Limiti redazionali per gli atti del processo civile: ecco il decreto

Massimo 20 parole chiave, 80mila caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine con dimensione carattere pari a 12 punti, interlinea 1,5 e margini di 2,5 cm per l'atto di citazione, il ricorso, la comparsa di risposta e la memoria difensiva, gli atti di intervento e chiamata di terzi, le comparse, le note conclusionali e gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione.

Per tutti gli altri atti del giudizio l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 50mila caratteri . 10mila caratteri invece quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127- ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Piccola consolazione per gli avvocati nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi . E' quanto prevede il decreto del Ministero della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto e in vigore dal 26 agosto prossimo , con la precisazione che il decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva. Il testo mira a favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali e risponde alla necessità di stabilire criteri di redazione e limiti dimensionali, il cui mancato rispetto non comporta inammissibilità o invalidità dell'atto giudiziario . Il decreto precisa che i limiti dimensionali sono validi per gli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a 500mila euro art. 1 . I campi degli atti devono seguire una precisa articolazione a intestazione , contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto b parti , comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge c parole chiave , nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio d nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica e esposizione distinta e specifica , in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonchè, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi f nella parte in fatto , puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale g con riguardo ai motivi di diritto , esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti h conclusioni , con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate i indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale l valore della controversia m richiesta di distrazione delle spese n indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato . I limiti dimensionali fissati dal Ministero possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti . In tal caso, il difensore dovrà esporre sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti art. 5 . Non solo gli avvocati, ma anche i giudici sono tenuti a rispettare i criteri di redazione previsti dal decreto. Secondo l' art. 7 infatti il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili .

G.U. dell’11 agosto 2023, n. 187 decreto Ministero della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110