio 2018, e in tempo successivo, il 7 marzo 2018, quando era in atto la misura suindicata, egli si era posto alla guida dell'autovettura Lancia Y, meglio individuata in atti, atti, pur essendo sprovvisto di patente di guida. Su questa assodata base fattuale i giudici del merito hanno ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice configurata dall' articolo 73 D.Lgs. numero 159 del 2011 , a mente della quale, nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. Si è data per acclarata l'inserzione fra le misure di prevenzione idonee a innescare il divieto di guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata, anche quella dell'avviso orale emesso dal questore senza l'aggiunta di alcuna prescrizione, definito comunemente mero avviso orale, regolato dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3 D.Lgs. cit. Il Collegio, invece, dando continuità ad alcune recenti e condivise pronunzie di legittimità Sez. 5, numero 14935 del 28/02/2023, Tatangelo, Rv. 284585 - 01 Sez. 1, numero 47713 del 27/10/2022, Tatangelo, Rv. 283820 - 01 contra, quanto meno in via di principio, Sez. 1, numero 418 del 17/11/2022, dep. 2023, Lombardo, Rv. 283945 - 01 , considera che non integri il reato di cui all'articolo 73 D.Lgs. cit. la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, giacché questa misura - allorquando non sia coniugata con la prescrizione di alcuno dei divieti previsti dall'articolo 3, comma 4, del citato D.Lgs. cit. - non costituisce misura di prevenzione idonea a integrare la norma incriminatrice, non comportando, il mero avviso orale, limitazioni alla libertà personale. Operando previamente il richiamo al tessuto argomentativo che le due indicate sentenze di legittimità hanno sviluppato a sostegno dell'enunciata conclusione, si ritiene opportuno segnalare i punti essenziali del ragionamento che ha condotto a questo approdo. 4. Si muove dal rilievo che la medesima condotta che, in forza dell' articolo 1, comma 1, D.Lgs. numero 15 gennaio 2016, numero 8 , è sanzionata dall' articolo 116, comma 15, D.Lgs. numero 30 aprile 1992, numero 285 e succ. modd., con una sanzione amministrativa salvo il caso di recidiva nel biennio , costituisce anche reato in presenza della condizione aggiuntiva prevista dall'articolo 73 cit. 4.1. Per indagare su tale snodo è da considerare, innanzi tutto, la portata della sentenza della Corte costituzionale numero 211 del 2022 che, scrutinando le questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 73 D.Lgs. numero 159 del 2011 sollevate dalla Corte di cassazione Sez. 6, ord., 10/09/2021 , le ha dichiarate non fondate offendo, però, nella motivazione indicazioni precise sulla corretta ermeneusi della norma presa in esame. La citata sentenza della Corte costituzionale ha, in particolare, evidenziato che presupposto della fattispecie penale è la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione personale presupposto che - come rilevato - trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all' articolo 120 C.d.S. . Si ha, dunque, che la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo. Tale elemento differenziale è già stato evidenziato - e valorizzato - da questa Corte per dichiarare non fondate le censure di disparità di trattamento con riferimento, sia alla generalità degli autori della condotta di guida senza patente ordinanza numero 66 del 1971 , sia a chi, sottoposto a misura di sicurezza, ponga in essere la medesima condotta sentenza numero 66 del 1984 . Inoltre, il giudice delle leggi, ricollegandosi alla precedente e altrettanto importante sua decisione numero 99 del 2020, ha osservato Per altro verso, poi, questa pericolosità specifica, connessa alla guida di veicoli da parte di chi è assoggettato a misura personale di prevenzione, è oggi meglio calibrata. Deve, infatti, tenersi conto della sentenza numero 99 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 120, comma 2, C.d.S. nella parte in cui dispone che il prefetto provvede - invece che può provvedere - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono, o sono stati, sottoposti a misure di prevenzione. Questa Corte ha ritenuto l'irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato articolo 120, comma 2, C.d.S. , che ricollegava in via automatica alla dichiarata pericolosità sociale dei destinatari delle misure, pur nella varietà e diversa gravità della stessa, l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Ha quindi concluso precisando I l carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga . Almeno nell'ipotesi della revoca della patente in ragione dell'applicazione della misura di prevenzione personale sussiste, pertanto, un momento di valutazione in concreto, caso per caso, della pericolosità specifica dell'interessato, che peraltro si accompagna anche alla giustiziabilità della valutazione prefettizia. Ciò conduce all'esigenza di identificazione di una pericolosità specifica della condotta prevista dalla disposizione censurata e, quindi, il riconoscimento dell'offensività del relativo reato contravvenzionale. In conclusione, la disposizione censurata, nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello della disposizione di cui all' articolo 116, comma 15, C.d.S. , è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all' articolo 120 C.d.S. , cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità nei confronti di soggetti pericolosi. Sicché, rispetto alla fattispecie in esame, l'essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale - cui l' articolo 120 C.d.S. ricollega l'impossibilità di porsi legittimamente alla guida - non si pone come evenienza del tutto estranea al fatto-reato previsto dall'articolo 73 cod. antimafia sentenza numero 354 del 2002 e pertanto non è configurabile come ‘responsabilità penale d'autorè. Ciò giustifica, sul piano del principio di offensività, la fattispecie penale di cui all'articolo 73 cod. antimafia e conseguentemente è non fondata la questione sollevata in riferimento all' articolo 25, comma 2, Cost. . 4.2. I riportati argomenti spesi dalla Corte costituzionale, da una parte, confermano lo stretto legame tra l' articolo 120 D.Lgs. numero 285 del 1992 e l' articolo 73 D.Lgs. numero 159 del 2011 , dall'altra, inducono a riflettere sulla prospettazione esegetica secondo cui iy 9'6 il reato oggetto dell'odierna contestazione pare sussistere esclusivamente se la revoca della patente di guida o il rigetto della richiesta di rilascio della stessa costituiscano una diretta conseguenza della misura di prevenzione applicata, tra cui, come si preciserà, non può reputarsi compreso l'avviso orale del questore se mancante di prescrizioni dall'altra ancora, inducono a ritenere che la condotta di guida, per essere sanzionata in forza dell'articolo 73 cit., debba essere stata posta in essere nella vigenza della misura di prevenzione personale, perché il divieto di condurre autoveicoli è finalizzato a ostacolare la pericolosità sociale del soggetto. Inquadrato alla stregua di quanto precede l'oggetto della norma incriminatrice qui applicata e impregiudicati gli effetti discendenti in punto di esatta configurazione della medesime norma incriminatrice dalle riflessioni svolte nelle richiamate pronunzie della Corte costituzionale, al quesito - qui determinante - se tra le misure di prevenzione personali debba, ai fini che qui rilevano, essere compreso anche l'avviso orale emesso da parte del questore, senza ulteriori prescrizioni, ossia l'avviso orale detto semplice o mero , si deve dare risposta negativa, pur dopo aver considerato che il Capo I del Titolo I del D.Lgs. numero 159 del 2011 , ha per titolo Le misure di prevenzione personali applicate dal questore , per distinguerle da quelle contemplate nel capo II Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria . 4.3. Invero, benché l' articolo 3 D.Lgs. numero 159 del 2011 , che regola l'avviso orale, sia inserito nel capo relativo alle misure di prevenzione personali applicate dal questore, si deve tenere conto del legame tra la norma incriminatrice e il già ricordato articolo 120 D.Lgs. numero 285 del 1992 , nonché della pregressa normativa sulle misure di prevenzione. In effetti, l' articolo 4 della L. 27 dicembre 1956, numero 1423 , non configurava l'avviso orale del questore come misura di prevenzione stabiliva, infatti, che il questore doveva avvisare la persona che esistevano sospetti a suo carico e invitarla a tenere una condotta conforme alla legge il processo verbale dell'avviso era redatto al solo fine di dare allo stesso una data certa trascorsi sessanta giorni e non più di tre anni, il questore poteva avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al Presidente del Tribunale se la persona, nonostante l'avviso, non aveva cambiato condotta ed era pericolosa per la sicurezza pubblica. Il testo originario della L. numero 1423 del 1956 , in realtà, non prevedeva l'avviso orale, ma una diffida del questore che, a parte la possibilità di emettere nei confronti delle persone diffidate il foglio di via obbligatorio, non comportava alcuna conseguenza se non la possibilità di chiedere la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La ricordata norma, come introdotta dall'articolo 4 cit., costituiva l'esito della riforma operata dalla L. 3 agosto 1988, numero 327 con esso si stabiliva espressamente che l'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo . Soltanto con la L. 26 marzo 2001, numero 128 , era stata introdotta l'innovazione costituita dalla possibilità di applicare, in sede di avviso orale, divieti alle persone già definitivamente condannate per delitti non colposi, ossia di emettere un avviso orale rafforzato da specifiche prescrizioni di divieti divieti poi riprodotti nell' articolo 3, comma 4, D.Lgs. numero 159 del 2011 , sempre con riferimento alla più ristretta platea di destinatari suindicata divieti - va ricordato - da cui Corte Cost. numero 2 del 2023 ha escluso quello di inibizione dell'utilizzo degli apparecchi telefonici cellulari, oggetto ritenuto esulante dalla sfera di attribuzioni del questore, pure in sede di emissione dell'avviso orale rafforzato , siccome da ritenersi riservato alle attribuzioni dell'autorità giudiziaria . Era stata, quindi, la riforma del 2001 a introdurre una nuova figura, composita, di avviso orale, per modo da quel momento era dato distinguere l'avviso orale mero - ossia quello che non comportava alcuna conseguenza per l'avvisato, tranne il rischio di essere in futuro destinatario di una proposta per una misura di prevenzione a suo carico - e quello corredato da specifiche prescrizioni di divieti. 4.4. Tuttora, resta il dato di fatto che l'avviso orale mero , per come disciplinato, non comporta alcuna limitazione per il soggetto, che è invitato a tenere una condotta conforme alla legge obbligo che comunque grava su tutti i cittadini. Come si è puntualizzato, l' articolo 120, comma 1, D.Lgs. numero 285 del 1992 stabilisce che non possono conseguire la patente di guida coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, numero 1423 , ad eccezione di quella di cui all' articolo 2, e dalla L. 31 maggio 1965, numero 575 prevede, ancora, che se tali condizioni soggettive intervengono in data successiva al rilascio della patente, il Prefetto provvede ora può provvedere , nei sensi dianzi chiariti alla revoca. In corrispondenza di tale rilievo, non può dubitarsi che, ai sensi dell' articolo 116, comma 1, D.Lgs. numero 159 del 2011 , dalla data di entrata in vigore del testo unico sulle misure di prevenzione, i richiami alle disposizioni contenute nelle L. numero 1423 del 1956 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto stesso ma è legittimo chiedersi se l' articolo 3 D.Lgs. numero 159 del 2011 abbia riprodotto il contenuto del precedente articolo 4 L. 1423 del 1956 o abbia mutato la natura del provvedimento. La risposta che si profila coerente con le premesse svolte e, in pari tempo, conforme al contenuto della norma, come configurata attualmente, è che l'attuale disciplina dell'avviso orale mero non abbia mutato natura a questo istituto. Come è stato già ritenuto sia dalla Corte di cassazione civile che dal Consiglio di Stato, con riferimento ai provvedimenti di revoca della patente di guida, l'avviso orale mero non è, dunque, da ritenersi provvedimento tale da integrare una misura di prevenzione in senso proprio, in quanto non comporta alcuna limitazione alla libertà personale. In particolare, nella prospettiva civilistica, si è evidenziato che l'avviso orale non può essere considerato una misura di prevenzione ai sensi della L. numero 1423 del 1956 , il cui presupposto essenziale di applicazione è l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale della persona, mentre l'avviso orale, quale misura prodromica alle misure di prevenzione vere e proprie, si correla alla mera proclività a commettere azioni delittuose, consistendo soltanto nell'intimazione di tenere una condotta conforme alla legge Sez. 1, civ., numero 7973 del 28/03/2017 Rv. 644839 - 01 . Anche in sede giurisdizionale amministrativa Consiglio di Stato, Sez. 3, 14/02/2014, numero 722 è stato espresso il medesimo orientamento, nel senso che l'avviso orale - non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell'autorità di pubblica sicurezza - non può essere qualificato, di per sé, come una misura di prevenzione in senso proprio e, pertanto, e non dà luogo all'applicazione dell' articolo 120 D.Lgs. numero 285 del 1992 . A ben vedere, una traccia della diversa natura dell'avviso orale si rinviene anche dall'analisi complesso della disciplina dettata dal D.Lgs. numero 159 del 2011 per l'emissione dell'avviso orale da parte del questore non è necessario un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, giudizio che è invece previsto dall'articolo 6 per le misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria e, separatamente, per l'emissione del foglio di via obbligatorio da parte dello stesso questore ex articolo 2 D.Lgs. numero 159 del 2011 . La conclusione cui si giunge è, pertanto, la seguente l' articolo 73 D.Lgs. numero 159 del 2011 riprende l' articolo 6 della L. numero 575 del 1965 , che prevedeva la medesima pena per la guida senza patente o dopo che la patente era stata negata, sospesa o revocata in base all'allora vigente codice della strada qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione e, in quel quadro normativo, l'avviso orale - che all'epoca era soltanto quello mero - non costituiva una misura di prevenzione personale sicché l'articolo 6 cit. non puniva la condotta di guida senza patente di un soggetto ad esso sottoposto. In siffatta prospettiva, il reato contravvenzionale di cui all'articolo 73 cit. non si ritiene possa essere coordinato all'applicazione al soggetto attivo della sola misura dell'avviso orale semplice o mero . 4.5. Tale approdo, del resto, è stato sostenuto in particolare da Sez. 5, numero 14935 del 2023 con opportuni riferimenti alla verifica di offensività della condotta da considerarsi essere stata oggetto della norma incriminatrice. In effetti, il destinatario dell'avviso orale mero - pur non venendo gravato da alcuna delle prescrizioni indicate dall' articolo 3, comma 4, D.Lgs. numero 159 del 2011 , e, ciò nonostante - sarebbe sanzionato penalmente se alla sua posizione si applica la norma incriminatrice in esame per una condotta altrimenti rilevante nel solo ambito amministrativo, in obiettivo contrasto con il principio di offensività, in ragione del quale l'integrazione del reato presuppone l'offesa di interessi ritenuti meritevoli dall'ordinamento di tutela, per cui la sanzione penale consegue a una condotta illecita congruente in termini di offensività e colpevolezza, nell'alveo determinato dai principi fissati negli articolo 3, 13, 25 e 27 Cost. e dai principi convenzionali acquisiti nell'ordinamento interno con la legge-quadro 24 dicembre 2012, numero 234 . Quest'ultima legge, all'articolo 32, indica - tra i principi direttivi per l'attuazione penalistica di discipline UE - come legittima l'adozione di illeciti contravvenzionali soltanto nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, con l'emersione della conseguente esigenza ermeneutica della lettura restrittiva della corrispondente norma, nel senso che essa deve essere idonea ad attribuire al fatto dalla stessa descritto un disvalore sostanziale, tale da giustificare il riscontro della correlativa necessità, non soltanto di personalizzazione della responsabilità, ma anche di rieducazione e risocializzazione del soggetto agente e la necessità così enucleata difficilmente potrebbe coordinarsi con una posizione - quella del destinatario dell'avviso orale mero - non gravata da alcun obbligo o dovere aggiuntivo rispetto a quelli posti a carico di ciascun cittadino. 4.6. Le considerazioni che precedono devono imporre, ad avviso del Collegio, la conclusione che il reato contestato al ricorrente non può ritenersi essere stato effettivamente integrato. L'avviso orale emesso dal Questore il 29.01.2018 nei confronti di M. è un avviso semplice , o mero , ossia non connotato da alcuna prescrizione di divieti, come - sia pure altri fini - la difesa non aveva, nè ha mancato di evidenziare. Esso, pertanto, non poteva, nè può essere considerato una misura di prevenzione personale idonea a legittimare l'assoggettamento del destinatario alla norma incriminatrice di cui all' articolo 73 D.Lgs. numero 159 del 2011 . 5. Corollario di queste considerazioni è che deve addivenirsi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto ascritto ad M.A. non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.