L'automobilista indisciplinato non può sfuggire alla multa per aver transitato nella corsia riservata ai mezzi pubblici

La Cassazione conferma i precedenti giudizi di merito l’accertamento dell’infrazione al codice della strada resta dimostrato in applicazione del principio di non contestazione. Il ricorrente non avrebbe contestato la riferibilità delle prove acquisite in giudizio all’infrazione da lui commessa.

Un automobilista veniva sanzionato per violazione dell' art. 7, commi 1- 14. c.d.s. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , avendo egli circolato sulla corsia riservata ai mezzi pubblici del trasporto urbano. Avverso il verbale di accertamento, il conducente dell'auto proponeva ricorso lamentando la mancata contestazione immediata dell'infrazione nonché la metodologia del rilevamento , effettuato attraverso il sistema Sirio VES 1.0. A seguito del rigetto dei due gradi di merito, la questione approda dinnanzi alla Corte di Cassazione, che conferma l'impugnata sentenza. La doglianza del ricorrente si fonda su quello che i Giudici definiscono un pretestuoso capovolgimento degli oneri di prova . Secondo l'automobilista, infatti, in applicazione alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. , spettava all'ente locale impositore – ossia al Comune di Roma Capitale, che viene a rivestire la posizione sostanziale di attrice – dimostrare compiutamente i fatti costitutivi della sua pretesa , unitamente alla piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio Cass. civ., sez. IV, 1921/2019 . Il motivo è infondato i Giudici rilevano che l'opponente non ha contestato il verificarsi dell'infrazione a lui contestata, ma si è limitato a rilevare l'illegittimità del suddetto accertamento oltre alla mancata contestazione immediata dell'infrazione , avvenuto attraverso l'utilizzo del sistema elettronico Sirio Ves 1 che ha prodotto le prove fotografiche acquisite al processo. Secondo i Giudici, quindi, l'accertamento dell'infrazione resta dimostrato in applicazione del principio di non contestazione di essa da parte dell'opponente, il quale ha impugnato i due verbali lamentando la legittimità dell'acquisizione di dette prove, non già la riferibilità delle prove così acquisite all'infrazione da lui commessa . Alla luce di ciò, risulta inconferente il riferimento operato dal ricorrente ad una giurisprudenza consolidata che pone a carico della P.A. dimostrare i fatti costitutivi e all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio Cass. Sez. 6, n. 1921 del 24.01.2019 tale principio non è stato scalfito dalla sentenza impugnata che, come sopra argomentato, ha tratto gli elementi di prova della fattispecie produttiva degli effetti sanzionatori dalla stessa opposizione dell'odierno ricorrente, che non ha contraddetto il fatto costitutivo dell'infrazione da lui commessa, ma la legittimità della sua contestazione da parte dell'ente impositore .

Presidente Di Virgilio Relatore Amato Rilevato che 1. Con ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di Roma, F.F. impugnava, ex artt. 6 e 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 , due verbali di accertamento di violazione dell' art. 7, commi 114, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada C.d.S. , per contestata circolazione sulla corsia riservata ai mezzi pubblici del trasporto urbano nella percorrenza di una strada Omissis interdetta al traffico veicolare in orario notturno. L'opponente lamentava l'illegittimità delle sanzioni per la mancata contestazione immediata dell'illecito, ex art. 201 CdS la metodologia del rilievo mediante Sirio VES 1.0. nonché lo stesso avverarsi del fatto contestato. Il Omissis restava contumace. 1.1. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 66896/2013, rigettava l'opposizione. 2. Avverso detta pronuncia proponeva appello il F. innanzi al Tribunale di Roma in composizione monocratica il quale, con sentenza n. 15016/2019, rigettava il gravame così argomentando l'uso del dispositivo elettronico SIRIO VES 1 da parte dell'amministrazione locale è perfettamente legittimo alla luce della normativa vigente art. 17, comma 133-bis legge 15 maggio 1997, n. 127 , come è legittima la non necessaria contestazione immediata ex art. 201, comma 1-bis, CdS stante anche la preventiva omologazione delle c.d. porte telematiche, la normativa citata esplicita in forma univoca la volontà del legislatore di rendere non necessaria la contestazione immediata non ha pregio il motivo d'appello con il quale l'opponente si duole della mancata esibizione, da parte del Omissis nel giudizio di primo grado, delle fotografie del veicolo rilevate dall'apparecchiatura elettronica, in ragione della contumacia dell'ente pubblico locale impositore. Dette fotografie sono state allegate al plico contenente il verbale di contestazione regolarmente notificato pertanto, era preciso onere probatorio, incombente sull'opponente ex art. 2697 cod. civ. , e da questi non assolto, di produrre anche le foto pervenute con i verbali opposti. 3. La sentenza del Tribunale di Roma veniva impugnata da F.F. per la cassazione, affidando il ricorso ad un unico motivo. Si difende il Comune di Omissis con controricorso. Considerato che 1. Con l'unico motivo si deduce l'erronea interpretazione dell'art. 2697 cod. civ. Nella prospettazione del ricorrente, l'oggetto del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche nell'accertamento della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento. Pertanto, in applicazione della regola ordinaria di cui all' art. 2697 cod. civ. , spettava all'ente locale impositore ossia al Comune di Omissis , che viene a rivestire la posizione sostanziale di attrice dimostrare compiutamente i fatti costitutivi della sua pretesa, unitamente alla piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio Cass. Sez. 6, n. 1921 del 24.01.2019 . 1.1. Il motivo è infondato. La doglianza del ricorrente si fonda su un pretestuoso capovolgimento degli oneri di prova, facilitato dalla contumacia in primo grado dell'ente impositore. Come attesta il contenuto dell'atto di opposizione, nonché la motivazione resa dal Giudice di Pace di Roma nella pronuncia di rigetto, l'opponente non ha contestato il verificarsi dell'infrazione sulla base della mancanza di prove fotografiche piuttosto, egli ha incentrato le sue difese oltreché sull'illegittimità della non immediata contestazione dell'infrazione sull'illegittimità dell'accertamento stante l'utilizzo del sistema elettronico Sirio Ves 1, attraverso il quale erano state acquisite le prove fotografiche divenute successivamente oggetto di censura, una volta verificata la contumacia dell'ente impositore. In definitiva, l'accertamento dell'infrazione resta dimostrato in applicazione del principio di non contestazione di essa da parte dell'opponente, il quale ha impugnato i due verbali lamentando la legittimità dell'acquisizione di dette prove, non già la riferibilità delle prove così acquisite all'infrazione da lui commessa. Nei limiti di tale prospettazione, risulta inconferente il riferimento operato dal ricorrente ad una giurisprudenza consolidata che pone a carico della P.A. dimostrare i fatti costitutivi e all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 1921 del 24.01.2019 tale principio non è stato scalfito dalla sentenza impugnata che, come sopra argomentato, ha tratto gli elementi di prova della fattispecie produttiva degli effetti sanzionatori dalla stessa opposizione dell'odierno ricorrente, che non ha contraddetto il fatto costitutivo dell'infrazione da lui commessa, ma la legittimità della sua contestazione da parte dell'ente impositore. 1.2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, decide sulle spese come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli esborsi liquidati in Euro200,00.