E’ valida la notifica dell’avviso di udienza ad un solo co-difensore?

La comunicazione dell’avviso di fissazione udienza ad uno solo dei due difensori consente di ritenere acquisita la formale conoscenza dell’udienza stessa ad opera della difesa.

Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 34849 depositata in data 11 agosto 2023. Il caso nasce da un ricorso presentato dall'istante, che impugnava la sentenza di merito che lo condannava alla pena di 3 mesi di reclusione e 150 € di multa per il reato di cui all' art. 648 c.p. ricettazione I motivi di doglianza rappresentati dal ricorrente non vengono accolti dal Collegio, che quindi rigetta il ricorso e lo condanna al pagamento delle spese di lite. In relazione alla prima eccezione ex adverso formulata relativa alla mancata notifica del verbale di udienza, la Corte si richiama al precedente orientamento, ribadendo che l'omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato si configura come nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati Cass. Sez. Unite, n. 22242/2011 . La regolare citazione del co-difensore garantisce il pieno esercizio del diritto a eccepire prima della sentenza eventuali nullità intermedie verificatesi, per cui la mancata proposizione dell'eccezione da parte del co difensore sana la nullità a prescindere dal fatto che l' imputato regolarmente citato, sia presente o meno. Inoltre, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che la nozione di parte” che deve formulare l'eccezione, va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore pertanto, la regolare citazione di uno dei due difensori di fiducia è condizione necessaria e sufficiente a garantire il peno esercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità intermedie. Ne consegue, pertanto, che la comunicazione dell'avviso di fissazione udienza , se effettuata nei confronti di uno solo dei difensori in modo rituale, consente di ritenere acquista la formale conoscenza dell'udienza stessa ad opera delle difesa e di conseguenza permette a questo unitario soggetto processuale di compiere una scelta in merito all'esercizio o meno di comparire in udienza e di sollevare eventuali eccezioni . Anche il secondo motivo di appello viene ritenuto inammissibile. La Corte non condivide il ragionamento giuridico rappresentato dal ricorrente in merito alla prescrizione . Ad avviso della Corte, nel caso di specie, al periodo ordinario di 10 anni va aggiunto 6 anni e 8 mesi per le interruzioni, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquiennale, con la conseguenza che il termine di prescrizione non è decorso .

Presidente Verga Relatore D'Auria RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 29/9/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 31/1/2013, che aveva condannato S.R. alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro centocinquanta di multa per il reato di cui all' art. 648 c.p. . 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C e E , c.p.p., con riferimento all'omessa motivazione sulla richiesta di trattazione orale avanzata in data 12/9/2022. Espone il difensore che in origine l'udienza di appello era stata fissata per il 8/7/2022 con l'avviso di estinzione del reato per prescrizione e che agli atti vi era anche il parere favorevole del Procuratore Generale che successivamente veniva notificato solo all'altro difensore di fiducia il diverso parere espresso dal Procuratore Generale, con cui si chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, per cui l'udienza veniva rinviata che al difensore ricorrente non veniva notificato nè il verbale dell'udienza nel quale era disposto il rinvio, nè la seconda requisitoria che in data 12/9/2022 depositava istanza di trattazione orale, in risposta alla quale non veniva adottato alcun provvedimento 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C e E , c.p.p., in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Evidenzia come la Corte territoriale la abbia ritenuta unicamente sulla base dei plurimi precedenti penali da cui l'imputato è gravato, senza considerare la assoluta tenuità del fatto e l'irrisorio importo dell'assegno ricettato. Nè ha tenuto conto della circostanza per cui l'ultimo precedente specifico risale a sei anni prima del fatto per cui si procede e della circostanza per cui altro giudice del quale ha prodotto la sentenza ha, invece, escluso la recidiva. Analogamente, i giudici di appello non hanno valutato gli altri provvedimenti giurisdizionali prodotti, dai quali emerge la patologia della ludopatia e dell'abuso da cocaina, oltre ad altre vicissitudini di carattere familiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato. 1.1 II primo motivo è inammissibile sotto un primo profilo ed infondato sotto altri aspetti. Procedendo con ordine, rileva il Collegio che la doglianza relativa all'omessa motivazione in relazione alla istanza di trattazione orale è manifestamente infondata. Risulta, invero, dagli atti che il difensore avv. Federico Sciullo è stato nominato in data 14/6/2022, dunque, quando il decreto di citazione per l'udienza d'appello, datato 7/6/2022, era stato già notificato a quello che all'epoca era l'unico difensore di fiducia, l'avv. Cesare Placanica. Di conseguenza, il difensore successivamente nominato non può dolersi della omessa notifica dell'avviso per l'udienza del 8/7/2022, tanto più che era ancora ampiamente nei termini per depositare l'istanza di trattazione orale. Dunque, il mancato deposito dell'istanza di trattazione orale è stato frutto di una scelta difensiva consapevole, non di un vizio procedurale, non rilevando i motivi reconditi che la hanno determinata il difensore afferma che, confidando nelle prime conclusioni del procuratore generale, confidava nella declaratoria della prescrizione . Dunque, palesemente inammissibile, perché tardiva è la istanza di trattazione orale avanzata per la prima volta in data 12/9/2022, atteso che l'udienza rispetto alla quale andava presentata è quella del 8/7/2022, a nulla rilevando che fosse stata rinviata. Inoltre, ad abundantiam, si osserva che la Corte territoriale in sentenza dà comunque conto di aver vagliato le ragioni difensive esposte nella memoria scritta depositata il 28/9/2022, prescindendo dalla evidente tardività . 1.2 Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica del verbale dell'udienza del 8/7/2022, contenente il rinvio per l'udienza del 29/9/2022, pure eccepita con il primo motivo, ritiene il Collegio che la stessa sia destituita di fondamento. Si osserva sul punto che la doglianza è stata tardivamente dedotta, atteso che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in caso di omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati Sezioni Unite, n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, Rv. 249651 01 . Ed invero, da un lato, la regolare citazione del codifensore garantisce il pieno esercizio del diritto di eccepire prima della sentenza eventuali nullità intermedie verificatesi, dall'altro, consentire al codifensore ritualmente avvisato di scegliere se eccepire o meno la nullità significherebbe renderlo arbitro della possibilità di rendere o meno invalido il processo e la sentenza, anche a fronte di nullità di per sé inidonee a produrre un tale effetto. Che l'omesso avviso per l'udienza al codifensore dia luogo ad una nullità a regime intermedio è stato più volte affermato, anche dalla Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento a tutte le fasi processuali ed alle varie tipologie procedimentali così, Sezioni Unite, n. 6 del 25/6/1997, Gattellaro, Rv. 208163 01, con riferimento al procedimento camerale Sezioni Unite n. 33540 del 27/6/2001, Di Sarno, Rv. 219229 01, con riferimento al procedimento di riesame Sezioni Unite, n. 39060 del 16/7/2009, Aprea, Rv. 244187 01, con riferimento all'udienza dibattimentale di primo grado , per cui la mancata proposizione dell'eccezione da parte del codifensore ritualmente avvisato sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno. Con particolare riferimento all'udienza camerale, da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte n. 22242/2011, Scibè, cit. hanno avuto modo di precisare che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, resta quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati, atteso che l'onere del difensore regolarmente avvisato di accertare la sussistenza di nullità verificatesi prima del giudizio non muta a seconda che egli compaia oppure non compaia in udienza. Ed invero, la mancata comparizione del difensore regolarmente avvisato è espressione di una scelta difensiva le cui ragioni non rilevano ai fini del decorso del termine ultimo per la deduzione , cioè quello della deliberazione della sentenza del grado, anche tenendo presente che la deduzione della nullità non richiede necessariamente la comparizione, potendo essere formulata con un atto scritto art. 121 c.p.p. . Sul punto, giova evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la nozione di parte che deve formulare l'eccezione va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, il quale, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata e assistita nel superiore interesse del suo ministero pertanto, la regolare citazione di uno dei due difensori di fiducia è condizione necessaria e sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità intermedie verificatesi in un momento anteriore al giudizio , non potendosi ravvisare ragioni giuridicamente valide per superare il termine decadenziale di cui all' art. 180 c.p.p. La ratio della norma di cui all' art. 180 c.p.p. è quella di apprestare un rimedio alle nullità intermedie verificatesi prima del giudizio al fine di garantire il regolare svolgimento del giudizio stesso e di impedire il compimento di ulteriori attività processuali viziate art. 185 c.p.p. , con la conseguenza che una interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo sarebbe lesiva dell'interesse costituzionalmente protetto della ragionevole durata del processo art. 111, comma 2, Cost. mentre la nullità verificatasi in giudizio può essere rilevata e dedotta dopo la conclusione del grado, perché ormai l'unico rimedio possibile è l'impugnazione della sentenza Sezioni Unite, n. 22242/2011, Scibè, cit. . In altri termini, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, quale che sia la natura di quest'ultima pubblica o camerale, relativa al giudizio o ai procedimenti de libertate , se effettuata nei riguardi di uno solo dei difensori in modo rituale, consente di ritenere acquisita la formale conoscenza dell'udienza stessa ad opera della difesa e, di conseguenza, permette a questo unitario soggetto processuale di compiere una scelta in merito all'esercizio o meno della facoltà di comparire in udienza e di sollevare eventuali eccezioni al fine di far rilevare l'omessa comunicazione dell'avviso ad uno dei patrocinatori il che comporta, in caso di omessa proposizione di alcuna contestazione ovvero di rinuncia a comparire del difensore ritualmente avvisato, la sanatoria del vizio processuale, in conformità alla previsione di cui all' art. 184, comma 1, cod. proc. pen. . Nè può sostenersi che la trattazione scritta del processo di appello, ai sensi dell' art. 23-bis D.L. n. 137/2020 , avrebbe precluso la possibilità di eccepire la nullità sia al difensore non avvisato che al codifensore ritualmente avvisato. Basti sul punto evidenziare che entrambi avrebbero potuto denunziare il vizio con atto scritto ai sensi dell' art. 121 c.p.p. e che, nel caso di specie, la sentenza dà atto che il difensore ha depositato memoria in data 28/9/2022, nella quale non risulta abbia formulato detta eccezione. 1.3 Il motivo è, poi, infondato anche con riferimento al profilo con il quale si lamenta l'omessa notifica della seconda requisitoria del procuratore generale. In proposito, valgono le stesse considerazioni sopra svolte, nel senso che il dato che risulta dirimente è costituito dalla circostanza per cui la notifica della requisitoria scritta del Procuratore generale è stata regolarmente effettuata all'altro difensore di fiducia, all'avv. Placanica, con la conseguenza che può dirsene acquisita la formale conoscenza da parte della difesa, quale soggetto unitario nei termini specificati al punto 1.2. Dunque, anche in questo caso il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione della requisitoria scritta del Procuratore generale ad uno solo dei due difensori dell'imputato, resta quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, a nulla rilevando la forma cartolare del giudizio di appello. Del resto, va anche a tale proposito ribadito che l'avv. Sciullo in data 28/9/2022 ebbe a presentare memoria, nella quale ben avrebbe potuto eccepire la nullità di cui si discute. 1.4 Il secondo motivo è inammissibile, atteso che la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto il motivo di ricorso è congrua ed immune da profili di illogicità, con la conseguenza che non è censurabile in questa sede. In particolare, la sentenza impugnata non ha trascurato di esaminare le ragioni addotte dalla difesa, ma le ha ritenute soccombenti a fronte dei tredici precedenti penali per ricettazione da cui il S. risulta gravato. Orbene, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata, come nel caso di specie, in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 c.p. . 2. A questo punto, si osserva che la corretta instaurazione del rapporto processuale imponga di verificare se sia maturata la prescrizione, risalendo i fatti al 13/2/2007 la risposta al quesito è negativai atteso che al periodo ordinario di dieci anni occorre aggiungere sei anni ed otto mesi per le interruzioni essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, con la conseguenza che il termine di prescrizione non è decorso. Sul punto, giova precisare che la recidiva è stata riconosciuta, anche se nel giudizio di bilanciamento con l'ipotesi attenuata prevista dall' art. 648 c.p. è stata ritenuta subvalente e che a mente dell' art. 157, comma 3, c.p. il bilanciamento delle circostanze non incide sul tempo necessario a prescrivere. 3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.