Discutibile la valutazione compiuta dal tribunale di sorveglianza. Non può essere decisivo il riferimento ai pur numerosi precedenti penali del condannato e alle pessime informazioni pervenute dai carabinieri.
E’ possibile concedere la detenzione domiciliare anche se il condannato è ritenuto dai carabinieri un soggetto di cattiva condotta morale e civile. A respingere l’istanza avanzata dal condannato ha provveduto il tribunale di sorveglianza, negando, in particolare, la detenzione domiciliare, alla luce di «numerosi precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio» e delle «informazioni pervenute dai carabinieri» che ritengono il ricorrente «un soggetto di cattiva condotta morale e civile». Per il tribunale di sorveglianza è, quindi, irrilevante il fatto che il richiedente disponga di un domicilio idoneo. La difesa sottolinea, attraverso il ricorso in Cassazione, che «le condanne si riferiscono a fatti risalenti nel tempo» aggiungendo che il ricorrente «non è stato più denunciato dal 2015». Inoltre, secondo il legale, sarebbero «non conferenti le considerazioni morali effettuate dai carabinieri». Le osservazioni difensive hanno un solido fondamento, riconoscono i giudici di Cassazione, e quindi è di nuovo possibile la concessione della detenzione domiciliare - su cui dovrà pronunciarsi nuovamente il tribunale di sorveglianza - richiesta dal condannato. In particolare, i magistrati pongono in rilievo «l’accertata idoneità del domicilio e l'assenza di ipotesi di evasione, ovvero di comportamenti incompatibili con l’applicazione della misura richiesta», mentre «i riferimenti ai pur numerosi precedenti penali - tutti risalenti nel tempo - e alle pessime informazioni pervenute dai carabinieri non appaiono decisivi quanto all’inidoneità della misura richiesta, ciò anche considerata l'età del condannato» che ha quasi 80 anni.
Presidente Rocchi - Relatore Monaco Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Tribunale di Sorveglianza di Roma, con decreto del 6/9/2022 ha rigettato l'istanza con la quale C.F. ha richiesto applicarsi le misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare. 2. Il rigetto delle istanze si fonda sulla presenza di numerosi precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio e sulle informazioni pervenute dai Carabinieri per i quali il condannato risulta essere un soggetto di cattiva condotta morale e civile. Ragioni queste per le quali sarebbe irrilevante il fatto che il condannato disporrebbe di un domicilio idoneo. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio della motivazione con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare. La difesa, in specifico, evidenzia come le condanne si riferiscano a fatti risalenti nel tempo e come dal 2015 il ricorrente non sia stato più denunciato e, sotto altro profilo, che le considerazioni morali dei Carabinieri sarebbero inconferenti. Sotto altro profilo, poi, il diniego della detenzione domiciliare sarebbe del tutto illogico laddove si consideri che lo stesso Tribunale ha ritenuto che il domicilio indicato sia idoneo. 3. In data 10 febbraio 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Vincenzo Senatore che conclude per l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al rigetto dell'istanza di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. La doglianza è fondata. Il Tribunale di Sorveglianza, che pure ha evidenziato correttamente le ragioni per le quali ha ritenuto di respingere l'istanza di applicazione della diversa e più favorevole misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, non risulta avere motivato quanto alla richiesta subordinata. A fronte dell'accertata idoneità del domicilio e dell'assenza di ipotesi di evasione, ovvero di comportamenti incompatibili con l'applicazione della misura richiesta, infatti, i riferimenti ai pur numerosi precedenti penali tutti risalenti nel tempo e alle pessime informazioni pervenute dai carabinieri, non appaiono decisivi quanto all'inidoneità della misura richiesta, ciò anche considerata l'età del ricorrente. Ragioni queste per le quali si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Roma proceda a un nuovo giudizio in ordine all'idoneità della misura della detenzione domiciliare P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.