Il caso dell’alunna promossa dal TAR Lazio nonostante 6 insufficienze: è educativo e per il suo bene?

Un minore, seppure con molteplici e gravi lacune multidisciplinari, non può essere bocciato, salvo una severa motivazione. L’annotata sentenza, da un lato, afferma che il Legislatore avrebbe considerato la bocciatura un caso eccezionale, perché non deve essere considerata un provvedimento punitivo dello studente ma uno strumento educativo e formativo per fornirgli mezzi e skills per affrontare al meglio il proseguo degli studi ed avere maggiori possibilità di crescita culturale, dall’altro, colpevolizza” il sistema scuola per le carenze di supporti per il recupero delle lacune dell’allieva.

Il TAR Lazio con la sentenza n. 13402 dello scorso 3 agosto s'inserisce in un filone recente in cui sono stati annullati vari giudizi del consiglio di classe ed ammessi alle classi successive od alla maturità studenti con varie insufficienze anche gravi. Ciò ha sollevato discussioni, da un lato, sulle lacune culturali dimostrate dai nostri studenti agli esami che spesso sono trascinate nel resto del percorso scolastico, rendendoli meno competitivi con i coetanei europei e, dall'altro, su chi colpevolizza gli insegnanti di comportamenti eccessivamente punitivi e la scuola di non essere in grado di supportare questi alunni. Lo stesso Ministro Valditara su questo caso ha dichiarato via X ex Twitter Sul caso della studentessa di Tivoli leggerò attentamente la sentenza del TAR del Lazio per appurare se ci sono stati difetti procedurali, oppure se il pronunciamento che ha annullato quanto deciso dai #docenti è frutto di un indebito giudizio nel merito del provvedimento , aggiungendo di voler adottare norme più stringenti al fine che non vengano più messe in discussione le decisioni del corpo insegnati allargando la discussione verso una responsabilizzazione dei genitori all'interno dell'alleanza educativa che non deve contrapporre famiglie e scuola nell'interesse innanzitutto dei giovani . Ma veniamo al caso. I genitori di una bambina di 11 anni contestavano la decisione del Consiglio dei docenti, del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto che prendendo atto di svariate insufficienze lievi ed una grave secondo la stampa erano 6 insufficienze, anche se la sentenza non indica il numero esatto non era stata ammessa alla seconda media. I ricorrenti lamentano la mancata considerazione dell'intero percorso di studi durante l'anno scolastico che ha visto la alunna, dal primo mese di scuola sino al termine delle lezioni, incrementare le proprie conoscenze e migliorare i propri voti anche recuperando numerose insufficienze gravi , della buona condotta della figlia e dell' assenza di percorsi e sistemi di supporto per il recupero delle sue lacune. Il TAR, come anticipato, ha accolto il ricorso promuovendo la minore. La bocciatura con gravi insufficienze è un'eccezione, non la norma . La delibera del Consiglio dei docenti e del Consigli di classe e del Consiglio di Istituto per l'a.s. 2021/2022, con cui sono stati determinati i criteri per l'ammissione alla classe successiva prevedendo un massimo di un'insufficienza grave 4 e di due insufficienze lievi 5 , la minore aveva riportato più insufficienze perciò era stata bocciata. Il TAR ricorda però la prassi costante sul punto secondo cui la circolare del Ministero n. 186- omissis -del 2017 precisa che l' ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline . La non ammissione è pertanto un'eccezione che si realizza solo all'esito negativo dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” cfr. Cons. Stato n. 5917 del 2019 . È evidente d'altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare neretto, nda . Onere di motivazione rafforzata. Ergo, il giudizio contestato doveva essere supportato da una motivazione rafforzata che doveva esprimere in maniera espressa e intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per il minore di recuperare il deficit di apprendimento riscontrato, colmandolo eventualmente nel corso del successivo anno scolastico Cons. St.3906/20 e TAR Toscana 112/17 , neretto, nda . Nella fattispecie i criteri fissati dall' art. 6 d.lgs. n. 62/2017 secondo cui gli alunni delle medie devono essere promossi anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline , dovendosi motivare adeguatamente l'eventuale bocciatura. In breve, il giudizio contestato è espressione della discrezionalità del Consiglio di classe , censurabile però in sede di legittimità dal giudice amministrativo nei limiti del difetto di motivazione , della carenza d'istruttoria e dell' illogicità manifesta , come nel nostro caso. Il TAR ribadisce come non si sia tenuto conto della condotta scolastica generale della minore, sempre rispettosa dei compagni di classe e dei docenti, del suo costante impegno nel colmare il deficit di preparazione e dell'assenza di supporti da parte della scuola che avrebbe dovuto adottare un percorso formativo e misure atte a colmare le lacune. Infine non è stata fatta alcuna prognosi sulla fattibilità di un effettivo e completo recupero del gap di preparazione nell'anno scolastico successivo. La bocciatura, per il TAR non deve esser una misura sanzionatoria e punitiva dello studente con preparazione lacunosa, ma dovrebbe essere uno strumento formativo ed educativo per permettere agli studenti di affrontare il proseguimento degli studi senza sofferenza e con maggiore possibilità di maturazione culturale.

Presidente Raganella – Estensore Piro Fatto e diritto 1. I ricorrenti, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, domandano l’annullamento, previa sospensione cautelare, della valutazione negativa espressa dal Consiglio di classe al termine del primo anno di Scuola secondaria di I grado. Il Consiglio ha deliberato all’unanimità la non ammissione del minore alla classe successiva con la seguente motivazione omissis -” verbale dello scrutinio del omissis - . Nel medesimo verbale del omissis -, con riferimento alla valutazione del comportamento dell’alunna, viene dato il giudizio di omissis -” e si riporta omissis -”. I ricorrenti impugnano, altresì, una serie di atti presupposti, tra i quali i verbali del Consiglio di classe medesimo. Nella prospettazione dei ricorrenti, la decisione impugnata si palesa illegittima per i seguenti motivi, sinteticamente esposti a. Mancata considerazione dell’intero percorso di studi durante l’anno scolastico che ha visto la alunna, dal primo mese di scuola sino al termine delle lezioni, incrementare le proprie conoscenze e migliorare i propri voti anche recuperando numerose insufficienze gravi b. Mancata considerazione del comportamento della alunna che è migliorato al punto tale da avere un rapporto rispettoso sia dei coetanei sia degli adulti c. Mancata considerazione della frequenza costante della alunna che si assentava un solo giorno d. Mancata predisposizione da parte dell’Istituto scolastico di sistemi di ausilio e di supporto per il recupero delle insufficienze, addirittura per la lingua francese l’ultima verifica veniva svolta nel mese di marzo 2023.” 2. Con decreto presidenziale del omissis -è stata disposta l’abbreviazione dei termini e in data omissis -il Ministero e l’Istituto intimato si sono costituiti per resistere al ricorso e alla istanza cautelare, contestandone la fondatezza. Alla odierna udienza camerale, la causa è stata trattenuta in decisione, rendendo edotte le parti della eventualità di una definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a 3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 4. Conformemente all’orientamento del Consiglio di Stato v. sentenze numero 3906 del 2020 e numero 5917 del 2019 e ordinanze nnumero 1439 e 5317 del 2019 cui questa Sezione ritiene di riportarsi ai fini della decisione del caso di in esame, la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma può” essere deliberata con adeguata motivazione. Inoltre, anche per le valutazioni finali oltre che per quelle periodiche il terzo comma dell’articolo 6 prevede che siano attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.” Cons. Stato, numero 3906 del 2020 . Nello stesso senso, è stato affermato che, la circolare del Ministero numero 186 omissis -del 2017 precisa che l’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” cfr. la sentenza, già citata, numero 5917 del 2019 . È evidente d’altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare.” ibid. . In via di sintesi, avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado”, la non ammissione alla classe successiva, anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico, come quello che emerge nel caso in esame, deve essere assistito da una più pregnante motivazione in termini, cfr. Cons. Stato, numero 5917/2019 , che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, dato che – come si ritrae dalla lettura della norma su indicata – quest’ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva. 4.1. Nel caso in esame, la decisione di non ammettere il minore alla classe successiva risulta carente di adeguata motivazione, laddove, avuto riguardo a quanto stabilito dal citato art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 13.04.2017 numero 62 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 omissis -giugno 1998, numero 249 e dal comma 2 del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo” , come interpretati dalla menzionata circolare ministeriale e alla stregua dei principi sopra richiamati, omette di formulare, in maniera espressa e intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per il minore di recuperare il deficit di apprendimento riscontrato, colmandolo eventualmente nel corso del successivo anno scolastico. Tale giudizio va svolto avuto riguardo al grado di insufficienza del deficit stesso, ritraibile dai voti assegnati al minore nelle singole discipline, alla sua complessiva entità e incidenza riguardando, per l’appunto, più materie , al miglioramento che l’alunna ha fatto registrare tra il primo e il secondo quadrimestre -OMISSIS- , oltre ad un adeguato apprezzamento della situazione di partenza da cui muoveva ad inizio anno definita globalmente lacunosa” nello scrutinio del primo quadrimestre , come risultante dalla fine del ciclo di istruzione primario. Nell’ambito di tale giudizio prognostico, che si fonda anche sull’apprezzamento dei progressi registrati nell’anno, rilevano altresì le possibilità di recupero concretamente offerte all’alunno, sia tramite l’attivazione di percorsi specifici, sia tramite la possibilità di verifiche periodiche al riguardo, emerge agli atti come, in relazione alla materia francese”, l’insufficienza lieve si basi su tre prove svolte tra il -OMISSIS-, a seguito delle quali non risultano ulteriori verifiche, come invece accaduto in altre materie . 4.2. Il rilevato difetto motivazionale – che rivela in realtà un’erronea comprensione dei criteri normativi di riferimento, come sopra richiamati – appare peraltro confermato anche dalla difesa dell’amministrazione resistente, laddove nel riconoscere i progressi registrati dalla alunna [s]i registra pertanto un miglioramento nell’andamento didattico dell’alunna” , afferma che gli stessi non sarebbero stati in ogni caso sufficienti a consentirne l’ammissione al successivo anno, in ragione del fatto che il il numero delle insufficienze era tale da non rispondere ai criteri di ammissione deliberati dal collegio docenti 1 insufficienza grave omissis -e 2 insufficienze levi 5 con delibera numero omissis -” memoria del 21.7.2023, p. 2 . Sul punto deve rilevarsi che, nella misura in cui i criteri deliberati il -OMISSIS dal Collegio docenti non consentono al Consiglio di classe di poter formulare un giudizio di ammissione, anche in presenza di un numero di insufficienze superiore a quello indicato nella delibera e, quindi, impediscono una compiuta valutazione degli elementi sopra riferiti, la stessa risulta in parte qua illegittima, per contrarietà al sopra richiamato art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 13.04.2017 numero 62 e della circolare applicativa del 10.10.2017. 4.3. Giova precisare che il Collegio non intende revocare in dubbio la circostanza per cui il giudizio di non ammissione alla classe successiva non debba essere considerato quale provvedimento afflittivo o sanzionatorio, rappresentando piuttosto un atto con finalità educative e formative, che si sostanzia nell'accertamento della necessità di rafforzare le proprie competenze ed abilità per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità di piena maturazione culturale l'ulteriore corso degli studi” cfr. Cons. Stato, numero 941 omissis -del 2010 . Tale giudizio, che costituisce espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo Consiglio di classe, diviene tuttavia censurabile in sede di legittimità dal giudice amministrativo nei limiti del difetto di motivazione, della carenza d'istruttoria e dell'illogicità manifesta cfr. T.A.R. Toscana, numero 112 omissis -del 2017 e Cons. Stato numero 561 omissis -del 2015 . 4.4. Il ricorso va pertanto accolto, in ragione e nei limiti del difetto di motivazione sopra rilevato e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento di non ammissione dell’alunna omissis -alla classe successiva, dato che lo stesso non offre sufficiente evidenza delle ragioni – come visto oggetto di un onere motivazionale rafforzato – poste a sostegno della indispensabilità della reiterazione dell’esperienza formativa nella classe prima, allo scopo di promuovere e consolidare gli apprendimenti ancora insufficienti. Manca infatti quella valutazione complessiva dell’andamento scolastico dell’allieva che, anche tenuto conto della condotta mostrata, dei progressi registrati e delle azioni di recupero poste in essere, sulla base di una corretta interpretazione delle norme, deve caratterizzare la scuola dell’obbligo e concretizzarsi in un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero dell’alunna in un più ampio periodo. 4.5. In termini di effetto conformativo, dalla presente decisione deriva l’obbligo per l’Istituto scolastico di reinvestire con urgenza il competente Consiglio di Classe della valutazione in ordine all’ammissione dell’alunna omissis -alla classe successiva, in maniera tale che il medesimo possa esprimersi in merito in tempi brevi, tenuto conto del prossimo inizio del nuovo anno scolastico. 5. Si ritiene infine che le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti, sussistendone giusti motivi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di non ammissione impugnato, nei limiti in cui concerne la posizione di parte ricorrente. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f , del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.