I riflessi processuali e sanzionatori della Riforma Cartabia nel reato di lesioni personali

La sentenza in commento fornisce un’ampia analisi sulle conseguenze processuali e sanzionatorie relative al reato di lesioni personali conseguenti alla Riforma Cartabia e, pur rigettando il ricorso dell’imputato, la Suprema Corte rileva l’illegalità della pena inflitta nel precedente giudizio di appello.

Il caso di specie vede sottoposto a procedimento penale un giovane, accusato di lesioni personali e condannato in appello alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione. Avverso tale pronuncia l'imputato ricorreva in Cassazione evidenziando, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, unitamente a una diversa valutazione del materiale istruttorio. Prima di procedere ad una analisi delle doglianze rappresentate dalla difesa, il Collegio rileva che il reato di lesioni ex articolo 582 c.p. è stato oggetto di riforma a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Legge Cartabia di cui al d. lgs. numero 150/2022. Trattandosi di reato di lesioni personali non aggravato ed essendo la durata della malattia sofferta dalla parte offesa pari a 40 giorni, esso rientra nei reati procedibili a querela. Osserva ancora la Corte che «il mutato regime di procedibilità opera retroattivamente, sia in considerazione della natura mista della querela Cass. penumero 21700/2019 , sia in virtù della disciplina transitoria dettata dal citato decreto legislativo che, all'articolo 85, assegna alla persona offesa di un reato commesso prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine di 3 mesi per la proposizione della querela». Si aggiunga la circostanza per cui «al diverso regime di procedibilità si accompagna un mutamento in ordine all' individuazione del giudice competente per materia, che è divenuto il giudice di pace. Al mutato regime di procedibilità e di competenza per materia, consegue il diverso regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace». Tale diverso regime sanzionatorio deve trovare applicazione anche nei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, con la conseguenza che la pena di un anno e sei mesi di reclusione inflitta al ricorrente non è oggi conforme alla legge. Alla luce delle osservazioni rappresentate dalla Corte, la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello per un nuovo giudizio sul punto.

Presidente Verga Relatore Romano Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del 8 ottobre 2021 del Tribunale di Velletri che aveva affermato la penale responsabilità di P.S. per il reato di cui all'articolo 582 c.p. e lo aveva condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione. In particolare, la Corte di appello ha osservato che il Tribunale aveva, in motivazione, escluso l'aggravante contestata ed applicato le attenuanti generiche e tuttavia, in dispositivo, aveva ritenuto le attenuanti equivalenti alle aggravanti la Corte territoriale ha, quindi, in virtù della già ritenuta esclusione dell'aggravante, operato la riduzione di pena, nella misura di un terzo, per le attenuanti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso P.S., a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 582 e 585 c.p. e dell'articolo 192 c.p.p Sostiene che la persona offesa, sofferente di disturbo bipolare e sottoposta ad amministrazione di sostegno, è inattendibile, sia per la sua malattia, sia perché la stessa ha in parte modificato in dibattimento le sue dichiarazioni rispetto all'iniziale denuncia il giudice non avrebbe accertato la capacità di testimoniare della persona offesa. Inoltre, i carabinieri intervenuti sul posto dopo il fatto avrebbero appreso dalla persona offesa che il P. aveva oltraggiato il C., la vittima, e che questa aveva reagito aggredendo l'odierno ricorrente. In tale situazione di incertezza doveva trovare applicazione il principio in dubio pro reo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 52 c.p. sostenendo che l'imputato avrebbe per errore ritenuto sussistente la scriminante della legittima difesa. Potrebbe ritenersi sussistente l'illecito di ingiuria, mentre per le lesioni si chiedeva di applicare il minimo edittale. 3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso sono inammissibili atteso che con essi si invoca una ricostruzione del fatto differente da quella operata dai giudici del merito ed alla quale dovrebbe pervenirsi attraverso una diversa valutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. 2. Deve, tuttavia, essere rilevata, per quanto di seguito si esporrà, l'illegalità della pena. A tale proposito deve osservarsi che a seguito delle modifiche apportate all'articolo 582, dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, articolo 2, comma 1, lett. b , numero 1, c.d. riforma Cartabia , la cui entrata in vigore è stata posticipata al dicembre 2022 dal D.L. 31 ottobre 2022, numero 162, articolo 6, il reato contestato all'imputato è divenuto procedibile a querela. Difatti, trattandosi di reato di lesione personale non aggravato ed essendo la durata della malattia pari a quaranta giorni, esso rientra ora tra i reati procedibili a querela, avendo le nuove disposizioni inteso ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore a venti giorni , con la conseguenza che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi malattia compresa tra 21 e 40 giorni mentre restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi comprensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni e le lesioni gravissime , secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa al D.Lgs. citato vedi in tal senso Sez. 5, numero 12517 del 10/01/2023, Cinquina, Rv. 284375 . Il mutato regime di procedibilità opera retroattivamente, sia in considerazione della natura mista della querela Sez. 2, Sentenza numero 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651 , sia in virtù della disciplina transitoria emanata dal citato D.Lgs., che con l'articolo 85 assegna alla persona offesa di un reato commesso prima dell'entrata in vigore della riforma e non più procedibile d'ufficio il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore per sporgere querela. 2.2. Il mutato regime di procedibilità, di per se stesso considerato, non avrebbe rilevanza in presenza di un ricorso inammissibile. Questo Collegio condivide il principio affermato da altra pronuncia di questa Sezione, secondo il quale, in relazione al reato di furto, l'improcedibilità per difetto di querela, in conseguenza del diverso regime di procedibilità sopravvenuto alla proposizione del ricorso, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. giudicato sostanziale vedi Sez. 5, numero 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176, che richiama Sez. U, numero 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 . Tuttavia, nel caso di specie, come già affermato dalla decisione in materia di lesione personale più sopra richiamata Sez. 5, numero 12517 del 10/01/2023, Cinquina, Rv 284375 , al diverso regime di procedibilità si accompagna anche un mutamento in ordine alla individuazione del giudice competente per materia, che è divenuto il giudice di pace. Tale modifica non può condurre in questa sede ad una pronuncia di incompetenza per materia, in quanto, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, occorre fare riferimento al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando lo ius superveniens, a meno che non venga introdotta una specifica norma derogatoria, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie. Ne' può emettersi una sentenza che dichiari la improcedibilità del reato, avendo la persona offesa sporto querela già in data 6 gennaio 2016. Al mutato regime di procedibilità e di competenza per materia e', però, collegato il diverso regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace dal D.Lgs. 28 agosto 2000, numero 274, articolo 52, e segg. che non contempla la reclusione. Tale diverso regime sanzionatorio, avendo natura sostanziale, deve trovare applicazione anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, con la conseguenza che la pena di un anno di reclusione inflitta all'odierno ricorrente non è oggi più conforme a legge. Deve, allora, osservarsi che le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di successione di leggi nel tempo, che la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'articolo 609 c.p.p., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in melius Sez. U, Sentenza numero 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111 . In motivazione si chiarisce che la finalità rieducativa della pena e il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione precedentemente individuata e non più conforme a legge e che diversamente ragionando si perverrebbe ad una violazione sopravvenuta del diritto fondamentale dell'imputato di vedersi applicato il trattamento sanzionatorio più favorevole, conseguente alla corrispondente scelta espressa dal legislatore sul disvalore della condotta che viene in rilievo. Le Sezioni Unite hanno precisato che, proprio a tutela di tale diritto fondamentale, l'inammissibilità del ricorso non preclude l'attuazione del sopravvenuto e più favorevole trattamento sanzionatorio anche laddove l'imputato con il ricorso originario o con motivi nuovi o memorie non abbia proposto alcun motivo riguardante la pena né alcuna ragione di critica alla sua determinazione da parte del giudice del rinvio pur dopo le rilevanti modifiche normative intervenute successivamente alla sentenza di conferma della condanna . Ancor più recentemente le Sezioni Unite, anche sulla base dei principi affermati dalla sentenza poco sopra richiamata, hanno statuito che anche in caso di ricorso inammissibile la Corte di cassazione, in attuazione degli articolo 3,13,25 e 27 Cost., può rilevare l'illegalità della pena Sez. U., numero 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 . Ne consegue che deve essere rilevata la illegalità della pena e la sentenza deve essere annullata in relazione al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.