L’assenza di natura punitiva dell’ordine di demolizione non può costituire il pretesto per non applicare lo stato di necessità

In tema di reati edilizi l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo non costituisce una sanzione punitiva ma assolve alla funzione ripristinatoria del territorio e del paesaggio, la cui tutela ha carattere preminente rispetto al diritto di abitazione del cittadino.

Questo il principio di diritto affermato dalla Corte territoriale etnea che sembra parzialmente discostarsi dagli insegnamenti della giurisprudenza della Corte EDU e della Suprema Corte di Cassazione in tema di applicazione della sanzione accessoria dell' ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001. Pur riconoscendo l'importanza del bilanciamento tra diritto alla vita familiare e alla abitazione ex art. 8 CEDU nonché dell'interesse pubblico alla tutela del paesaggio e del territorio, non tiene conto del principio di proporzionalità che deve accompagnare la discrezionalità del giudice nell'applicazione della sanzione demolitoria. I fatti contestati L'imputato veniva condannato dal giudice di prime cure alla pena di mesi due di arresto ed euro 10 mila di ammenda, con i benefici di cui all' art. 163 c.p. , per aver realizzato un'opera edilizia in assenza di titolo abitativo e in violazione delle disposizioni del T.U. in materia di edilizia, disponendo la pena accessoria di demolizione dell'unità abitativa illecita. La sentenza veniva impugnata per il mancato riconoscimento della scriminante di cui all' art. 54 c.p. tanto con riferimento ai fatti di reato oggetto di imputazione quanto al disposto ordine demolitorio. L'appellante lamentava di aver commesso il fatto per assicurare un riparo per sé stesso e per la sua compagna, stante le disperate condizioni economiche che impedivano agli stessi di far fronte al pagamento di un canone di locazione. Pertanto, le modeste dimensioni del manufatto, la precarietà della struttura, l' assenza di rete idrica ed elettrica avrebbero costituito una riprova dell'esigenza abitativa e non di discostarsi dolosamente dalle disposizioni del testo unico in materia di edilizia. L'ordine di demolizione all'edificio abusivo e il diritto alla vita familiare e all'abitazione La Corte di Appello di Catania dichiara l'infondatezza dell'atto di gravame applicando solo parte dei principi sottesi alla tutela del cittadino destinatario dell'ordine di demolizione. La questione investe la problematica della compressione del bene fondamentale della tutela del territorio e del paesaggio rispetto al preminente diritto alla dimora in capo al cittadino indigente. Nello specifico, la definizione di chiari e puntuali limiti all'applicazione dello strumento dell'ordine di demolizione di un edificio abusivo costituisce una garanzia del diritto a un riparo minimo” sancito dall' art. 8 CEDU . I primi orientamenti sembrano seguire i recenti principi sanciti dalla Corte EDU, e dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il giudice, nell'applicazione della sanzione accessoria prevista dal T.U. dell'edilizia, dovrà bilanciare l'interesse collettivo all'integrità del territorio e del paesaggio con il fondamentale diritto all'abitazione attraverso i criteri di necessarietà e proporzionalità delle sanzioni. Il principio di proporzionalità nell'ordine di demolizione secondo la Corte EDU e la Cassazione L'ambito applicativo dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non può prescindere da un'attenta applicazione dei criteri di proporzionalità ” Corte EDU, 21 aprile 2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria 4 agosto 2020, Kaminskas c. Lituania 23 marzo 2021, Ghailan e altri c. Spagna . La rimozione di un manufatto illegalmente edificato potrà infatti avvenire in extrema ratio , allorquando il cittadino non abbia già tentato di esperire i possibili rimedi previsti dalle autorità nazionali per sanare l'abuso edilizio. È inoltre necessario che lo stesso si sia attivato per soddisfare il diritto all'abitazione attraverso gli strumenti di welfare previsti dall'ordinamento interno e che sia comunque pienamente consapevole della violazione di legge al momento dell'edificazione dell'unità abitativa. L'abuso di necessità coniato dalla Corte EDU Sulla medesima scorta, i giudici di Cassazione hanno recepito gli insegnamenti della Corte EDU, specificando nel dettaglio i comportamenti richiesti in capo al reo per il riconoscimento dell'esimente del c.d. abuso di necessità ”. Viene così superato il precedente orientamento secondo cui l'applicazione dell' art. 54 c.p. rileva al solo al fine di configurarne l'esimente ed escludere la punibilità al reato edilizio, ma che la stessa non trova estensione nei rimedi ripristinatori previsti dalla legge volti alla rimessione in pristino dei luoghi antecedenti al fatto di reato. Il test di proporzionalità Proprio per garantire il diritto al rispetto della vita privata familiare e del domicilio e per scongiurare al contempo l'edificazione di manufatti in contrasto con la protezione dell'ambiente, è stata recentemente elaborata la nozione di test di proporzionalità ”. L'eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'imputato, le condizioni economiche del nucleo familiare, la circostanza che la demolizione determinerebbe la distruzione dell'unica sede della vita familiare del reo e dei relativi affetti, lo stato di salute dei rispettivi componenti, la circostanza che si sia infruttuosamente rivolto ai sistemi di edilizia residenziale pubblica Cass. pen., Sez. 3, n. 3482/2023 nonché l'esigenza di evitare di compromettere altri diritti fondamentali, come, ad esempio, quello dei minori a frequentare la scuola Cass. pen., Sez. 3, n. 32869/2022 , costituiscono tutti elementi che devono orientare il giudice nella scelta circa l'applicazione dell'ordine di demolizione dell'immobile edificato in violazione di legge. Evitare la deriva verso scopi punitivi Nelle ragioni di tale approdo risiede l'essenza di un ordinamento democratico. Diversamente opinando, per quanto la sanzione assuma un carattere accessorio ” e ancillare rispetto alla pena detentiva prevista dalla legge, la sua applicazione aprioristica, svincolata da elementi fattuali e psicologici del reo, rischia di raggiungere effetti e scopi maggiormente punitivi rispetto a quelli voluti dal legislatore nella fattispecie delittuosa. La parziale applicazione dei criteri di proporzionalità nella sentenza di merito La sentenza emessa dalla Corte etnea sembra discostarsi dal solco tracciato dalla giurisprudenza europea e dalla Suprema Corte, dal momento che esclude la preminenza dell'art. 8 CEDU rispetto all'applicazione dell'ordine di demolizione posto a tutela del bene collettivo del territorio e del paesaggio. Ciò che spicca nell'ordito motivazionale della pronuncia in commento è l'omissione di ogni riferimento ai criteri di proporzionalità e necessità menzionati. Lo sbilanciamento verso la funzione ripristinatoria del paesaggio La sentenza sembra riecheggiare gli antichi corollari di un tramontato utilitarismo giuridico, dove la maggior felicità per il maggior numero possibile di uomini costituisce l'unico criterio discrezionale per la demolizione di un manufatto abusivo . Dietro la funzione ripristinatoria del territorio e del paesaggio, alla difesa dell'ordine di una società democratica e alla promozione del benessere economico nazionale sembra non residuare alcuno spazio al rispetto alla vita privata e familiare e al domicilio del cittadino indigente. Rilievi critici L'assenza di ontologia punitiva allo strumento parasanzionatorio dell'ordine di demolizione la cui natura amministrativa costituisce ormai nozione nota e consolidata non può rappresentare il pretesto” per escludere l'applicazione dei principi di cui all' art. 54 c.p. La funzione ripristinatoria della misura, indipendentemente dall'assenza di finalità punitive, produce effetti inesorabili sul soggetto che si trova in rapporto con il bene casa” più incidenti di una pena convenzionale. L' ordine di demolizione , infatti non è soggetto a prescrizione, tuttalpiù il decorso del tempo rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 17 ottobre 2017 . A ciò va aggiunto come l'ordine demolitorio, diversamente dalla pena, non si estingue per morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, ma si trasmette agli eredi e a tutti gli aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del bene vedasi, Cons. Stato, Sez. 4, n. 2266/2021 Id., Sez. 4, n. 6554/2008 . Un'attenta interpretazione dello stato di necessità dovrebbe quindi orientare l'organo giudicante sia in sede di applicazione delle norme di diritto penale ma soprattutto nella scelta degli strumenti ripristinatori, i cui effetti sono per certo più incisivi rispetto al diritto a un riparo dei cittadini più indigenti.

Presidente/Estensore Pivetti Fatto e Diritto Il fatto per come contestato è diventato oggetto di condanna nei termini di cui in epigrafe specificati. Con il primo motivo di doglianza il Difensore chiede l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell' art. 54 c.p. , in quanto questi avrebbe realizzato l'opera abusiva al fine di assicurare un riparo per sé stesso e per la sua compagna, in ragione del fatto che le disperate condizioni economiche degli stessi impedivano loro di proseguire il pagamento dei canoni di locazione della casa che abitavano in precedenza. Le dimensioni del manufatto e l'assenza di rete idrica ed elettrica aiutano a comprendere come l'intenzione del P.A. era quella di sopperire al pericolo di dover vivere per strada e non certamente quello di violare le normative contestate primo motivo di appello . Con il secondo motivo d'appello il Difensore chiede la dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione secondo motivo d'appello . Con il terzo motivo di doglianza la difesa chiede la dichiarazione di non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. terzo motivo d'appello . Infine, il Difensore chiede la concessione della sospensione condizionale della pena non subordinata alla demolizione dell'opera abusiva, la rideterminazione della pena muovendo dal minimo edittale ed il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale quarto, quinto e sesto motivo d'appello . Motivi delia decisione L'appello è infondato e va rigettato perché tutti i motivi d'appello non si confrontano con i motivi della decisione. Preliminarmente va detto che gli effetti permanenti del reato in esame consentono di spostare il dies a quo per il computo della prescrizione oltre il 28 novembre 2014, non essendo a tale momento completa l'opera e permanendo la stessa incompleta sino alla data della sentenza impugnata. Nel merito si osserva quanto segue. Invero, dalla testimonianza del Maresciallo Capo R. C., è emerso che a seguito di sopralluogo eseguito in data 01.12.2014, veniva accertato un abuso edilizio di proprietà dell'odierno imputato consistente nella realizzazione di un piccolo fabbricato ad uso abitativo, edificato sul tratto di terreno anzidetto, occupante una superficie di circa mq. 30,37 ed una cubatura di circa metri 81,39, composto da due piccoli ambienti cucina e camera da letto e un W.C. Risultava altresì realizzato un piccolo ripostiglio ad uso deposito attrezzi, sottostante uno dei due ambienti anzidetti, ma con accesso dall'esterno, con una superficie occupata di circa mq. 4,00 mt. 1,60 x mt. 2,50 per una cubatura di circa me. 4,40 con altezza interna di circa mt. 1,10 . Veniva inoltre accertato che la copertura della costruzione, a due falde inclinate, era stata realizzata con materiale isolpack, poggiante sulla muratura esterna e su travi in legno del tipo lamellare. Agli atti dell'ufficio accertatole non risultava rilasciata alcuna concessione o autorizzazione per l'esecuzione di detti lavori. Alla luce dell'accertata proprietà dell'immobile in capo all'odierno appellante, nonché del fatto che l'edificazione del manufatto abusivo è avvenuta a sue spese, come spontaneamente ammesso dal P.A., risultano, pertanto, sussistere gli elementi integrativi dei reati di cui in contestazione. Sull'assenza della scriminate invocata, ci si riporta agli argomenti di cui a pagina 3 e ss. della sentenza impugnata, mentre con riferimento alla causa di non punibilità, a quanto precisato a fine pagina 4 e ss. Con riferimento all'argomento riguardante l'ordine di demolizione legato alla violazione dell'art. 8 CEDU , va detto che sono stati recentemente ribaditi dalla Corte EDU anche con la sentenza del 4 agosto 2020, Kaminskas c. Lituania, i principi per i quali si esclude la violazione del diritto all'abitazione nel caso del ricorso presentato da persona con problemi di reddito e salute. I giudici di Strasburgo, pur coscienti della difficile situazione personale del ricorrente hanno ritenuto prevalente l'interesse pubblico della Lituania alla conservazione delle foreste e dell'ambiente, soprattutto, perché né l'età del ricorrente, né le altre circostanze personali avrebbero potuto avere un peso determinante, dal momento che egli aveva consapevolmente costruito l'abitazione in un'area protetta senza alcuna autorizzazione. Si tratta di caso identico, nella sostanza, a quello esaminato. Si osserva al riguardo che proprio perché l'ordine di demolizione non è una sanzione punitiva, ma assolve alla funzione ripristinatoria del territorio e del paesaggio, il rispetto alla vita privata e familiare e al domicilio deve essere sempre bilanciato con il diritto collettivo a rimuovere la lesione di un bene del cari costituzionalmente tutelato. Questo, secondo la Cassazione è il principio stabilito dalla Corte EDU anche nel precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente il caso Ivanova e Cherkezov c/Bulgaria , dove l'ordine di demolizione è ritenuto legittimo in quanto misura che, in una società democratica, è necessaria alla difesa dell'ordine e alla promozione del benessere economico del paese , ai sensi dell'art. 8 . Tale motivo, per queste ragioni, deve essere rigettato. Anche le doglianze relativa alla dosimetria della pena vanno rigettate stante la gravità della condotta, il danno all'ambiente e l'esiguità della pena applicata ed altrettanto dicasi per il beneficio della non menzione, atteso che quest'ultimo tende all'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità che in questo caso svolge un ruolo essenziale in termini rieducativi. P.Q.M. Visto l 'art. 605 c.p.p ., nel procedimento n. 3022/2020 RG Appell o, n. 2123/15 R.G.N.R., n. 7282/17 R.G. Tribunale, conferma la sentenza n. 3174/19 emessa dal Tribunale di Catania in data 12.06.2019, appellata da P.A. e lo condanna al pagamento delle ulteriori scese processuali.