AIGA: nel bando dell’esame avvocato 2023 c’è un errore

Con un comunicato stampa diffuso oggi, l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati chiede un intervento urgente al Ministro Nordio nell’interesse dei giovani praticanti per chiarire quello che sembra essere un errore materiale nel bando d’esame pubblicato il 4 agosto scorso sulla Gazzetta Ufficiale.

AIGA evidenzia al Ministero le «possibili criticità relative alla prossima sessione d'esame e l'urgenza di un intervento chiarificatore» v. la news Esame avvocato 2023 Nordio firma il decreto con le date della prova scritta . In particolare, come rileva il Presidente di AIGA Francesco Paolo Perchinunno, è stato riscontrato un «possibile errore materiale contenuto nelle nuove disposizioni che regolano l'esame d'abilitazione per l'anno 2023/2024 e nel bando d'esame pubblicato il 04.08.2023 in G.U., che disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle prove. Dall'analisi del testo della legge numero 87/2023, che ha convertito l'articolo 4-quater d.l. 10 maggio 2023, 51 e dal bando è emerso infatti che il punteggio minimo richiesto per il superamento della seconda prova orale è pari a 105, per le cinque materie da affrontare nel secondo orale trifasico». «È evidente un errore aggiunge il Coordinatore del dipartimento AIGA di Accesso alla Professione e M.U.R. Roberto Scotti in quanto dovrebbe indicarsi quale punteggio minimo complessivo quello di 90, che corrisponderebbe a 18 per materia/prova e, conseguentemente, la sufficienza in ogni singola fase dell'orale». Per la Coordinatrice della Consulta dei Praticanti AIGA Giulia Pesce è inoltre «necessario, ed ancora più urgente, un chiarimento sul rilascio del certificato di compiuta pratica, ad oggi subordinato al superamento di una prova valutativa del percorso di scuola forense, ed ostativa all'ammissione all'esame. Anche al fine di agevolare Ordini territoriali e Scuole Forensi e per garantire la necessaria uniformità territoriale nella valutazione dei candidati, AIGA ritiene più opportuno che la prova valutativa indicata dal Legislatore, pur obbligatoria, non sia ostativa al rilascio del certificato di compiuta pratica, quanto meno per la sessione di quest'anno».