Tra i beneficiari della polizza vita rientrano anche gli eredi per rappresentazione

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.

A seguito del decesso dell'anziana zia, le nipoti chiedevano alla compagnia assicurativa il pagamento della liquidazione di due polizze vita stipulate dalla parente. La zia aveva infatti sottoscritto con la società convenuta in giudizio due polizze assicurative indicanti come beneficiari gli eredi legittimi dell'assicurato in parti eguali”. La zia era deceduta nubile, senza ascendenti, discendenti o germani viventi, motivo per cui le nipoti chiedevano la liquidazione in qualità di eredi legittimi”, ovvero solo quelli da ritenersi tali per chiamata diretta e non per rappresentazione , con esclusione di una parente di quarto grado della de cuius figlia della defunta volta nipote ex sorore ” della zia . La società includeva, invece, anche l'erede per rappresentazione nelle quote della divisione della liquidazione. Le eredi dirette adivano dunque l'autorità giudiziaria ma la loro domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. La questione giunge all'attenzione della Suprema Corte. Il Collegio ritiene corretta la decisione dei giudici di merito di ricomprendere anche l'erede per rappresentanza tra i beneficiari delle due polizze assicurative. Difatti, l'eventuale premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione”, comporta non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per rappresentazione in forza dell' art. 1412, secondo comma, c.c. ” Cass. Sez. Un. n. 11421/2021 . Viene invece accolto il motivo di ricorso con cui si lamenta la viziata ricostruzione della disciplina giuridica degli interessi corrispettivi. Posto che i crediti di somme di denaro producono interessi ipso iure solo se liquidi ed esigibili e che liquidità del credito consiste nella sua determinatezza, ovvero nella sua determinabilità in base a parametri predefiniti ed oggettivi, deve riconoscersi che i crediti spettanti agli eredi divengono esigibili al momento della verificazione dell'evento della morte, sicché gli interessi corrispettivi competevano loro senza che fosse rilevante stabilire come dovesse compiersi la ripartizione fra di essi . In conclusione, accogliendo parzialmente il ricorso con rinvio della causa alla Corte territoriale, la Cassazione cristallizza il principio di diritto secondo cui nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli eredi legittimi ” come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius .

Presidente Frasca – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. C.G. , +Altri ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 837/20, del 17 giugno 2020, della Corte d'appello de L'Aquila , che - respingendone il gravame avverso l'ordinanza resa il 4 ottobre 2016 dal Tribunale di Lanciano, all'esito di giudizio dalle stesse radicato ex art. 702-bis c.p.c. - ha confermato il rigetto della domanda di pagamento da costoro indirizzata nei confronti della società B.P. C. Vita S.p.a. d'ora in poi, C. . 2. Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti che, in data 26 febbraio 2012, decedeva la loro zia M.C. , la quale aveva sottoscritto con la società B. Vita poi divenuta società C. due polizze assicurative, di nominali Euro 15.000,00 ed Euro 60.000,00, entrambe indicanti come beneficiari, in caso di morte, gli eredi legittimi dell'assicurato in parti eguali . Essendo la M. deceduta nubile, nonché senza ascendenti, discendenti o germani viventi, le predette C. , nonché con esse C.A. , M.V. e C.A. , si rivolgevano alla predetta società per ottenere - nelle rispettive qualità di eredi legittimi della defunta, trattandosi, tutti, di parenti di pari grado il terzo , perché ciascuno di essi risultava figlio di fratelli e sorelle premorti alla comune dante causa - la liquidazione, in sette parti eguali, degli indennizzi. Assumevano, infatti, che la ripartizione dovesse avvenire tra gli eredi legittimi , ovvero solo quelli da ritenersi tali per chiamata diretta e non per rappresentazione, con esclusione, dunque, di D.B.S. , trattandosi di parente di quarto grado della de cuius , in quanto figlia della defunta C.M. , a propria volta nipote ex sorore di M.C. . Alla loro richiesta del 10 luglio 2012 seguiva, tuttavia, una nota di C., del successivo 27 luglio, con la quale la predetta società - ritenendo insufficiente la copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da C.A. , nell'interesse di tutti gli eredi compresa la D.B. , nelle forme di cui al D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445 - richiedeva la documentazione relativa alla successione mortis causa della M. , al fine di procedere alla liquidazione degli indennizzi, poi effettuata tra il 28 e il 29 novembre 2013 in otto parti, includendo anche l'erede per rappresentazione. Le odierne ricorrenti, pertanto, adivano l'autorità giudiziaria, al fine di ottenere che la ripartizione degli indennizzi fosse effettuata solo in sette parti, ovvero a favore unicamente degli eredi per chiamata diretta cioè dei setti nipoti della M. , con esclusione della pronipote D.B. , erede per rappresentazione , oltre al pagamento degli interessi corrispettivi dalla data del decesso della de cuius - 26 febbraio 2012 - a quella dell'avvenuta corresponsione. Si costituiva la società C., la quale - oltre a resistere all'avversaria domanda - chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa la D.B. per essere dalla stessa manlevata, in applicazione dell' art. 1189 c.c. Costituitasi in giudizio anche la D.B. , il Tribunale, applicando l'istituto della rappresentazione, rigettava la domanda delle odierne ricorrenti, e con essa anche quella avente ad oggetto il pagamento degli interessi corrispettivi, con decisione poi confermata dal giudice di appello. 3. Avverso la sentenza della Corte abruzzese hanno proposto ricorso per cassazione le C. , sulla base - come detto - di quattro motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione dell' art. 1920 c.c. , oltre a falsa applicazione dell' art. 467 c.c. , per essersi ritenuta tale norma applicabile al di fuori dell'ambito giuridico di riferimento, costituito dalla sola materia successoria, mentre la domanda azionata verte in materia contrattuale, nonché, infine, omessa applicazione degli artt. 565 e 572 c.c. , norme che, nel definire la categoria dei successori legittimi , individuano gli stessi nell'ordine e sulla base del criterio della prossimità . Le ricorrenti assumono che, in caso di assicurazioni sulla vita stipulate a beneficio degli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali , il beneficiario acquista contrattualmente e direttamente un diritto proprio alla corresponsione del dovuto, con esclusione, dunque, della natura ereditaria del diritto di credito. Su tale presupposto esse ritengono che, per l'individuazione dei beneficiari, non possa tenersi conto di un istituto di diritto singolare qual è quello della rappresentazione ex art. 467 c.c. , sicché per eredi legittimi debbono intendersi soltanto quelli individuabili ex lege e direttamente sulla base dell'espressa e chiara previsione generale dell' art. 565 c.c. , che usa il termine nell'ordine , così enunciando un canone generale in forza del quale il parente più prossimo esclude il più remoto . Su tali basi, dunque, la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la pronipote D.B. dal novero degli eredi legittimi ai quali si riferivano le due polizze. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , con riferimento agli artt. 132, comma 2, n. 4 , c.p.c. e 111, comma 6, Cost. - nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria soprattutto nel riferimento a precedenti giudiziali a contenuto inconciliabile , oltre che solo apparentemente motivata per relationem , e ciò mancando qualsiasi raffronto e vaglio della decisione di primo grado rispetto ai motivi di appello . Le ricorrenti, anche in questo caso, censurano la decisione della Corte territoriale di includere la pronipote D.B. , erede per rappresentazione, nel novero degli eredi legittimi, beneficiari delle due polizze assicurative. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 - viziata ricostruzione della disciplina giuridica degli interessi corrispettivi art. 1282 c.c. , resa spuria dal travaso di elementi strutturali l'imputabilità colpevole nel ritardo propri della diversa disciplina dei non richiesti interessi moratori art. 1224 c.c. . Si censura, infatti, la sentenza impugnata per aver motivato il rigetto della domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sul rilievo che il tempo trascorso tra la morte della M. - il 26 febbraio 2012 - e la liquidazione degli indennizzi avvenuta tra il 28 e 29 novembre 2013 non potesse essere imputato alla società di assicurazioni , la quale sarebbe stata posta in grado di pagare le somme previste nelle polizze solo dopo la trasmissione della documentazione necessaria per l'identificazione dei beneficiari, ovvero un atto notorio individuativo degli eredi della stipulante. Così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata ha espresso una ratio decidendi che sarebbe del tutto irrilevante, non avendo gli interessi corrispettivi natura risarcitoria . Inoltre, si denuncia erronea individuazione dell'ambito operativo dell' art. 1282 c.c. , oltre a violazione e falsa applicazione dell' art. 1353 c.c. , addebitandosi alla Corte territoriale di aver erroneamente qualificato come condizione sospensiva - e comunque quali presupposti giuridici di liquidità ed esigibilità del credito indennitario - vicende esterne al contratto, successive al suo perfezionamento e riconducibili ad un comportamento arbitrario del debitore, nella specie consistito nel negare rilievo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da C.A. , nell'interesse di tutti gli eredi. Sotto questo specifico profilo è pure denunciata violazione, errata esegesi e omessa applicazione dell'art. 39, comma 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241 , che fa divieto, anche alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità, di esigere atti di notorietà quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza del soggetto interessato. Infine, è dedotta pure la reiterata elusione - rilevante ex art. 113, comma 2, c.p.c. - delle obbligatorie regole di diritto , inizialmente enunciate in modo corretto, ma poi sostituite, con indebite interpolazioni, da diverse regole coniate dal giudice al di fuori di qualsiasi riferimento giuridico giustificativo della deroga alla regola di diritto prima enunciata . Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata per aver fatto dipendere il mancato tempestivo pagamento degli indennizzi da una situazione di dubbio circa il numero dei beneficiari, senza, però, considerare che esso giammai avrebbe potuto giustificare l'omessa immediata corresponsione della minor quota di 1/8, non contestata, in attesa che si definisse la questione relativa al diritto della D.B. . Senza tacere, infine, del fatto che ancor più ingiustificata risulterebbe la decisione di escludere la decorrenza degli interessi quantomeno tra i sette mesi intercorsi tra il maggio 2013 - data di invio del richiesto atto notorio - e il novembre dello stesso anno, visto che non si comprende come, pur dopo che si era fatta chiarezza sulla situazione successoria relativa a M.C. , si potesse sostenere che l'esigibilità del credito fosse condizionata alla risoluzione delle situazione di incertezza circa la posizione della D.B. . 3.4. Il quarto motivo ripropone, sostanzialmente, le censure oggetto di doglianza con il motivo che precede, denunciando - ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , con riferimento agli artt. 132, comma 2, n. 4 , c.p.c. e 111, comma 6, Cost. - nullità della sentenza per motivazione perplessa illogica e intrinsecamente contraddittoria, inducente a conclusione irrazionale, inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi . 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società C., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasta solo intimata la D.B. . 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. 7. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. 8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 9. Il ricorso va accolto, in relazione al suo terzo motivo. 9.1. I motivi primo e secondo - da esaminare congiuntamente, data la loro connessione - non sono fondati. 9.1.1. Gli stessi, infatti, vanno scrutinati in conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte. Esse, muovendo dal presupposto secondo cui la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal comma 2 dell' art. 1920 c.c. , si pone alla stregua di atto inter vivos con effetti post mortem , hanno affermato che la generica individuazione quali beneficiari degli eredi legittimi e/o testamentari ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente , e ciò in quanto il termine eredi viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421 , Rv. 661129-01 . Quale che sia, quindi, il titolo della chiamata all'eredità, vale a dire, sia che si tratti di chiamata diretta ovvero per rappresentazione evenienza, quest'ultima, alla quale ha dato rilievo, non a caso, il citato arresto delle Sezioni Unite, rigettando, in particolare, il ricorso - incidentale - volto ad escludere gli eredi per rappresentazione , è, per l'appunto, la qualità di erede legittimo , senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto. In simili casi, pertanto, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto , sicché, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa come si argomenta in via di generalizzazione dall' art. 1298, comma 2, c.c. e dall' art. 1101, comma 1, c.c. , ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale , il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021 , cit. . Su tali basi, quindi, deve ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale di includere anche la D.B. , erede per rappresentazione, tra i beneficiari delle due polizze assicurative, confermando la scelta di C. di operare una ripartizione degli indennizzi per otto e non per sette quote. Nè osta a tale conclusione il rilievo che dagli atti del giudizio di legittimità non emerge se la dante causa della D.B. - ovvero, la madre della stessa e nipote di M.C. , C.M. - fosse premorta alla M. prima o dopo la stipulazione delle polizze. Come, infatti, chiarisce il già citato arresto delle Sezioni Unite, l'eventuale premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione tale doveva considerarsi, rispetto a M.C. , la nipote ex sorore della stessa, ovvero C.M. , comporta non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per rappresentazione in forza dell' art. 1412, comma 2, c.c. così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021 , cit. . Per contro, nel diverso caso in cui la morte della C. abbia, addirittura, preceduto la stipulazione delle polizze, la D.B. avrebbe, comunque, diritto agli indennizzi, e ciò perché i discendenti della C. subentrerebbero – come nuovamente ricavabile dal citato arresto delle Sezioni Unite - nel luogo e nel grado della loro ascendente , sicché costoro sarebbero da intendere essi stessi come eredi , tanto più agli effetti di cui all' art. 1920, comma 2, c.c. , e cioè al fine di individuare i creditori della prestazione assicurativa cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021 , cit. . 9.2. Il terzo motivo è, invece, fondato. 9.2.1. Sul punto, deve muoversi dal rilievo che i crediti di somme di denaro producono interessi ipso iure solo se liquidi ed esigibili , e ciò ex art. 1282 c.c. , il quale ha esteso a tutti i tipi di crediti una regola in precedenza prevista dall'art. 41 del codice di commercio del 1882 per i soli crediti commerciali , i cui lavori preparatori rendono palese come i compilatori di quel testo normativo riposero ogni cura nell'evitare che la norma che si andava scrivendo potesse un giorno essere interpretata nel senso che anche i crediti illiquidi potessero produrre gli interessi c.d. corrispettivi ovvero, con antica terminologia, restaurativi così Cass. Sez. 3, sent. 12 settembre 2014, n. 19266 . Orbene, poiché la liquidità del credito consiste nella sua determinatezza, ovvero nella sua determinabilità in base a parametri predefiniti ed oggettivi così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 19266 del 2014 , cit. , deve constatarsi che i crediti spettanti agli eredi legittimi di M.C. - beneficiari della polizza dalla stessa stipulata - divennero esigibili, da parte di costoro, dal momento della verificazione dell'evento della morte, sicché gli interessi corrispettivi competevano loro senza che fosse rilevante stabilire come dovesse compiersi la ripartizione fra di essi. Dare rilievo al momento in cui si è avuta cognizione degli eredi significherebbe valorizzare una circostanza che, semmai, afferendo all'esecuzione di un pagamento esigibile, avrebbe rilevanza con riferimento ad eventuale debenza di interessi moratori. 9.3. Il quarto motivo resta assorbito dall'accoglimento del precedente. 10. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione al terzo motivo di ricorso, rinviando alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli eredi legittimi come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius . P.Q.M. La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.